Stipendi e TFR: ecco la novità che accelerano e semplificano il recupero – Avv. Alberto Verrengia

La circolare del 01 giugno 2022 n. 2303 ha istituito una modalità ancora più semplice e rapida per il recupero degli stipendi e del Trattamento di Fine Rapporto non versato dai datori di lavoro.

L’intervento dell Istituto di previdenza sociale ha mirato a semplificare la domanda di accesso al cosiddetto Fondo di Garanzia, tesoretto in capo all’Inps utilizzabile per il saldo degli stipendi e TFR non pagati ad operai e dipendenti in caso di fallimento o di insolvenza del datore di lavoro.

Il Fondo di garanzia interviene nei seguenti casi: 

  • mancato pagamento del TFR;
  • mancato pagamento degli stipendi (massimo le ultime tre mensilità);
  • omesso versamento dei ratei a favore del fondo pensione.

L’intervento non opera sulla base del semplice inadempimento dell’azienda, ma si deve trattare di una situazione di conclamata insolvenza del datore di lavoro.

Infatti, l’intervento del Fondo può essere richiesto solo nei casi di fallimento dell’azienda o di omologa del concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa. 

Per le aziende che non possono essere sottoposte a procedura fallimentare, il lavoratore può chiedere il pagamento da parte del Fondo solo dopo che, in seguito ad uno o più pignoramenti, le garanzie patrimoniali dell’azienda non sono sufficienti per il recupero del credito.

Ciò chiaramente vale per le ultime tre buste paga non saldate e con un limite massimo di tre volte la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile. Per il TFR non ci sono limiti di importo.

La domanda va trasmessa sul sito INPSa partire dai trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo o, in caso di concordato, dal giorno dopo la pubblicazione del decreto di omologa.

La domanda si effettua in modalità telematica in maniera ora più rapida e intuitiva.

 

Rottamazione Quater e Pace Fiscale 2023: ecco come migliaia di cittadini stanno risanando il proprio futuro.

Da pochi giorni è attiva la procedura di rottamazione, annullamento ed agevolazione fiscale a cui stanno aderendo migliaia di cittadini in tutta Italia, riscontrando un enorme beneficio per la propria posizione economica ma anche per una maggiore serenità per il futuro.

Si intende definizione agevolata dei debiti, i carichi affidati all’Agenzia delle entrate riscossione (ex Equitalia), nel periodo che va dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022. La Rottamazione-quater è disciplinata dall’art. 1, commi 231 – 252 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). A tale importante provvedimento, si aggrega lo stralcio debiti fino a 1.000 euro, disciplinato dai commi da 222 a 230 della manovra 2023. In pratica, l’ente di riscossione competente, alla data del 31 marzo 2023, annullerà in automatico i debiti affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2015 purché di importo non superiore a 1.000 euro.

Per un approfondimento della tematica, Vi invitiamo a consultare il seguente nostro link che illustra con chiarezza l’intera procedura.

https://studiolegaleverrengia.com/2023/01/21/rottamazione-quater-taglio-delle-cartelle-dal-2000-al-2022-avv-alberto-verrengia/

Sono già moltisssimi i contribuenti ad aver aderito alla domanda di rottamazione con un conseguente beneficio per il proprio futuro economico. Agevolazioni che abbracciano anche coloro che hanno subito pignoramenti o che hanno già aderito alle precedenti rottamazioni, ma senza completare il percorso di saldo dell’intero debito.

Per i debiti compresi nei termini della rottamazione, come ricorda l’Agenzia Riscossione, la definizione agevolata permette di mettersi in regola con lo Stato pagando in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, senza sanzioni, interessi di mora o aggio, così come per le multe.

Coloro che invece vogliono dilazionarli in 18 rate per un massimo di 5 anni le scadenze da rispettare saranno:

  • il 31 luglio 2023 per le prime due rate pari al 10% del totale dovuto.
  • Il 30 novembre 2023.

