Enel condannata per mancata protezione messa a terra: ecco l’importante sentenza dello Studio Legale Verrengia

La Sentenza del Giudice di Pace di Sessa Aurunca n. 1052\17 ha aperto nuove prospettive sul risarcimento del danno per inadempimento contrattuale da parte dell’Enel nei confronti dei propri utenti. Ciò nel caso in cui si verifichino sovratensioni che vadano a danneggiare la apparecchiature elettroniche o strumentazioni digitali. In passato spesso la società dell’Energia Elettrica riusciva spesso ad evitare le condanne, presupponendo che esistevano i requisiti di Gestione della Qualità della manutenzione, di esonero delle responsabilità previste dal contratto di fornitura e di avviso dell’interruzione di energia elettrica.

Con questa Sentenza, l’Avv. Alberto Verrengia ha puntato sulla dimostrazione che tale esonero non esclude l’imputabilità quando sussiste la palese evidenza di una disfuzione della rete elettrica. Nel caso di specie, esistevano le clausole di esonero ed anche l’avviso di interruzione elettrica con appositi manifestini. Però, tali requisiti non hanno escluso a priori la possibilità che si possano verificare sovratensioni al momento del riattacco della fornitura. Nella causa in oggetto,  un importante locale di ristorazione aveva subito il danneggiamento di quasi tutti gli elettrodomestici. Alla richiesta del risarcimento del danno, l’Enel aveva risposto di non essere responsabile dell’evento dannoso, citando le clausole di esonero e i requisiti di Gestione della Qualità della manutenzione.

In corso di causa, è  stato dimostrato, invece, che il danno si è realizzato a causa della mancata protezione ed isolamento della messa a terra del Neutro locale e la precarietà del dispersore e che, pertanto, la responsabilità era in capo alla società convenuta che ha dovuto risarcire tutti i danni per inadempimento contrattuale ex art 1228 c.c.

Una sentenza utile e che apre prospettive sulla qualità per la mancata protezione ed isolamento della messa a terra.

 

 

 

Testamento olografo: ecco le novità in caso di contestazione di autenticità (Avv. Alberto Verrengia)

Particolarmente importante è la pronuncia della Suprema Corte in accoglimento del ricorso di alcuni eredi testamentari del de cuius che avevano impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Essi avevano contestato la decisione assumendoun errore di valutazione per gli esiti dell’istruttoria compiuta sulla scheda testamentaria risolvendo il dubbio sull’autenticità del testamento in favore di chi ne aveva negato l’autenticità. La Cassazione ha sentenziato che la Corte d’Appello di Palermo aveva valutato in base ad un criterio di ripartizione dell’onere probatorio sbagliato, non allineandosi al principio consolidato secondo il quale l’onere della prova grava sulla parte che contesta l’autenticità del testamento olografo.

Cfr (Cassazione Civile, sez. II, sentenza 29 giugno 2019, n. 14700).

Lo Studio Legale Verrengia è particolarmente competente nella risoluzione di controversie relative alle successioni testamentarie.

 

 

 

Studio Legale Verrengia: Pensione di Reversibilità, i parametri generali in breve.

I parametri per la  Pensione di reversibilità sono racchiusi  nell’art. 1, co. 41, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i:

Sono beneficiari:

  • il coniuge, anche se separato legalmente. Ha diritto alla pensione ai superstiti anche il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno periodico divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il coniuge che passa a nuove nozze, invece, perde il diritto alla pensione ai superstiti, ma ha diritto a un assegno una tantum pari a due annualità (articolo 3, decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
  • i figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo;
  • in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte del dante causa abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
  • in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

    Ecco gli importi in percentuale sul reddito del de cuius:

    • 60%, solo coniuge;
    • 70%, solo un figlio;
    • 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
    • 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
    • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

    Qualora abbiano diritto a pensione i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

    • un figlio: 70%;
    • due figli: 80%;
    • tre o più figli: 100%;
    • un genitore: 15%;
    • due genitori: 30%;
    • un fratello o sorella: 15%;
    • due fratelli o sorelle: 30%;
    • tre fratelli o sorelle: 45%;
    • quattro fratelli o sorelle: 60%;
    • cinque fratelli o sorelle: 75%;
    • sei fratelli o sorelle: 90%;
    • sette fratelli o sorelle: 100%.

