Disabilità (L. 104\92): ecco le nuove procedure che semplificano e agevolano l’acquisto di una Auto – Avv. Alberto Verrengia

Nel marasma della burocrazia italiana, finalmente uno spiraglio di luce per i diversamente abili.

Dal 18 Gennaio 2022 si è provveduto ad una semplificazione per l’acquisto dei mezzi di trasporto dei cittadini con patologie riconosciute dalla L. 104 del 1992 (invalidità civile). Resta saldo il principio dell’IVA al 4% anzichè al 22%, sia di auto nuove che usate o per l’importazione di macchine adattate allo scopo.

La novità riguarda il rapporto con il venditore: ora non occorre più consegnare al concessionario la copia del verbale di invalidità con l’indicazione delle agevolazioni normative, ora basta una autocertificazione.

Oltre all’autocertificazione, si necessita della fotocopia della patente speciale con gli adattamenti meccanici previsti per la guida e nella dichiarazione bisogna specificare che nei precedenti 4 anni non si è già beneficiato della medesima agevolazione. Nel caso in cui l’acquisto sia fatto da un Portatore di Handicap non munito di patente, resta salva la vecchia procedura con tanto di certificazione e verbale della Commissione Medica.

Ricordiamo che anche gli adattamenti della vettura per la guida sono agevolati dall’IVA al 4% (sempre se indicati nella patente speciale) sia su veicoli nuovi, usati che già in possesso.

L’opportunità di agevolazione IVA è quadriennale per il disabile o per un familiare che lo ha ufficialmente a carico. Si può anticipare l’acquisto prima dei 4 anni solo in caso di cancellazione al PRA del veicolo precedente (cfr incidente, demolizione, furto ecc).

Restano i limiti tecnici per l’acquisto di una auto con IVA agevolata per disabilità. Il motore della vettura non può superare 2000 cm3 di cilindrata per i benzina, 2800 cm3 per i diesel e le ibride, 150 KW per le auto elettriche.

Dal punto di vista fiscale, è opportuno sapere che in caso di vendita prima dei due anni dall’acquisto, si dovrà versare all’Erario la differenza dell’imposta non versata, tranne il caso che tale vendita non sia stata frutto della propria malattia invalidante (in tal caso, si dovrà attendere altri 4 anni per l’acquisto di una auto con IVA agevolata).

Nel caso di successione di una auto di un diversamente abile non va versata la differenza fiscale.

Infine, le agevolazioni valgono anche per le riparazioni e per i ricambi.

Studio Legale Verrengia, accanto ai Vostri Diritti.

Finalmente si potranno bloccare le telefonate moleste per vendita\pubblicità (Cellulare e fisso). Ecco le novità.

Finalmente si completa l’iter del cosiddetto Registro delle opposizioni, regolamentato dalla normativa pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2022 ed in vigore dal 13 aprile 2022. Tale regolamento sarà attivo dal 27 luglio 2022, giorno a partire dal quale i cittadini potranno iscrivere anche il numero del cellulare per non ricevere chiamate di telemarketing dei call center in gran parte indesiderate.

Si potrà, dunque, bloccare ogni contatto da parte di aziende che ci tartassano a tutte le ore sui telefoni fissi e mobili per promozioni, nuovi contratti o semplici informazioni. Per far ciò è possibile iscriversi ad un registro apposito per esercitare il cosiddetto diritto di opposizione: Il contraente può procedere all’iscrizione gratuita e così tutelare la propria privacy.

Tale adempimento potrà avvenire sia compilando un modulo presente presente sul sito del gestore del registro, sia telefonando dal numero che si vuol proteggere dalle molestie e iscrivere al registro delle opposizioni, sia a mezzo di Posta Elettronica con un modulo.

Tale iscrizione può essere effettuata direttamente dagli utenti.

Lo Studio Legale Verrengia è a disponibile per consigli, chiarimenti e\o coadiuvare a tale adempimento.

IMU-TASI: pagamento ad altro Comune per errore F24. Ecco cosa fare – Avv. Alberto Verrengia

Accade spesso che nei Comuni di mia appartenenza ossia Sessa Aurunca e Cellole (municipi confinanti), ci siano disguidi di versamento per cui dei pagamenti IMU\TASI sono inviati ad uno o all’altro ente per mera confusione di compilazione. Il nostro Studio Legale ha spesso affrontato tale problematica e ve ne dà un rapido sunto.

