Bollo auto: quando e come si prescrive. Esiti dello Studio Legale Verrengia.

 

Il Bollo Auto resta tra le imposte più fastidiose per i cittadini. Al netto dei furbetti, spesso si dimentica di pagarlo, altre volte mancano le capacità economiche per saldarlo.

La prescrizione dell’imposta sul possesso (un tempo di circolazione) dell’auto è dibattuta da tempo, ma in  questi ultimi mesi la situazione è più chiara, tanto da aver comportato importanti successi in giudizio e segnatamente nelle Commissioni Tributarie.

Primo presupposto, il Bollo si prescrive in tre anni. La prescrizione, però, non si conclama dal mese o giorno di pagamento, ma dal 01 gennaio dell’anno successivo.

Ossia se la scadenza del 2019 era prevista il giorno 10 marzo, la Regione avrà tempo non solo entro il 10 marzo 2021 prima che cada in prescrizione, ma fino al 01 gennaio 2022.

E’ importante conoscere tale circostanza per evitare di imbattersi in ricorsi perdenti.

Il dato positivo, invece, di questi anni giunge da una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso la numero 1039 del 2017, con la quale si è sancito che l’iscrizione a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate,  del mancato pagamento del bollo non interrompe i termini prescrittivi. Ciò che conta è la notifica della richiesta di pagamento, ciò che diventa “accertamento” con tanto di sanzioni.

Pertanto, se non si riceve nulla nei tre anni, allo scadere  dell’ultimo anno, si potrà essere certi dell’avvenuta prescrizione.

Lo Studio dell’Avv. Alberto Verrengia, in questi anni, è riuscita a raggiungere importanti risultati di soddisfazione della clientela anche nell’ambito tributario non solo per l’imposta di possesso auto ma anche per tanti altri ambiti.

Vento forte: ecco quando scatta il risarcimento danni e perchè è importante un parere legale.

Spesso capita che il vento possa causare dei danni. In molti si chiederanno: esistono delle responsabilità per un evento climatico di questo tipo?

La regola generale è: se il danno è scaturente da un oggetto, arbusto o altro proveniente da una proprietà privata o pubblica  procurando un danno ad un altro oggetto o ad una persona, il proprietario  o gestore è responsabile anche se non ha provocato il fatto e questo è stato determinato dal caso. Si parla, a riguardo, di responsabilità oggettiva.

Esistono, però, casistiche di escludibilità della responsabilità, quando il danno si è verificato per un evento imprevedibile e inevitabile, in questo caso,  la responsabilità non ricade su nessuno e il danneggiato non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Oggi ci interessa capire se il vento, rientra o no nel caso fortuito.

Generalmente il  vento forte non è un elemento totalmente imprevedibile; climaticamente bisogna attendersi nel corso di un anno solare che ci siano giornate di forte vento. Chiaramente ciò varia da zona a zona ( cfr la ventosa Trieste o la più mite Napoli )

Per chiarire meglio i limiti di questa casistica, una sentenza del Tribunale di Como ha ritenuto indicabili  nel caso fortuito le forti raffiche di vento con velocità compresa tra i 44 e i 67 km/h.  “Il caso fortuito che esclude la responsabilità del proprietario della cosa consiste in quell’evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale, che recide il nesso di causa tra il comportamento del custode e l’evento dannoso. Esso può dirsi integrato, tra le varie ipotesi, da forze incoercibili o imprevedibili della natura quali raffiche di vento di velocità e potenza eccezionali.”

La Corte di Cassazione si è, invece, regolata in maniera alterna, relativamente ai casi specifici. No al caso fortuito del danno provocato da ombrellone da spiaggia volato via durante delle forti folate di vento. Si al caso fortuito relativamente ad un sinistro occorso ad un automobilista che, per evitare un ramo caduto improvvisamente a causa del vento eccezionalmente forte, aveva urtato violentemente contro un albero  piantato pochi mesi prima.

