TAR Campania: il Box auto non necessita assenso dei condomini.

Una sorprendente Sentenza del TAR Campania ha modificato decisamente la giurisprudenza in tema di costruzione di Box auto. Difatti non va più demolito lo stallo coperto in lamiera destinato a box per ricovero auto e non necessita più assenso degli altri condomini.

Ciò perché, nella causa oggetto di sentenza, il manufatto era stato realizzato da alcuni condomini nel cortile comune senza assenso e secondo il TAR, si configura solo un uso più intenso della cosa comune, senza alterare la destinazione d’uso; in questo caso l’opera risulta comunque di natura strettamente pertinenziale rispetto all’immobile di proprietà esclusiva.

Questo nuovo corso lo ha individuato  il TAR Campania con la sentenza n. 1309 depositata il 28 febbraio 2018. In poche parole, secondo i giudici amministrativi, il box auto, costruito da alcuni condomini nel cortile dell’edificio senza il previo assenso degli altri, può rimanere dov’è.

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Punti sulla patente: ecco il modulo per non perderli (cfr Cass. n. 9555 del 18 aprile 2018)

Fac simile per i dati conducente incerto (modulo – Fac simile)

Un nuovo e indirizzo giurisprudenziale sta cambiando l’approccio sulla violazione dell’articolo 126 bis del Codice della strada che obbliga il “multato” alla comunicazione dei dati del conducente, pena una seconda e salata sanzione.

La Seconda sezione civile di Cassazione, con ordinanza n. 9555 del 18 aprile 2018, ha confermato quanto era già stato sentenziato sia dinnanzi al Giudice di pace di Bari ed in secondo grado, dal Tribunale di Bari. Quest’ultimo aveva richiamato i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n.165/2008,  secondo cui occorre differenziare  la condotta di chi omette del tutto di comunicare alla P.A. le generalità del conducente del veicolo al momento dell’infrazione da quella di colui che invece comunichi l’esistenza di validi motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione dei dati richiesti.

Relativamente alla sentenza del  G.d.P. Bari n. 7244\08 e successivamente del Trib. Di Bari n. 4848\14, si era evidenziato che  la opponente  aveva tempestivamente comunicato alla Polizia di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida dell’autovettura di sua proprietà al momento dell’infrazione, a causa sia del notevole tempo trascorso tra l’infrazione e la notifica del verbale di accertamento (più di tre mesi), sia della circostanza che il veicolo era utilizzato oltre che da lei anche dal marito e dalle sue due figlie.

Da ciò l’intervento della Seconda sezione civile di Cassazione che con ordinanza n. 9555 del 18 aprile 2018, ha confermato che il tribunale, esercitando il proprio potere discrezionale di apprezzamento in fatto, aveva ritenuto di escludere la responsabilità della opponente specificando una sostanziale differenza tra la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente e chi invece dichiari in termini negativi o di impossibilità di comunicazione dei dati del conducente con motivazioni valutabili dall’organo giudicante.

In poche parole, ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi “si disinteressi della richiesta di comunicare i dati del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice di volta in volta, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità“.

Lo Studio Legale Verrengia ha formulato un modulo indicativo, integrabile, affinché possa essere utilizzato per questa seconda ipotesi (quando sussistano motivi fondanti).

 

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