 

Pensione di reversibilità al coniuge separato: ecco le novità. (Avv. Alberto Verrengia)

Importante evoluzione del rapporto economico tra i coniugi. La pensione di reversibilità in favore dell’ex coniuge superstite con il solo assegno di mantenimento per il figlio, non sarà più dovuta.

Se nella separazione il Tribunale riconosce solo l’assistenza al figlio in convivenza con la madre, il coniuge superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità.

Questa decisione così innovativa giunge dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1129 del 19 aprile 2019 che conferma che l’assegno divorzile al coniuge, è presupposto fondante per una procedura di reversibilità della reversibilità pensionistica.

Lo Studio Legale Verrengia da anni si occupa di problematiche coniugali, con ampia soddisfazione degli assistiti ed una tendenziale capacità di raccordo tra le parti per raggiungere accordi favorevoli per i coniugi.

 

 

Pace Fiscale: finalmente anche per TARSU\TARI. (Sentenza n. 13623/2019)

Uno dei dilemmi dei provvedimenti indicati sommariamente come Rottamazione Ter era l’inclusione o meno dei debiti derivanti da Enti Comunali. L’esclusione di Tari e Canoni acqua (e non solo) aveva limitato l’ambito di azione di questo provvedimento.

Ora, però, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la Sanatoria (PACE FISCALE)  per la tassa rifiuti, se le cartelle si riferiscono ad importi sotto i mille euro.

Le motivazioni della decisione n. 13623/2019 per un mancato pagamento da parte di un contribuente della Tarsu 2006 sono coincise ed efficaci.

La Suprema Corte indica che la materia del contendere è da ritenersi cessata in virtù dell’art. 4 del dl n. 119/2018, che ha previsto la Pace Fiscale per i debiti tributari sotto i mille euro iscritti a ruolo tra il primo gennaio del 2000 e il 21.12.2010.

Con tale sentenza, ha incluso anche i debiti derivanti da cartelle della Tassa dei Rifiuti.

Difatti, la Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere in applicazione dell’art 4 del dl n. 119/2018. Tale norma dispone infatti che “i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti per la riscossione dal primo gennaio 2000 al 21.12.2010 … sono automaticamente annullati …”.

Lo Studio Verrengia ha da tempo intrapreso azioni a tutela dei cittadini nelle controversie scaturenti da cartelle esattoriali di natura comunale ed è a disposizione poer ogni chiarimento sulle proprie situazioni debitorie.

Questa Sentenza ha un effetto indiretto. La Pace Fiscale e la Rottamazione ter si sono chiuse con Aprile 2019, ma è probabile che possano esserci repliche nei prossimi mesi che dovranno assolutamente tener conto di questa importante sentenza.

Protesto illegittimo e Lesione della Reputazione : lo Studio Legale Verrengia in prima linea.

Un protesto è da sempre un elemento penalizzante dei rapporti giuridico economici di un cittadino. Ancor più grave quando lo stesso è illegittimo ed erroneo.

Il protesto è un atto unilaterale di natura pubblica per mezzo del quale si attiva una procedura di tipo “sanzionatorio” che incide negativamente sulla sfera giuridica del debitore. E’ chiaro che il protesto, va ad incidere  negativamente sull’immagine, sull’onore e sulla reputazione della persona interessata.

Il presupposto del protesto è una situazione di effettiva inesistenza di fondi a seguito di emissione di titolo di pagamento. Ogni altra motivazione è chiaramente illegittima. Il dovere di una Istituto Bancario e affini è quello di verificare con attenzione la legittimità di tale atto. Inoltre, è pacifico che la pubblicazione di un protesto illegittimo o erroneamente levato determini la responsabilità del pubblico ufficiale o del richiedente e, pertanto una responsabilità che dà adito alla parte danneggiata alle pretese risarcitorie. Il danno si concretizza nella lesione della dignità senza che risulti necessario che si abbia una diminuzione della sfera economica e patrimoniale del sofferto protestato.

La prova di tale lesione potrà avvalersi anche di presunzioni semplici, così come rilevato dalla Cassazione che ha altresì evidenziato che “quale danno reale, deve essere risarcito sia a titolo contrattuale per inadempimento che a titolo extracontrattuale in base alla clausola generale del neminem laedere in modo satisfattivo ed equitativo, se la peculiare figura del danno lo richiede.

Lo Studio Legale Verrengia è in prima linea accanto ai diritti dei cittadini che hanno subito tale illegittimo danno e ne tutela costantemente le proprie ragioni.

Sostegni economici per genitori e famiglie: ecco le novità 2019.

In queste ultime ore, si sta parlando molto del ruolo decisivo delle famiglie e dei genitori.  In breve ricapitoliamo con un vademecum le agevolazioni ed i sostegni economici più rilevanti del 2019,  molti dei quali derivati dal rifinanziamento del Fondo per le politiche della Famiglia, già sancito dalla L. n. 296/2006 (art. 1, c. 482 e ss.).

La paternità:   misure economiche previste a sostegno alla genitorialità, alle famiglie numerose e a quelle con disabilità ovvero caratterizzate da situazioni problematiche o a rischio reato. Nella stessa normativa sono rafforzati, finalmente,  i ruoli del padre lavoratore,  il quale gode ora di cinque giorni (invece di quattro) di congedo obbligatorio di paternità (art. 1, c. 278).

La maternità:   il congedo di maternità è applicabile anche dopo la nascita del bambino mediante riconoscimento alle lavoratrici della possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente entro i cinque mesi successivi al parto.  Tale beneficio deve essere, però, attestato da un  medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino (art. 1, c. 485, con modifica diretta dell’art. 16 del TU maternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001). I datori di lavoro pubblici debbono riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

Animali domestici in Condominio: regole generali e disciplina

Per i possessori di aninali domestici, può essere utile una visione generale della disciplina che ordina la convivenza condominiale.

La normativa  n. 220/2012 ha disciplinato il possesso di animali domestici e il loro accesso agli spazi condominiali.  Non esistono divieti relativi ad animali domestici per l’accesso a spazi condominiali e contro questo ipotetico divieto può essere impugnata e presentata davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni.

Relativamente alla possibile molestia ci sono varie sentenze in questi anni che hanno affievolito la severità nei confronti dei comportamenti naturali di un animale domestico. Restano fondamentali, però, alcuni parametri ::
  • Molestia continua: il caso in cui un cane abbaia occasionalmente, non è considerabile fatto molesto come invece un abbaiare insistente, continuo e violento;
  • Più Testimonianze disposti anche a comparire davanti a un giudice;
  • causa di problemi psico-fisici o  caratteristiche sanitarie del ricorrente: è passabile di denuncia un vicino che crei (o non impedisca il generare di) un rumore in grado di creare una patologia ad altra persona.

Infine, chi lascia gli animali per lungo tempo da soli è sanzionabile per omessa custodia.

Sul numero di animali possibili per ogni singolo condomino, clamoroso fu il caso del  Comune di Gaeta che nelle modifiche recentemente introdotte al proprio “Regolamento sulla tutela degli animali” il 28 settembre 2017 (approvate all’unanimità), ha fissato un limite agli animali che possono essere detenuti in Condominio.
La vicenda determinò  critiche o apprezzamenti soprattutto da parte delle associazioni animaliste, tanto da giungere innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, tuttavia, ha respinto il ricorso presentato da A.D.A. (Associazione difesa degli animali) che aveva criticato le modifiche al Regolamento Comunale.
Per avere, però un quadro completo dei diritti e dei doveri del condomino nella gestione di un animale domestico, prima di incorrere in segnalazioni o denunce, è bene rivolgersi ad un professionista del settore.