Sicuramente più la forza del vento è quantificata è più possono sussistere gli elementi di esclusione della responsabilità.  Caso fortuito è ad esempio se “un forte vento di portata superiore ai 100 km/h, con riguardo al luogo costituiva un “evento raro” capace di abbattere un albero robusto e vitale e tale da non richiedere nessun intervento cautelativo di sradicamento e di essere causa immediata ed autonoma dell’incidente stradale”

Pertanto, non è facile stabilire a priori la risarcibilità di un danno causato da vento, ma bisogna valutare i seguenti aspetti:

  1. Portata dell’evento climatico (forza del vento)
  2. Tipologia del danno e di come è stato provocato
  3. Attenzione e manutenzione del gestore\proprietario rispetto all’elemento dannoso
  4. Comportamento del danneggiato
  5. Luogo di accadimento (non tutte le zone hanno lo stesso clima e dunque, vento)

Ecco perchè, prima di iniziare una azione giudiziaria, è bene consultarsi con un esperto serio e corretto, che possa dire sinceramente se esistono o meno i presupposti per una accoglibilità della procedura o almeno la percentuale di probabilità.

Lo Studio Verrengia saprà consigliarvi sempre con correttezza e trasparenza, se l’evento dannoso è meritevole di risarcimento danni e quali sono le probabilità di una pronuncia giudiziaria favorevole. L’assistito, per noi, merita sempre la massima sincerità per evitargli spese inutili.

Aste Giudiziarie: ecco i consigli per acquistare un immobile senza rischi

Acquistare un immobile tramite una Asta Giudiziaria può essere un conveniente affare, ma anche causa di problemi imprevedibili.

Ecco perchè bisogna affidarsi esperti del settore come lo Studio Verrengia, che per anni ha coadiuvato strutture legali fiduciarie di importati Istituti Bancari. Oltre l’esperienza maturata dall’Avv. Alberto Verrengia in quegli anni, è fondamentale, in questo settore, la trasparenza poichè, soprattutto in alcuni territori, le aste giudiziarie sono state preda di situazioni spiacevoli.

Ricorrere ad un Avvocato, in questi casi non è solo consigliabile, ma anche previsto dalla normativa, sempre che non si voglia affrontare “in solitaria” una procedura complessa e ricca di incognite.

Non sarà questa la sede dove distinguere le varie tipologie di procedure di vendita (con incanto e senza incanto) o della necessità di procure speciali, dell’offerta con persone da nominare ecc ecc, qui è d’uopo evidenziare quali sono i rischi più frequenti in cui incorrono i partecipanti.

Informarsi sulle condizioni dell’immobile e sullo status giuridico dello stesso è la prima regola per evitare i seguenti rischi:

  • che l’immobile sia ancora occupato dal debitore
  • che l’immobile sia occupato con contratto opponibile alla procedura esecutiva, quando cioè il contratto di locazione è stato stipulato prima del pignoramento
  • che l’immobile sia occupato con titolo non opponibile o senza titolo, quando cioè è stato occupato dopo il pignoramento
  • che l’immobile sia occupato dal coniuge in virtù di provvedimento di assegnazione della casa familiare

Queste le prime necessarie verifiche, a cui devono seguire degli accertamenti sullo stato di legittimità edilizia dell’immobile. Ossia l’assenza di abusi edilizi, di situazioni di insanabilità, che devono essere rilevate dal consulente tecnico del giudice (CTU) ma che meritano sempre un serio approfondimento.

Altra opportuna verifica:  accertarsi della reale convenienza del prezzo offerto per l’acquisto rispetto al valore di mercato. Non sempre un bene all’asta è conveniente, soprattutto, quando trattasi di primo incanto (ossia di primo esperimento di vendita).

Sicuramente, relativamente alle aste sulle automobili, questo discorso è più pregnante, stando spesso la chiara – non convenienza- di alcuni prezzi di auto pignorate.

Per gli immobili condominiali, verificare se esistono oneri arretrati condominiali. Ancora, è importante accertarsi prima di partecipare della possibilità di accendere un mutuo se l’importo non è immediatamente disponibile.

