Enel condannata per mancata protezione messa a terra: ecco l’importante sentenza dello Studio Legale Verrengia

La Sentenza del Giudice di Pace di Sessa Aurunca n. 1052\17 ha aperto nuove prospettive sul risarcimento del danno per inadempimento contrattuale da parte dell’Enel nei confronti dei propri utenti. Ciò nel caso in cui si verifichino sovratensioni che vadano a danneggiare la apparecchiature elettroniche o strumentazioni digitali. In passato spesso la società dell’Energia Elettrica riusciva spesso ad evitare le condanne, presupponendo che esistevano i requisiti di Gestione della Qualità della manutenzione, di esonero delle responsabilità previste dal contratto di fornitura e di avviso dell’interruzione di energia elettrica.

Con questa Sentenza, l’Avv. Alberto Verrengia ha puntato sulla dimostrazione che tale esonero non esclude l’imputabilità quando sussiste la palese evidenza di una disfuzione della rete elettrica. Nel caso di specie, esistevano le clausole di esonero ed anche l’avviso di interruzione elettrica con appositi manifestini. Però, tali requisiti non hanno escluso a priori la possibilità che si possano verificare sovratensioni al momento del riattacco della fornitura. Nella causa in oggetto,  un importante locale di ristorazione aveva subito il danneggiamento di quasi tutti gli elettrodomestici. Alla richiesta del risarcimento del danno, l’Enel aveva risposto di non essere responsabile dell’evento dannoso, citando le clausole di esonero e i requisiti di Gestione della Qualità della manutenzione.

In corso di causa, è  stato dimostrato, invece, che il danno si è realizzato a causa della mancata protezione ed isolamento della messa a terra del Neutro locale e la precarietà del dispersore e che, pertanto, la responsabilità era in capo alla società convenuta che ha dovuto risarcire tutti i danni per inadempimento contrattuale ex art 1228 c.c.

Una sentenza utile e che apre prospettive sulla qualità per la mancata protezione ed isolamento della messa a terra.

 

 

 

Recupero Crediti: come recuperare importi in maniera rapida e conveniente – Studio Legale Verrengia

Gli Avvocati di un tempo solevano dire: “meglio un buon accordo che una causa vinta“. Era l’esaltazione del ruolo di mediazione dell’Avvocato che deve tentare di risolvere una controversia in maniera bonaria, utilizzando l’azione giudiziaria come estrema soluzione.

Questo è lo stile, da anni, dello Studio Legale Verrengia per il recupero dei crediti da parte di imprese e privati.

Riuscire a raggiungere il miglior risultato possibile nel minor tempo e, soprattutto, con la minore spesa per l’assistito.

Diffidate di colore che subito suggeriscono l’azione giudiziaria, sono come quei medici che vi invitano subito a tentare l’intervento senza aver sondato altre possibili soluzioni.

Queste caratteristiche, congiuntamente al preventivo trasparente, sono elementi di garanzia che l’Avv. Alberto Verrengia garantisce ai propri assistiti con una ampia fascia di soddisfazione.

 

Studio Legale Verrengia: Pensione di Reversibilità, i parametri generali in breve.

I parametri per la  Pensione di reversibilità sono racchiusi  nell’art. 1, co. 41, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i:

Sono beneficiari:

  • il coniuge, anche se separato legalmente. Ha diritto alla pensione ai superstiti anche il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno periodico divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il coniuge che passa a nuove nozze, invece, perde il diritto alla pensione ai superstiti, ma ha diritto a un assegno una tantum pari a due annualità (articolo 3, decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
  • i figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo;
  • in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte del dante causa abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
  • in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

    Ecco gli importi in percentuale sul reddito del de cuius:

    • 60%, solo coniuge;
    • 70%, solo un figlio;
    • 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
    • 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
    • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

    Qualora abbiano diritto a pensione i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

    • un figlio: 70%;
    • due figli: 80%;
    • tre o più figli: 100%;
    • un genitore: 15%;
    • due genitori: 30%;
    • un fratello o sorella: 15%;
    • due fratelli o sorelle: 30%;
    • tre fratelli o sorelle: 45%;
    • quattro fratelli o sorelle: 60%;
    • cinque fratelli o sorelle: 75%;
    • sei fratelli o sorelle: 90%;
    • sette fratelli o sorelle: 100%.

 

Gestione mirata debiti: i giusti consigli per piani di rientro, rottamazione, saldo e stralcio e pace fiscale.

In questi anni di crisi, molte famiglie hanno accumulato debiti di ogni sorta, molto spesso contro la propria volontà. Gestire  la propria situazione economica autonomamente  è difficile e rischioso se non si utilizzano metodi, conoscenze e capacità professionali mirate.

Nè altre forme di collaborazione sindacale o patronale possono sopperire ad una valutazione specialistica di rientro dalla propria condizione debitoria che solo esperti legali e finanziari possono dare.

Ancor di più districarsi tra le nuove possibilità di rientro è complesso: l’ultima manovra economica e le normative appena precedenti hanno previsto nuovi strumenti per ripianare la propria situazione finanziaria personale e familiare.

Lo Studio Legale Verrengia, in queste settimane, ha già dato risposta a numerosi assistiti ed utenti che hanno pianificato per il 2019, una fase di recupero economico tramite la rottamazione ter, i saldo e stralcio, la pace fiscale e non solo.

La consapevolezza che coloro che si rivolgono allo Studio per una consulenza per un piano di rientro, siano persone con chiare problematiche economiche, ci ha indotti ad applicare tre agevolazioni importanti: il preventivo trasparente, la dilazione nei pagamenti degli onorari, spese l’applicazione dei minimi tariffari per le condizioni più disagiate e il gratuito patrocinio nei casi limite.

La nostra competenza e la nostra trasparenza al Vostro servizio.

header__av21.png

 

Procedure estere, ecco le collaborazioni internazionali dello Studio Verrengia.

In un mondo globalizzato, dove economia, diritti e normative si intrecciano in una unica rete, i rapporti con operatori del diritto di altri Stati permette una più rapida soluzione di controversie di diritto internazionale, comparato, comunitario o affini.

Ecco perchè in questi anni, lo Studio Legale Verrengia ha costruito una fitta rete di rapporti e di collaborazioni con altri colleghi Avvocati residenti in paesi esteri.

Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Olanda, Marocco, Svezia, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Tunisia, Venezuela, Colombia, Russia, Ucraina, Armenia, Kazakistan, Sudafrica, Namibia, Argentina, Brasile, Panamà, USA, Cina e Australia. Questi sono alcuni dei paesi con cui il nostro studio ha possibilità di una fattiva collaborazione.

Anche per i paesi non in elenco, sarà possibile creare rapporti di collaborazione grazie al collegamento con reti di scambio giuridico internazionale.

In una Italia sempre più multietnica,  le esigenze di rapporti internazionali sono sempre più presenti ed utili.

xxxxx