Le ulteriori 16 rate scadranno invece rispettivamente:

  • il 28 febbraio,
  • il 31 maggio,
  • il 31 luglio,
  • il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Per quanto concerne i metodi di pagamento, questi sono vari, si potrà pagare tramite: la domiciliazione sul conto corrente, tramite i moduli di pagamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, presso gli sportelli territoriali.

Lo Studio Legale Verrengia, con il suo competente staff, ha coadiuvato numerosi cittadini che stanno aderendo al beneficio, verificando anche un rinnovato ottimismo per un futuro più sereno e libero da debiti.

Pace Fiscale e Rottamazione quater compatibili: ecco come cancellare le cartelle sotto i #milleeuro – Avv. Alberto Verrengia

E’ bene chiarire che Pace Fiscale e Rottamazione quater rientrano entrambe nel grande progetto di agevolazione dei contribuenti in difficoltà, pertanto, chi aderisce alla Rottamazione quater per debiti ammessi allo Stralcio mille euro, godrà comunque del condono a marzo, con ricalcolo del debito a giugno.

Lo Stralcio mille euro è stato cofermato dalla Legge di Bilancio e, dunque, saranno cancellate entro il 31 marzo 2023 tutte le cartelle al di sotto di tale importo, anche se nel frattempo il debitore ha aderito, in relazione agli stessi debiti alla Rottamazione Quater.

Negli estratti di ruolo che saranno utilizzati per procedere all’adesione alla R-Quater, potrebbero essere ancora incluse cartelle al di sotto dell’importo di euro 1000,00 poichè non ancora cancellate.

Nel caso esse venissero inserite nell’elenco dela cartelle da rottamare entro il 30 Aprile 2023, verranno ricalcolate e, ugualmente cancellate.

Ricordiamo che la Manovra ha previsto sia la Rottamazione per le cartelle di pagamento affidate all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2022, sia uno stralcio per i debiti residui fino a mille euro delle cartelle 2000-2015.

Le cartelle esattoriali emesse entro il 2015 ma con un vaore residuale sotto € 1000,00 ad oggi, saranno cancellate de plano sia nella cosiddetta “pace fiscale” (in automatico) dalla Agenzia d Riscossione anche se inserite nella definizione agevolata della Rottamazione Quater.

Il dubbio resta sui tempi, poichè, lo Stralcio mille euro sarà effettuato a fine marzo, quindi fino a quel momento il contribuente non avrà certezza che il suo debito rientrerà davvero nella misura dello stralcio mille euro (che è automatica e non richiede domanda).

Il nostro consiglio è, nel dubbio, comunque, per “sicurezza” di inserire tali cartelle anche nella domanda di adesione alla Rottamazione quater (che invece richiede al contribuente di presentare domanda entro aprile).

Come si suol dire…meglio abbondare ed essere più sereni.

Una certezza esiste, comunque sia, le mini cartelle sotto i mille euro saranno sicuramente cancellate.

Intanto, il suggerimento per tutti coloro che vivono situazioni di sofferenza debitoria è di valutaare serimanente la grande opportunità che concede la Rottamazione quater e che viene spiegata nel dettaglio nel seguente articolo:

Rottamazione Quater: taglio delle Cartelle dal 2000 al 2022 – Avv. Alberto Verrengia « Studio Legale Verrengia

Lo Studio Legale Verrengia sta già coadiuvando molti cittadini in tutta Italia nell’adesione a tale agevolazione storica.

Rottamazione Quater: taglio delle Cartelle dal 2000 al 2022 – Avv. Alberto Verrengia

Ottima opportunità per i cittadini italiani per abbattere i debiti con lo Stato. In queste ore, entra ufficialmente in vigore la cosiddetta “Rottamazione Quater” varata con la ultima Legge di Bilancio 2023.

Un provvedimento favorevole per i contribuenti e che riguarda un ampio periodo debitorio che va dal 01 Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022.

Cosa comporta tale nuova Rottamazione e per quali debiti?

Si permette al cittadino di poter pagare il proprio debito originario senza l’aggravio delle sanzioni, interessi ed aggio che determinano l’aumento esponenziale della cartellla esattoriale.

Per le contravvenzioni (multe stradali) è possibile, invece, abbattere gli interessi.