In definitiva ecco le regole per evitare situazioni spiacevoli nella procedura di partecipazione all’Asta giudiziaria:

1. Chiedere informazioni sul valore di mercato dell’immobile rispetto al prezzo indicato nella prima seduta

2. Leggere la perizia del CTU, verificarne i vizi edilizi, analizzare la documentazione catastale e se possibile visitare di persona l’immobile

3. Verificar e la propria disponibilità economica iniziale, organizzarsi per richiedere un finanziamento\mutuo, verificare i benefici, sgravi o aggravi fiscali (IMU)

4. Informarsi sulle spese aggiuntive possibili 

5. Disponibilità: attenzione agli immobili occupati

 

Licenziamento illegittimo, indennizzi e reintegro alla luce della sentenza n. 194 del 2018

Non è possibile analizzare il nuovo regime dei licenziamenti alla luce della sentenza n. 194/2018 Suprema Corte senza partire dal percorso di innovazioni introdotte con il decreto legisativo n, 23 del 2015, il tanto discusso Jobs Act.

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 194 dell’8 Novembre 2018,  ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (c.d. contratto a “tutele crescenti” del Jobs Act fortemente voluto dal Governo Renzi) nella parte in cui si recita:  “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

E’ stato, dunque, reintrodotto all’interno del rito lavoro la discrezionalità del Giudice per quanto concerne la decisione sul quantum dell’indennità per licenziamento illegittimo di cui al sopra citato art. 3, comma 1, ossia il Giudice potrà quantificare l’indennità di licenziamento illegittimo, chiaramente per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015,  esclusivamente dei “limiti, minimo e massimo, dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell’anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall’art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti).”

La Corte Costituzionale ha eccepito che l’art. 3, co. 1, del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui determina l’indennità in un importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio:

non realizza un equilibrato componimento degli interessi in gioco:  la libertà di organizzazione dell’ impresa da un lato e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato dallaltro”.

 

In conclusione la suprema Corte ha giudicato necessario ridare al giudicante un ruolo di valutazione, in parte, perso con la riforma del 2015 ritenendo che la previsione di una tutela economica, calcolata sulla base di un principio matematico, potrebbe non costituire adeguato ristoro del danno prodotto dall’illegittimo licenziamento, né tanto meno un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente.

La quantificazione dell’indennità, torna al Magistrato,  che nei limiti minimo e massimo individuati dal Jobs Act (come modificati dalla L. 9 agosto 2018, n. 96) che dovrà tenere conto dell’anzianità di servizio, nonché di altri criteri individuabili nel numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti.

La tutela giuridica dei lavoratori necessita di professionisti del settore, specializzati ed efficaci. Lo Studio Legale Verrengia è riconosciuto per la trasparenza del rapporto con gli assistiti, la chiarezza degli onorari  e con esiti lusinghieri nelle tutele, reintegri ed indennizzi.

 

Saldo e Stralcio 2019: ecco gli scaglioni ISEE per uscire dal tunnel dei debiti.

E’ tutto più chiaro sui parametri e scaglioni della possibilità concessa dalla Legge n. 145/2018 contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che introduce il cosiddetto “Saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali.

Ecco i parametri per aderire al “Saldo e stralcio” che riguarda le Persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica nei seguenti:

1- il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non superi 20 mila euro.

2-  Alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, Rientrano nel “Saldo e stralcio” i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da:
•    omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali;
•    contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

La riduzione delle somme dovute sia a titolo di capitale che di interessi, secondo l’indicatore economico ISEE del nucleo familiare è suddiviso in tre scaglioni:

•    16% delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, con ISEE fino a 8.500 euro;
•    20% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrzione, con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
•    35% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrizione, con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

Una ulteriore distinzione vale per coloro che vivono una situazione di grave e comprovata difficoltà economica è confermata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione ed è previsto il pagamento di una quota pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione.

Ricordiamo che oltre alla riduzione degli importi dovuti, chi aderisce al “Saldo e stralcio” beneficerà anche dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.

Come previsto dal co. 190 dell’art.1 cit., ai fini di un corretto ed efficace “saldo e stralcio”, è necessario che il pagamento del debito venga effettuato:

a) in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019;

b) oppure in 5 rate così suddivise:

  • 35% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2019;
  • 20% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2020;
  • 15% dell’importo dovuto entro il 31 luglio 2020;
  • 15% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% entro il 31 luglio 2021.

Nelle situazioni più complesse, il suggerimento è rivolgersi preferibilmente a professionisti del settore commerciale o legale che hanno le giuste competenze.

Lo Studio Legale dell’Avv. Alberto Verrengia è aggiornato in tempo reale su ogni evoluzione normativa con garanzia di celerità, discrezione e efficacia comprovate.