Consigli sui consumi idrici: letture, diritti e bollette.

La nuova normativa approvata alla Camera dei Deputati sull’erogazione dell’acqua pubblica, ha modificato, in parte, alcuni punti fondamentali del rapporto tra cittadini, Enti e il bene principale: l’acqua.

E’ stato riconosciuto il diritto fondamentale di ciascun individuo all’acqua che è stato fissato in 50 litri; tale è il minimo vitale d’acqua giornaliera per persona, che sarà dunque erogata gratuitamente e garantita anche ai morosi.

Questo permette ai meno abbienti di poter usufruire di un minimo vitale di acqua.

Si è poi sostenuta l’importanza di dare maggiore trasparenza alle bollette, alle letture chiare e precise e all’auto-lettura.

Per gli utenti singoli ed unità immobiliare singole, famiglie e condomini, con consumi medi annui fino a 3.000 metri cubi di acqua, i gestori dovranno effettuare almeno 2 tentativi di lettura all’anno, distanziati di almeno 150 giorni l’uno dall’altro.

Oltre i 3.000 metri cubi l’obbligo, invece, diventa di almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni tra loro.

Sarà obbligatorio, inoltre, per i gestori reiterare il tentativo di lettura se per due volte consecutive non fosse andato a buon fine e se non vi fosse alcuna autolettura disponibile.

Ciò è servito ad arginare le cosiddette “letture presunte” che hanno determinato disparità e violazioni da parte di numerose Amministrazioni Comunali e su cui si sono espresse già varie Autorità Giudiziarie, annullando bollette basate su letture presuntive.

La predisposizione del registro elettronico delle utenze con le misurazioni e i tentativi di lettura è una altra novità che servirà come garanzia degli utenti e per certificare i consumi. Difatti, i gestori dovranno dotarsi di modalità che permettano di mettere a disposizione, in caso di contenzioso con i clienti stessi, la misura registrata dai contatori, raccolta e utilizzata per fatturare i consumi. Basterà, ad esempio, esibire una documentazione fotografica.

Inoltre, ora sono ben elencati tutti gli elementi che devono essere presenti nelle bollette e a cui i Comuni dovranno attenersi.

A quanto pare, con questa normativa il rischio di brutte sorprese in bolletta, con cifre spropositate da pagare, potrebbe dunque cessare. A seconda dei casi cambia il numero di bollette emesse all’anno e più acqua viene utilizza, più la si paga in proporzione, in modo da evitare sprechi e usi ingiustificati di acqua.

Infine, elenchiamo gli schemi di consumo:

  • per consumi fino a 100 metri cubi l’anno, si prevede che il gestore possa emettere una fattura semestrale;
  • per consumi tra i 101 e i 1.000 metri cubi vanno notificati e richiesti ogni quattro mesi, tra i
  • per consumi 1.001 e i 3.000 metri cubi, ogni tre mesi.
  • Se si supera quota 3.000 metri cubi, la fatturazione diventa bimestrale. In caso di raddoppio dei consumi, o sforamenti ancora più alti, può essere accordato un pagamento rateale delle bollette. Bisogna farne richiesta, però, entro 10 giorni dalla ricevuta della bolletta incriminata, sulla quale si chiede la rateizzazione.

I consigli dello Studio Legale Verrengia sono i seguenti:

1-  verificare accuratamente la bolletta, in special modo, le indicazioni del consumo (metri cubi, scaglioni ed eccedenze)

2 – utilizzare l’autolettura, ma se ci sono diatribe, incongruenze e difformità, chiedere l’accesso di un letturista del Comune.

3-  verificare se il proprio consumo rientra nelle categorie sopra elencate per chiedere la rateizzazione prevista dalla legge

4 – impugnare le letture presuntive (a forfait)

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