Pignoramento: ecco le novità dalla parte dei più deboli. (D.L. 135\18)

Con il “Decreto Semplificazioni” si sono introdotte maggiori tutele per i creditori della Pubblica Amministrazione, che sono al contempo debitori e quindi in una debole situazione economica. Era importante intervenire sui ritardi della P.A. e sui danni subiti da imprese e professionisti-.  A partire dal 15 dicembre 2018, sono state introdotte per mezzo del D.L. n. 135/2018 importanti modifiche all’art. 495 che regola la disciplina del pignoramento e dell’esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della Pubblica Amministrazione.

Prima innovazione: l’ampliamento della tempistica per l’estinzione delle rate di debito. Sono stati raddoppiati anche i giorni di tolleranza in caso di omesso o ritardato versamento delle rate di debito. Oltre modo importante è la possibilità di semplificare la possibilità di convertire l’atto sostituendo al bene mobile o immobile pignorato una somma di denaro.

Tornando ai tempi, l’art. 495 c.p.c. prevede oggi la possibilità per il debitore, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari (oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese).  Pertanto,  lo stesso deve depositare in cancelleria, una somma non inferiore ad un sesto (1\6)dell’importo dovuto al credito mentre prima era di (1\5).

Aumentano anche i mesi per il versamento delle rate della somma indicata in conversione che passa da 36 a 48. Così come è aumentato il termine di ritardo o omissione per il versamento che passa da 15 giorni a 30 giorni.

Lo Studio Legale Verrengia si è sempre occupato delle procedure esecutive sia per le posizioni attive (creditori) che per quelle passive (debitori) con la massima efficienza e trasparenza.

 

Licenziamento illegittimo, indennizzi e reintegro alla luce della sentenza n. 194 del 2018

Non è possibile analizzare il nuovo regime dei licenziamenti alla luce della sentenza n. 194/2018 Suprema Corte senza partire dal percorso di innovazioni introdotte con il decreto legisativo n, 23 del 2015, il tanto discusso Jobs Act.

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 194 dell’8 Novembre 2018,  ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (c.d. contratto a “tutele crescenti” del Jobs Act fortemente voluto dal Governo Renzi) nella parte in cui si recita:  “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

E’ stato, dunque, reintrodotto all’interno del rito lavoro la discrezionalità del Giudice per quanto concerne la decisione sul quantum dell’indennità per licenziamento illegittimo di cui al sopra citato art. 3, comma 1, ossia il Giudice potrà quantificare l’indennità di licenziamento illegittimo, chiaramente per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015,  esclusivamente dei “limiti, minimo e massimo, dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell’anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall’art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti).”

La Corte Costituzionale ha eccepito che l’art. 3, co. 1, del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui determina l’indennità in un importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio:

non realizza un equilibrato componimento degli interessi in gioco:  la libertà di organizzazione dell’ impresa da un lato e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato dallaltro”.

 

In conclusione la suprema Corte ha giudicato necessario ridare al giudicante un ruolo di valutazione, in parte, perso con la riforma del 2015 ritenendo che la previsione di una tutela economica, calcolata sulla base di un principio matematico, potrebbe non costituire adeguato ristoro del danno prodotto dall’illegittimo licenziamento, né tanto meno un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente.

La quantificazione dell’indennità, torna al Magistrato,  che nei limiti minimo e massimo individuati dal Jobs Act (come modificati dalla L. 9 agosto 2018, n. 96) che dovrà tenere conto dell’anzianità di servizio, nonché di altri criteri individuabili nel numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti.

La tutela giuridica dei lavoratori necessita di professionisti del settore, specializzati ed efficaci. Lo Studio Legale Verrengia è riconosciuto per la trasparenza del rapporto con gli assistiti, la chiarezza degli onorari  e con esiti lusinghieri nelle tutele, reintegri ed indennizzi.