Il periodo di ben 22 anni è certamente la novità più risaltante di questo provvedimento a favore dei contribuenti in difficoltà.

Ecco i carichi debitori verso l’Agenzia di Riscossione (ex Equitalia) inclusi in tale agevolazione:

  1. Cartelle esattoriali non ancora notificate.
  2. Debiti interessati da provvedimenti di rateizzazione o sospensione.
  3. Debiti già coinvolti nelle precedenti rottamazioni, ma non saldati per tardivo o insufficiente versamento delle rate.
  4. carichi-debiti previdenziali di diritto privato (con apposito provvedimento e con trasmissione entro il 31\01\2023 all’Agenzia delle Entrate e pubblicazione sul sito internet).

Sono esclusi dalla Rottamazione Quater:

  1. Le somme incassate come aiuti statali.
  2. I debiti derivanti d condanne della Corte dei Conti.
  3. Ammende, sanzioni e multe penali a seguito di condanna.
  4. Risorse proprie tradzionali della UE ed IVA per importazione.
  5. Importi gestiti da Enti di ficalità locale e territoriale di riscossione.
  6. Carichi previdenziali che non rientrano nei requisiti sopraelencati.

La tempistica.

La richiesta di adesione alla Rottamazione Quater è aperta sino al 30 Aprile 2023

Le modalità di pagamento:

La nuova normativa concede due possibilità per saldare le cartelle.

  1. In una unica soluzione entro il 31 luglio 2023 (ricordiamo senza aggravio sugli importi originari)
  2. 18 rate in 5 anni. In quest’ultimo caso le prime due, di importo pari al 10 per cento delle somme dovute in totale, sono in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

La domanda è presentabile in modalità telematica utilizzando l’apposito servizio sul sito dell’Agenzia entro il 30 aprile 2023. A diposizione due modalità alternative, con o senza credenziali d’accesso all’area riservata.

Lo Studio Legale Verrengia è disponibile ad ogni chiarimento.

Ausiliari del Traffico: cosa possono e cosa NON possono fare nelle loro funzioni – Avv. Alberto Verrengia

Nei primi giorni di applicazione di una nuova disciplina di sosta a pagamento (come è in corso nella mia città di residenza Sessa Aurunca) si può determinare una legittima confusione sulle funzioni reali degli ausiliari del traffico. Talvolta gli Enti Comunali utilizzano delle linee guida troppo estensive e non sempre esatte e viceversa può accadere che i cittadini, mal consigliati, possano impelagarsi in opposizioni inconcludenti.

Ecco, per evitare entrambi gli eccessi, è bene conoscre ed avere le idee chiare sui diritti e doveri.

Partiamo dalla prima distinzione: gli Ausiliari del Traffico possono essere dipendenti comunali o dipendenti di una società concessionaria. Nel primo caso, le funzioni sono più ampie ed incisive, mentre nel caso di Ausiliari non dipendenti comunali, esse sono ben delimitate ed invalicabili, pena la annullabilità delle sanzioni.

Nel caso di Sessa Aurunca (ad esempio), ci troviamo dinanzi al secondo caso, per cui essi sono dipedenti di una società alla quale è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento.

Nel caso di specie, gli incaricati, in materia di sosta, hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta solo sui parcheggi o sulle strade del territorio comunale in cui esistono aree di sosta a pagamento concesse all’azienda o all’impresa da cui dipendono. A questi soggetti è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all’accertamento delle violazioni di cui all’art. 7, comma 15 ecall’art. 157, commi 5, 6 e 8 del Codice della Strada, commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro.

E’, ormai, pacifico che gli Ausiliari del Traffico di società affidatarie, possono intervenire nei casi in cui un veicolo sosti o circoli senza autorizzazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. a) , ovvero sulle strade riservate previste dall’art. 7 comma 1, lett. i) del Codice della strada.

Ben più articolato e controverso, è il caso delle contestazioni su aree non deliminate dalle strisce blu; questa è sicuramente la situazione più complessa e discussa nel ruolo ispettivo degli Ausiliari su cui sorgono dubbi e dilemmi.

Dopo varie sentenze incerte, la Corte di Cassazione si è pronunciata in maniera chiara nel 2009. In tema di circolazione stradale la competenza dei dipendenti del concessionario dei parcheggi (c.d. ausiliari del traffico) è limitata all’accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione, contrassegnate con la segnaletica orizzontale blu e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di un ticket; tale competenza può estendersi anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, ma solo a condizione che i veicoli parcheggiati precludano la funzionalità del parcheggio stesso”.

Pertanto, non sono legittimi gli interventi su aree pubbliche che non abbiano questa caratteristica ben delineata ed ossia: (Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza 3.2.2009, n. 5621) ” “le violazioni in materia di sosta che non riguardano le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree oggetto di concessione, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).“.

Sarò ancora più preciso, per evitare confusioni, specificando che: ” La loro competenza si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, larghi), immediatamente limitrofe ad esse e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano in concreto l’utilizzo da parte degli utenti della strada: solo in tali zone – per relationem – deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata o alla sosta vietata da apposita segnaletica o dalle norme del Codice della strada.”

Dunque, gli Ausiliari non possono contestare alcunchè sulle strade anche ad uso pubblico, che non abbiano queste caratteristiche, se non ricorre l’elemento del pregiudizio alla funzionalità all’area in concessione e del spazio minimo indispensabile.

Questa sembra essere l’interpretazione esatta, accolta dalla giurisprudenza e da gran parte dei Giudici di Pace.

Chiaremente sono aperto alla discussione su ogni valutazione contraria a tale riflessione affinchè i cittadini abbiano chiari i loro diritti anche perchè la disciplina è piuttosto labile nei suoi confini.

Avv. Alberto Verrengia


SIA CHIARO! Le persone disabili con contrassegno possono parcheggiare sulle Strisce Blu. Ecco quando e perchè – Avv. Alberto Verrengia

La disinformazione che giunge spesso dal personale degli Enti Locali confonde i cittadini meno fortunati sulla normativa che regola il parcheggio dei Diversamente Abili\Portatori di Handicap muniti di contrassegno.

In molti sono ancora all’oscuro che, dal 1° gennaio 2022 tutte le persone disabili potranno parcheggiare gratuitamente le auto o i loro altri veicoli sulle strisce blu, indipendentemente dal Comune in cui avviene la sosta. Prima di tale data, i Comuni avevano facoltà di decidere se tale diritto era concesso o meno, creando una disparità enorme tra territori in tema di mobilità sociale dei PdH.

In base al Decreto Infrastrutture (n. 121/2021), nel testo coordinato con la legge n. 156 del 9 novembre 2021, sono state approvate alcune novità per i posti auto delle persone con disabilità e le sanzioni per chi li occupa abusivamente. Oggi, pertanto, “è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento” per chi è titolare del contrassegno disabili, ma solo nel caso in cui “risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati” (art. 188 comma 3-bis). La disciplina applicherà dal 1° gennaio 2022 (art. 1-ter).

Molti comuni non garantiscono sufficienti stalli – strisce gialle -(per intendere quelli non individuali su concessione) per i portatori di Handicap, dunque, tale mancanza determina un discrimine per coloro che soffrono di disabilità. Per fortuna, tale discriminazione è stata abolita con le nuove modifiche, spesso sconosciute proprio dal personale operante che multa illegittimamente le auto con contrassegno parcheggiate sulle Strisce Blu trovando gli stalli appositi occupati o non esistenti.

Chiaramente sono sanzioni discriminanti e sono anche ILLEGITTIME e possono essere annullate ricorrendo al Giudice di Pace o al Prefetto. In realtà un Comando di Polizia Municipale corretto ed efficiente dovrebbe provvedervi in autotutela con la presentazione del verbale ricevuto e del contrassegno quale prova della autorizzazione al parcheggio per PdH.

