Affrontiamo un argomento molto sentito ed attuale, soprattutto, in alcune zone, vedi il Territorio Aurunco, dove gli interventi di bonifica sono stati sospesi a causa dei problemi economici dell’Ente.
A dir poco innovativa è la pronuncia della Corte di Cassazione, segnatamente la sentenza n. 188 del 10 ottobre 2018 , la quale ha avuto origine da una ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza. Veniva sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell’assunto di una norma regionale del 2003, in cui si affermava che il pagamento del contributo consortile di bonifica, fosse dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario”. L’impugnazione nascenva dall’esigenza giuridica di dimostrare la violazione di tale assunto rispetto al secondo comma dell’articolo 119 della Costituzione della Repubblica italiana. La norma costituzionale violata era quella che impone alle regioni di concorrere alla legislazione fiscale“in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.
L’intervento della Consulta è stato estremamente chiarificatore: “Nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta,dell’attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione”.
La Consulta nella sentenza ha ribadito con intensità la natura tributaria dei contributi di bonifica. Relativamente alla normativa impugnata, secondo la Consulta, essa consentiva una iniqua equiparazione tra il ricadere dell’immobile nel perimetro consortile e l’inserimento di questo nel piano di classifica, suddividendo tra la quota del tributo dovuta per fini istituzionali e quella dovuta per i benefici ricevuti dal contribuente.
In poche parole, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in cui si insisteva sul dovere di contribuire anche in assenza di beneficio dell’utente. La prospettiva cambia dopo questa sentenza, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, sia dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”.
La Consulta con questa sentenza ha sancito che l tributo di bonifica si deve pagare solo se c’è un beneficio effettivo per il contribuente, derivante dall’attività di bonifica.
L’utente è assoggettabile alla contribuzione consortile se ne scaturisce un effettivo beneficio al proprio immobile\fondo grazie ad una costante e reale attività di bonifica.
Non solo: eventuali spese per il conseguimento dei fini istituzionali sostenute dal Consorzio di bonifica, in sé indipendenti dal beneficio del contribuente, sono recuperabili sotto la forma del tributo di bonifica, ma solo se inscindibilmente legate al beneficio e alla quota di tributo pagate come corrispettivo.
Su questa sentenza è intervenuta Confagricoltura Taranto, per la quale si tratta della “pietra tombale” su un’annosa vicenda, attorno alla quale si era sviluppato un cospicuo contenzioso: “La Corte – spiega il presidente Luca Lazzàro – ha sancito in modo inequivocabile quanto andavamo sostenendo da anni e cioè che non si poteva chiedere alle nostre aziende ricadenti nel perimetro dei consorzi di pagare un tributo di bonifica dal quale non ricevevano alcun beneficio. Il nesso beneficio-tributo è ora scolpito in una sentenza di cui anche il legislatore regionale pugliese, che sta rimettendo mano alla riforma in questi giorni, dovrà assolutamente tener conto”.
Sostanzialmente ora i contribuenti potranno ricorrere avverso le richieste di pagamento dei Consorzi di Bonifica, allorquando, manchi un reale beneficio di bonifica, come è accaduto in alcune zone d’Italia ed in particolare nell’alto casertano\Territorio Aurunco.
Grazie a tale Sentenza,si dovrà solo dimostrare l’assenza di opere di bonifica e di funzionamento dell’Ente.
