La circolare del 01 giugno 2022 n. 2303 ha istituito una modalità ancora più semplice e rapida per il recupero degli stipendi e del Trattamento di Fine Rapporto non versato dai datori di lavoro.
L’intervento dell Istituto di previdenza sociale ha mirato a semplificare la domanda di accesso al cosiddetto Fondo di Garanzia, tesoretto in capo all’Inps utilizzabile per il saldo degli stipendi e TFR non pagati ad operai e dipendenti in caso di fallimento o di insolvenza del datore di lavoro.
Il Fondo di garanzia interviene nei seguenti casi:
- mancato pagamento del TFR;
- mancato pagamento degli stipendi (massimo le ultime tre mensilità);
- omesso versamento dei ratei a favore del fondo pensione.
L’intervento non opera sulla base del semplice inadempimento dell’azienda, ma si deve trattare di una situazione di conclamata insolvenza del datore di lavoro.
Infatti, l’intervento del Fondo può essere richiesto solo nei casi di fallimento dell’azienda o di omologa del concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa.
Per le aziende che non possono essere sottoposte a procedura fallimentare, il lavoratore può chiedere il pagamento da parte del Fondo solo dopo che, in seguito ad uno o più pignoramenti, le garanzie patrimoniali dell’azienda non sono sufficienti per il recupero del credito.
Ciò chiaramente vale per le ultime tre buste paga non saldate e con un limite massimo di tre volte la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile. Per il TFR non ci sono limiti di importo.
La domanda va trasmessa sul sito INPSa partire dai trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo o, in caso di concordato, dal giorno dopo la pubblicazione del decreto di omologa.
La domanda si effettua in modalità telematica in maniera ora più rapida e intuitiva.