Nell’aggiornamento del Codice della Strada, si incrementano le sanzioni per chi occupa gli stalli gialli senza contrassegno. Dinfatti, chiunque occuperà uno stallo per disabili senza la dovuta autorizzazione riceverà una sanzione raddoppiata rispetto al passato: invece che da 87 a 344 euro, adesso rischierà dai 168 ai 672 euro di multa. Inoltre i punti decurtati dalla patente passano da 2 a 6. Anche questa misura decorre dal 1° gennaio 2022.

Dunque, agli amici vunerabili (termine che viene preferito per la categoria dalla nuova normativa) dico: non fatevi intimorire da ausiliari male informati o tuttologi del codice della strada poichè per i Diversamente Abili deve essere sempre garantito un agevole parcheggio.

Questione di civiltà.

Avv. Alberto Verrengia

Spiagge Libere: fate valere i Vostri Diritti contro violazioni ed abusi – Avv. Alberto Verrengia

La disciplina della gestione delle spiagge va verso una profonda riforma e cambiamento, dopo che l’Unione Europea ha chiesto all’Italia un intervento sulla gestione della concessioni che saranno oggetto di future gare. Resta salvo il ruolo fondamentale della spiaggia libera che viene preferita da tanti italiani e non solo da coloro meno abbienti.

Dunque, è bene che conosciate i vostri principali diritti e doveri su una spiaggia libera per farli valere contro ogni prepotenza, abuso o violazione

1 – Accesso al mare ed alla battigia

Sia chiaro, nessuno può impedirvi di raggiungere il mare e la battigia. La Legge n. 296 del 2006 è chiara in proposito: “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione“. Ricordiamo che per “battigia” si intende la striscia di sabbia su cui l’onda va a infrangersi solitamente con un colore di sabbia più scuro.

Ogni biglietto, obolo o costrizione ad usufruire di servizi a pagamento in cambio dell’autorizzazione ad accedere al mare, è una violazione come sancito anche dall’articolo 11 della legge n. 217 del 2011 che prevede “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione“.

Per essere più chiari: chiunque voglia farsi un bagno o fare una passeggiata non deve pagare nulla. Chiunque lo proibisce è sanzionabile dalle autorità competenti.

Uno stabilimento non può richiedere il pagamento per chi vuol stare sulla battigia a prendere il sole o a chiacchierare.

2- Ombrelloni e sdraio

Sulle spiagge in concessione balneare (ossia la gestione autorizzata di quote di demanio pubblico), tali servizi sono gestiti da colui che è intestatario della stessa e, pertanto, il loro utilizzo è sottoposto a tariffazione. Ricordiamo che i concessionari non sono proprietari, poichè L’articolo 822 del Codice Civile cristallizza chiaramente l’appartenenza allo Stato – in quanto demanio pubblico – del lido di mare e della spiaggia.

Sulla spiaggia libera è, invece, possibile posizionare temporaneamente degli ombrelloni e sdraio ma non occuparla con tali oggetti in attesa del giorno successivo (molte ordinanze regionali indicano il tramonto come limite dopo del quale devono essere rimossi) per non incorrere in Abusiva occupazione di spazio demaniale” (articolo 1161 del Codice della navigazione).

3- Giochi sulla spiaggia (pallone, racchettoni, pallavolo ed altro)

Il diritto all’attività ludica sulla spiaggia libera è, ahinoi, molto confuso e lasciato alle interpretazioni degli Enti Locali. Sono varie ed imprevedibili le Ordinanze che si succedono per la regolamentazione di tali attività, quasi sempre proibite tranne in specifici casi. Dunque, prima di tutto è bene informarsi sulla regolamentazione specifica della spiaggia, che dovrebbe essere indicata con appositi cartelli (ma raramente avviene).

4 – Animali sulla spiaggia libera

Storica fu la pronuncia del TAR di Salerno nel 2015 con cui si sancì che il divieto di accesso per gli animali di affezione è illegittimo se l’amministrazione non ha correttamente bilanciato gli opposti interessi. I cani, pertanto, possono andare tranquillamente nella spiaggia libera e/o fare il bagno purché indossino sempre il guinzaglio, l’apposita museruola e restare presso l’ombrellone di appartenenza. Anche in questo caso è opportuno che si verifichino sempre apposite ordinanze comunali.

5- Cosa si intende per Spiaggia Libera Attrezzata

La spiaggia libera attrezzata: è una quota di demaniale marittima in concessione solitamente ad un ente pubblico o soggetto privato che eroga specifici servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. Servizi minimi (basati su decoro, sicurezza e confort) che, però, permettono l’accesso e la permanenza libera e gratuita. Quello della spiaggia libera attrezzata è una sorta di compromesso frutto di una scelta del bagnante, mentre nello Stabilimento “privato” in concessione , tale scelta non sussiste.

Per qualsiasi altro chiarimento in proposito lo Studio Legale Verrengia è disponibile a fornire le dovute spiegazioni.

Pignoramenti, Fermi ed Ipoteche illegittime: ecco come chiedere i danni e far valere le proprie ragioni – Avv. Alberto Verrengia.

La Campania, da tempo, è all’avanguardia sulla tutela derivante da azioni esecutive ed iscrizioni ipotecarie illegittime, vedasi le sentenze dei Tribunali di Napoli e di Nola.

Lo Studio Legale Verrengia ha, più, volte difeso incolpevoli cittadini o imprese vittime degli errori dell’Agenzia delle Entrate o delle ancor più aggressive Società di Riscossione, spesso al servizio degli Enti pubblici locali. Talvolta, si è vittima di pignoramenti o di ipoteche non dovute, frutto di banali disguidi telematici o di gravose sviste giuridiche che, però, incidono economicamente, moralmente e psicologicamente nella vita del contribuente.

In generale, la Sentenza della Cassazione sez. 3, n. 10814 del 2020 del 5/6/2020 ha contribuito in maniera decisiva per una seria e costante tutela del cittadino vittima di tale incresciosa iscrizione. Gli Ermellini hanno evidenziato che se l’agente\società della riscossione iscrive ipoteca per una cartella derivante da un avviso di accertamento annullato per una sentenza passata in giudicato, risponde del risarcimento del danno. Chiaramente il danno va ampiamente provato nella sua concretezza con tutti i pregiudizi derivanti.

La Cassazione ha precisato che in tal caso sussiste una responsabilità ex art . 2043 c.c., in quanto si configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga cancellata l’ipoteca.  E’ bene chiarire che l’illiceità del comportamento lesivo non si esaurisce nella iscrizione non dovuta ma prosegue e perdura sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e nella quale si concreta la persistenza della lesione e del danno.

Il danno, pertanto, si concretizza effettivamente con l’inizio del fatto illecito generatore del danno stesso e con questo persiste nel tempo, ma si rinnova nel trascorrere dei giorni, con la conseguenza che la prescrizione, secondo la regola del suo computo (art. 2935 c.c.), ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi e al corrispondente diritto al risarcimento

Oltre al danno economico concreto causato da una ipoteca\pignoramento illegittimo, negli anni (grazie al costante intervento della giurisprudenza dei Giudici di Pace) si è fatto largo anche un risarcimento morale, psicologico e sanitario. Una ipoteca può, dunque, determinare un danno ultra economico, che merita la dignità di un congruo risarcimento.

In linea di principio, un pignoramento viene considerato illegittimo quando le pretese del creditore che ha avviato la procedura esecutiva si rivelano infondate. In altre parole, il credito che rivendica è in realtà inesistente, oppure è già stato rimborsato dal debitore prima del pignoramento.

Anche il pignoramento illegittimo dà diritto al debitore di ottenere un risarcimento. È questo infatti il solo caso in cui ci troviamo di fronte al presupposto dell’illegittimità della pretesa del creditore, che è di conseguenza tenuto a risarcire il danno causato alla controparte.

In molti si chiedono, se i pignoramenti illegittimi (soprattutto di conti correnti, stipendi e pensioni) da parte dell’Agenzia delle Entrate o Società di Riscossione meritano di seguire la medesima sorte?

Certo, la tutela del cittadino dinanzi allo strapotere delle Agenzie\Società di Riscossione ha, a nostro avviso, un valore rafforzato che merita una tutela giudiziaria rapida ed un ampio riconoscimento dei danni subiti. La stessa sorte può ampliarsi, a nostro avviso, ai fermi amministrativi illegittimi.

L’Avv. Alberto Verrengia da anni è sul fronte dei diritti dei cittadini vittime di abusi, danni e diseguaglianze giuridiche.

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Attenzione ai finti “Pacchi Postali”: la nuova frontiera dei raggiri Online. Ecco cosa accade – Avv. Alberto Verrengia

Prevenire è meglio di curare, ecco perchè è bene avvisare tutti i cittadini della ulteriore frontiera dei raggiri o truffe online che circolano sul web.

Un sistema di inganno che non è nuovo (negli anni scorsi veniva effettuato tramite sms) ma sicuramente è in forte espansione in questi ultimi mesi.

E’ stata ideata con particolare ingegno ed è molto insidiosa, poichè coinvolge un settore ampiamente attivo, che è quello degli acquisti online. Chi di noi non ha ordinato dei pacchi a domicilio tramite i portali di e-commerce più affidabili? Molte spedizioni giungono anche tramite i servizi offerti da Poste Italiane, così come con i tanti vettori nazionali ed internazionali.

Il sistema è semplice: vengono notificati, pertanto, dei messaggi di posta elettronica, in cui si dichiara l’impossibilità di consegna del pacco per assenza del destinatario. Un evento chiaramente possibile e si chiede – contestualmente – una “conferma di un indirizzo per la spedizione del pacco” con l’invito a cliccare su un tasto.

Ecco che la truffa è servita. Cosa accade dopo… dipende dal sistema messo in piedi ed è preferibile non accertarlo, ma solitamente si viene rinviati ad un sito per la richiesta di un versamento per la consegna del pacco, ma si possono incorrere anche in forme più gravi di phishing e di aggressione informatica che potrebbero coinvolgere le carte di credito utilizzate per i pagamenti.

Le forme di tutela da tali raggiri, sono chiaramente quelli indicate dalla normativa penale. Su questo settore, grande è l’impegno e l’efficienza della Polizia Postale, i cui portali sono sempre attivi per ogni segnalazione o semplice informazione.

Ricordiamo che lo Studio Legale Verrengia ha condotto una decisa campagna di informazione sui furti d’identità su Instagram ed è nostra cura aggiornarvi su ogni rischio non solo online.

Il mondo forense deve essere in prima linea non solo per risolvere le problematiche dei cittadini ma anche per prevenirle.

Avv. Alberto Verrengia

Qui di seguito alcune tipologie di messaggi sospetti.

Locazioni: obbligo del pagamento canoni sino a quando non si riconsegna l’immobile (anche dopo lo sfratto).

Nel 2021 è giunta dal Tribunale Palermo sez. II, 17/03/2021, n. 1146, una conferma in materia locatizia sul caso di occupazione di un immobile anche successivamente alla procedura di convalida dello sfratto. L’idea errata di molti, che l’obbligo di pagamento dei canoni locatizi si concluda al momento della notifica della convalida dello sfratto, è ampiamente confutata. La condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell’immobile locato per la protratta occupazione dell’immobile come previsto dall’art. 1591 c.c.

Pertanto, al conduttore “sotto intimazione” che tarda “per difficoltà”, “per scelta” o, persino, “per dispetto”, suggeriamo caldamente di rilasciare l’immobile senza esitare per non subire un ulteriore richiesta di pagamento dal locatore, ormai lanciato verso la conclusione positiva della controversia.

Ripetiamo, pertanto, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, si può procedere con la richiesta ed emissione dell’ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell’intimazione ma (se richiesto), anche di quelli “da scadere fino all’esecuzione dello sfratto”.

Una richiesta da parte del locatore integrativa della domanda quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l’ordinamento tutela l’interesse del creditore all’ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l’inadempimento.

Cfr Tribunale Palermo sez. II, 17/03/2021, n. 1146

Lo Studio Legale Verrengia difende locatori e conduttori vittime di controversie e abusi dei loro diritti con efficacia ed equilibrio.