Insidie e trabocchetti stradali (buche): normativa generale

Con l’arrivo del maltempo, le nostre strade diventano, spesso, pericolose “gruviere” su cui si rischiano danni a cose e persone.

Anche se frutto dell’inerzia amministrativa degli enti di gestione delle strade, le Autorità Giudiziarie e la normativa sono particolarmente stringenti su tali casistiche per poter ottenere un rapido risarcimento.

Il Codice Civile espone con chiarezza nell’art. 2043 c.c.  l’obbligo al risarcimento del danno di  chi procura un danno ingiusto ad altri. Così come l’art. 2051 c.c. con il quale statuisce la responsabilità oggettiva in capo al custode di una cosa o al relativo proprietario per i danni procurati dalla cosa stessa, a prescindere dal fatto che costoro li abbiano voluti o meno.

Per l’esclusione della responsabilità, Enti e non solo richiamano il caso in cui  il danno è stato procurato da un evento improvviso e imprevedibile, il cd. “caso fortuito”. Ed è proprio a questo evento fortuito che fa spesso riferimento la giurisprudenza per negare la responsabilità degli Enti pubblici quando un pedone, un’automobile o moto subisce un sinistro a causa di una buca stradale.

Un requisito indispensabile è la diligente condotta del danneggiato: l’automobilista deve infatti sempre guidare tenendo gli occhi ben fissi sulla strada, senza distrarsi o oltrepassare i limiti. Così come è importante la visibilità dell’insidia, difatti secondo la giurisprudenza è dunque essenziale che la buca sia sufficientemente occulta (è stato infatti sostenuto che “in ogni caso, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (nel caso di specie, nonostante le dimensioni della buca presente nel marciapiede, non viene ravvisata alcuna condizione di pericolo occulto per difetto del requisito della non visibilità)”, Tribunale Roma, sez. XIII, 01/03/2017,  n. 4150). Altresì, se il danneggiato conosce la strada ed è consapevole della presenza di pericoli (si richiama sul punto Trib. Lecce sent. n. 1954/2017 la quale ha statuito che “Nel caso in cui il conducente di un ciclomotore abbia riportato lesioni in seguito alla caduta in una profonda buca piena d’acqua del manto stradale, non opera la presunzione di responsabilità a carico dell’ente proprietario della strada se le condizioni di dissesto della strada erano ben note e facilmente avvistabili dal danneggiato che, pertanto, avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il pericolo). Ed ancora, se la strada è in condizioni di palese dissesto: ne consegue che, se nonostante le condizioni compromesse e disastrose della strada, l’automobilista scelga ugualmente di percorrere tale via, egli lo farà a proprio rischio e pericolo.

Infine, se l’automobilista va veloce oppure è distratto: tuttavia, come recentemente chiarito dalla Corte di legittimità, “Il semplice accertamento dell’eccesso di velocità da parte dell’automobilista non esclude che questi possa aver diritto al risarcimento per la buca stradale se risulta che, anche tenendo un’andatura adeguata, questi avrebbe ugualmente subito il danno” (Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, n. 18753).

Tutti questi elementi sono applicabili a discolpa del gestore e chiaramente sfavorevoli al danneggiato.

Va, invece, riconosciuto il risarcimento per la caduta a causa di un dissesto sul marciapiede ricoperto di foglie: Nel caso di una buca completamente ricoperta dalle foglie presenti sull’intero marciapiede, deve ritenersi che la presenza del dissesto sul tratto di strada non sia percepibile ed evitabile con ordinaria avvedutezza da parte del pedone. Ciò a maggior ragione per l’insussistenza di valida ed effettiva alternativa rispetto al transito sulla pavimentazione, poiché lo strato di foglie copriva il marciapiede intero. Va pertanto dichiarata la responsabilità del Comune per i danni subiti dal pedone in conseguenza della caduta a causa del detto dissesto non visibile.” (Tribunale Roma, sez. XII, 01/02/2018,  n. 2261).

A sostegno delle proprie ragioni , il danneggiato deve inoltre provare, anche con materiale fotografico, l’esistenza di un effettivo dissesto del manto stradale. Tuttavia come precisato dalla Cassazione “dalla foto deve emergere anche la data in cui la stessa è stata scattata altrimenti non può costituire una valida prova (e al Comune non spetta neanche contestarne la validità)” (Cassazione civile, sez. III, 30/11/2017, n. 28665).

In ogni caso, pur in presenza di una buca occulta e difficile da scorgere, sarà sempre necessario che il danneggiato rispetti le regole di prudenza e diligenza, a pena di riconoscimento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. ed in tal caso, “spetta all’amministrazione dimostrare che il danneggiato non ha rispettato le regole di prudenza anche quando la buca è di grosse dimensioni e su una strada illuminata” (Cassazione ord. n. 6034/2018 del 13.03.2018).

Molte Autorità Giudiziarie, poi, sostengono con maggior intensità che alla prova testimoniale e fotografica, si accompagni sempre un verbale di una autorità intervenuta (Vigili Urbano, Polizia, CC) e che nel referto di Pronto Soccorso sia evidenziata la provenienza del danno, se possibile.

 

Pace Fiscale: “Annullamento Cartella e Rottamazione ter” spiegate in modo chiaro e semplice.