Quando si effettua un versamento IMU o TASI è bene verificare preliminarmente il codice tributo esatto. Non è raro, però, che il contribuente si accorga di avere erroneamente compilato il modello di versamento F24 attribuendo, ad esempio, errati codici tributo oppure distribuendo in modo errato l’imposta per i diversi immobili. Molto spesso si determinano confusione anche tra Enti limitrofi come il caso indicato. Tale errore può essere frutto dello stesso contribuente o di un mediatore professionale o dell’intermediario dell’Ufficio di pagamento (banca o posta).

Le due possibili controversie sono le seguenti:

  1. Delega compilata correttamente ma digitata erroneamente dall’operatore dell’intermediario finanziario (banca, posta o altro)
  2. Codice errato a monte dal contribuente o dal professionista delegato, nella stessa delega

Sul primo caso è intervenuta una nota dell’Agenzia delle Entrate  nel  11 dicembre 2014 che ha regolato la casistica: i contribuenti che hanno correttamente presentato le deleghe F24, da un punto di vista tributario, devono essere considerati a tutti gli effetti adempienti, anche in caso di errore di rendicontazione dell’intermediario della riscossione. Principio ribadito dalla Cassazione con Ordinanza n. 7154 del 26 marzo 2014 (la quietanza rilasciata dall’intermediario della riscossione, che attesta l’esatto versamento del modello F24, è idonea a liberare il contribuente dal debito tributario con il Fisco).

Su istanza del contribuente, gli Istituti bancari/uffici postali, DEVONO procedere alla rettifica della delega errata ed alla sua riproposizione nella forma corretta (punto 5 della Circolare MEF n. 2/DF del 13/12/2012 e Convenzione siglata tra l’Agenzia delle Entrate ed Intermediari della riscossione).
II tal modo l’intermediario provvede all’annullamento del modello F24 errato e ad inviarlo nuovamente con i dati corretti affinchè la somma sia riversata al Comune “giusto”.
Si precisa che nessun Ente può chiedere direttamente la correzione della delega, in quanto si tratta di un rapporto di tipo privatistico tra la banca/posta ed il contribuente.

Può accadere, però, che sia lo stesso utente ad aver indicato erroneamente il codice catastale del comune come nel caso di specie sopraindicato. Su tale confusione è intervenuto il Dipartimento delle Finanze, con la circolare 1/DF del 14 aprile 2016 ha chiarito che la disposizione del comma 722 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che prevede i riversamenti tra comuni in caso di errore del contribuente. La normativa indica che è possibile risolvere direttamente su segnalazione del debitore entro 180 giorni preferibilmente portando a conoscenza entrambi gli enti coinvolti. Inoltre, il riversamento al comune competente deve essere effettuato entro 180 giorni dal momento in cui il Comune che ha ricevuto il pagamento indebito ne è venuto a conoscenza. L’operazione, che a volte subisce ritardi per indisponibilità di somme  stanziate a tal fine, comporta l’adozione di una apposita DETERMINA dirigenziale che dispone il riversamento a favore del comune competente.

Tale problematica riguarda solo rapporti tra Comuni, molto più articolata se è un rapporto di indebito versamento tra Comune\Stato.
Ricordiamo che il contribuente deve inviare una comunicazione o recarsi in presenza sia al Comune competente sia al Comune incompetente (Circolare ministeriale 14/04/2016, n. 1/DF).

Elenchiamo quali sono gli elementi essenziali nella domanda di rettifica\storno\sgravio dal Comune che ha incassato erroneamente il pagamento:

1) generalità del contribuente

2) comune di reale appartenenza e destinatario del tributo

3) comune indebitamente beneficiario del versamento erroneo

4) l’importo versato

5) i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il rapporto fiscale

Pertanto, mai disperare per l’errore di imputazione municipale o immobiliare del pagamento IMU TASI. Capita e capiterà, ma ci sono le procedure per recuperare e risolvere la casistitica.

Avv. Alberto Verrengia