Con l’arrivo del maltempo, le nostre strade diventano, spesso, pericolose “gruviere” su cui si rischiano danni a cose e persone.
Anche se frutto dell’inerzia amministrativa degli enti di gestione delle strade, le Autorità Giudiziarie e la normativa sono particolarmente stringenti su tali casistiche per poter ottenere un rapido risarcimento.
Il Codice Civile espone con chiarezza nell’art. 2043 c.c. l’obbligo al risarcimento del danno di chi procura un danno ingiusto ad altri. Così come l’art. 2051 c.c. con il quale statuisce la responsabilità oggettiva in capo al custode di una cosa o al relativo proprietario per i danni procurati dalla cosa stessa, a prescindere dal fatto che costoro li abbiano voluti o meno.
Per l’esclusione della responsabilità, Enti e non solo richiamano il caso in cui il danno è stato procurato da un evento improvviso e imprevedibile, il cd. “caso fortuito”. Ed è proprio a questo evento fortuito che fa spesso riferimento la giurisprudenza per negare la responsabilità degli Enti pubblici quando un pedone, un’automobile o moto subisce un sinistro a causa di una buca stradale.
Un requisito indispensabile è la diligente condotta del danneggiato: l’automobilista deve infatti sempre guidare tenendo gli occhi ben fissi sulla strada, senza distrarsi o oltrepassare i limiti. Così come è importante la visibilità dell’insidia, difatti secondo la giurisprudenza è dunque essenziale che la buca sia sufficientemente occulta (è stato infatti sostenuto che “in ogni caso, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (nel caso di specie, nonostante le dimensioni della buca presente nel marciapiede, non viene ravvisata alcuna condizione di pericolo occulto per difetto del requisito della non visibilità)”, Tribunale Roma, sez. XIII, 01/03/2017, n. 4150). Altresì, se il danneggiato conosce la strada ed è consapevole della presenza di pericoli (si richiama sul punto Trib. Lecce sent. n. 1954/2017 la quale ha statuito che “Nel caso in cui il conducente di un ciclomotore abbia riportato lesioni in seguito alla caduta in una profonda buca piena d’acqua del manto stradale, non opera la presunzione di responsabilità a carico dell’ente proprietario della strada se le condizioni di dissesto della strada erano ben note e facilmente avvistabili dal danneggiato che, pertanto, avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il pericolo). Ed ancora, se la strada è in condizioni di palese dissesto: ne consegue che, se nonostante le condizioni compromesse e disastrose della strada, l’automobilista scelga ugualmente di percorrere tale via, egli lo farà a proprio rischio e pericolo.
Infine, se l’automobilista va veloce oppure è distratto: tuttavia, come recentemente chiarito dalla Corte di legittimità, “Il semplice accertamento dell’eccesso di velocità da parte dell’automobilista non esclude che questi possa aver diritto al risarcimento per la buca stradale se risulta che, anche tenendo un’andatura adeguata, questi avrebbe ugualmente subito il danno” (Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, n. 18753).
Tutti questi elementi sono applicabili a discolpa del gestore e chiaramente sfavorevoli al danneggiato.
Va, invece, riconosciuto il risarcimento per la caduta a causa di un dissesto sul marciapiede ricoperto di foglie: Nel caso di una buca completamente ricoperta dalle foglie presenti sull’intero marciapiede, deve ritenersi che la presenza del dissesto sul tratto di strada non sia percepibile ed evitabile con ordinaria avvedutezza da parte del pedone. Ciò a maggior ragione per l’insussistenza di valida ed effettiva alternativa rispetto al transito sulla pavimentazione, poiché lo strato di foglie copriva il marciapiede intero. Va pertanto dichiarata la responsabilità del Comune per i danni subiti dal pedone in conseguenza della caduta a causa del detto dissesto non visibile.” (Tribunale Roma, sez. XII, 01/02/2018, n. 2261).
A sostegno delle proprie ragioni , il danneggiato deve inoltre provare, anche con materiale fotografico, l’esistenza di un effettivo dissesto del manto stradale. Tuttavia come precisato dalla Cassazione “dalla foto deve emergere anche la data in cui la stessa è stata scattata altrimenti non può costituire una valida prova (e al Comune non spetta neanche contestarne la validità)” (Cassazione civile, sez. III, 30/11/2017, n. 28665).
In ogni caso, pur in presenza di una buca occulta e difficile da scorgere, sarà sempre necessario che il danneggiato rispetti le regole di prudenza e diligenza, a pena di riconoscimento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. ed in tal caso, “spetta all’amministrazione dimostrare che il danneggiato non ha rispettato le regole di prudenza anche quando la buca è di grosse dimensioni e su una strada illuminata” (Cassazione ord. n. 6034/2018 del 13.03.2018).
Molte Autorità Giudiziarie, poi, sostengono con maggior intensità che alla prova testimoniale e fotografica, si accompagni sempre un verbale di una autorità intervenuta (Vigili Urbano, Polizia, CC) e che nel referto di Pronto Soccorso sia evidenziata la provenienza del danno, se possibile.