 

Il Decreto Fiscale del Governo dell’ottobre 2018 ha previsto due importanti novità fiscali diverse tra loro per competenza di valore economico: la rottamazione delle cartelle – parte terza (TER) –  e la cosiddetta Pace fiscale che comprende anche l’annullamento delle cartelle.

Sono due procedure diverse, vediamole in maniera molto semplice e chiara.

Cos’è la Rottamazione ter?

La rottamazione delle cartelle parte III che consiste nella possibilità di pagare i debiti con Equitalia/ Agenzia Entrate Riscossione azzerando le sanzioni e gli interessi di mora. Dovranno essere versati solamente, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, il costo di notifica della cartella, eventuali spese sostenute per procedure cautelari e esecutive e l’aggio di riscossione, commisurato alle somme dovute per la sanatoria.

Per quali debiti è applicabile la Rottamazione ter?

I debiti per i quali è possibile effettuare la Rottamazione sono tutti i carichi pendenti in riscossione dal 2000 al 2017. Ricordiamo che saranno ammessi tutti coloro che erano già beneficiari della seconda rottamazione e ricordiamo, altresì, che non è applicabile alle sanzioni penali, condanne e recupero di somme pubbliche e violazioni previdenziali. Le contravvenzioni al Codice della Strada sono rottamabili.

Quante rate prevede la Rottamazione ter?

La seconda rottamazione, ricordiamo, prevedeva cinque rate con l’ultima scadenza prevista per il 28 febbraio 2019.

La rottamazione-ter consentirà ai contribuenti di pagare i debiti fiscali in dieci rate spalmate in cinque anni. Saranno due le scadenze (30 Novembre e 31 Luglio) da ricordare nell’anno e gli interessi dovuti sulla rateizzazione saranno ridotti dal 4,5% allo 0,3%

Cosa accade quanto si inizia a pagare e chi può aderire?

La procedura di presentazione della domanda è chiara e sospende tutte le procedura esecutive in corso all’infuori delle “Aste” al primo incanto con esito positivo.

Possono aderire: i contribuenti che sono decaduti dalla prima sanatoria;  i contribuenti decaduti dalla seconda sanatoria, nel caso in cui saldino tutte le somme dovute sino alla fine di ottobre, in un’unica soluzione, entro il 7 dicembre. Il mancato pagamento di una rata (anche di un solo giorno) comporterà la decadenza.

Cos’è la Compensazione?

Il contribuente che farà domanda di rottamazione potrà utilizzare in compensazione i propri crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione; per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA.

PACE FISCALE (annullamento cartelle)

Sono annullabili tutte le cartelle di pagamento con liti pendenti e non al di sotto dei 1.000 Euro del periodo intercorrente tra l’anno 2000 ed il 2010.

Lo Studio Legale Verrengia si è occupato in maniera fattiva già delle rottamazioni precedenti con esiti sempre positivi per i nostri assistiti. Per chiarimenti e informazioni potrete contattare il nostro ufficio dal lunedì al venerdì.

Col preventivo trasparente conoscerete immediatamente costi e tempistica.

 

Autovelox Cellole: partono i ruoli coattivi. Ecco le novità.

Il Comune di Cellole sta procedendo all’invio di migliaia di richieste di Avvisi di iscrizione a ruolo coattivo per la mancata riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa relativamente alle contravvenzioni erogate in questi mesi da parte dell’Autovelox installato sulla SS Domiziana presso Borgo Centore nell’agro del Comune di Cellole al km 3+585 con un limite di transito è di 80 km\h ed attivo 24 ore su 24.

Viene concesso un termine di giorni 30 prima di rendere esecutivo il credito con la maggiorazione di ulteriori spese.

Tali missive saranno indirizzate sia ai morosi tout court ma in buona parte anche a coloro che hanno effettuato opposizione avverso alla contravvenzione, ma sui cui non c’è ancora decisione.

Ricordiamo che a tali sanzioni sono stati proposti e depositati migliaia di ricorsi presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Sessa Aurunca. Nelle more delle decisioni, ecco che si insinuano queste richieste da parte del Comune di Cellole.

Il nostro Studio Legale ebbe a sollevare, per primo, il caso e a riscontrare anche alcune fondamentali motivazioni che hanno determinato l’accoglimento di parte dei ricorsi. Ache in questa evoluzione, potremo dare le indicazioni necessarie per prevenire o arginare tale reazione coattiva da parte dell’Ente comunale.

Ecco, qui di seguito, un modello tipo di richiesta.
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Assegno di Divorzio: i nuovi criteri alla luce della Sentenza n. 18287 del 2018

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno riassunto e superato   il contrasto giurisprudenziale con la sentenza n. 18287 del 2018 che ha chiarito alcuni punti rilevanti sull’assegno di divorzio.

In primi, l’assegno di divorzio dovrà avere funzione assistenziale (per assenza incolpevole di mezzi di sostentamento), compensativa e perequativa. Dovrà essere accertato e dimostrato in corso di procedimento soprattutto relativamente alla  disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale tramite l’esibizione dei  documenti fiscali dei redditi delle parti.

L’assegno divorzile sarà dovuto all’esito di un bilancio del ruolo personale dato alla famiglia stessa. L’assegno potrà essere sempre revisionato o escluso senza limiti di tempo in caso di modifica oggettiva delle condizioni che lo hanno determinato sempre in relazione alle conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare.