La responsabilità delle Concessionarie di auto: lo Studio Verrengia incassa una decisione importante.

Anche nei piccoli Tribunali, talvolta, si può creare giurisprudenza. Così fu, qualche anno fa, poco prima della soppressione della stessa,  presso la sezione distaccata del Tribunale di Carinola sul problema “Concessionarie insolventi”,  a seguito di un art. 700 cpc,  venne emesso un provvedimento storico ripreso anche da riviste del settore, tra le quali la prestigiosa QUATTRORUOTE.

Il nostro Studio ebbe a trovarsi in una situazione complessa, ma tipica in periodo di crisi: l’acquisto di una vettura presso un concessionario multimarca che prima della consegna o fallisce o si rende insolvente tanto da non poter immatricolare l’auto.

Questo accade ad un nostro assistito.

Il cliente  ebbe ad acquistare presso la Concessionaria XXX , una auto XXX,  per il valore complessivo di € 11.000,00, come da atto di compravendita

Egli ebbe immediatamente a versare la somma di € 6.000,00 con assegno bancario di e finanziando la restante parte tramite la società XXX con l’intermediazione del titolare della Concessionaria ed, inoltre, si provvide alla rottamazione della precedente auto.

Che dopo, qualche settimana l’auto giunse presso la concessionaria XXX, giungente dalla Concessionaria YYY, titolare del marchio per la provincia.

Nonostante i numerosi solleciti, la Concessionaria XXX, non provvide dopo vari mesi (la data prevista da contratto)  all’immatricolazione della vettura ed a tutti gli adempimenti successivi poiché non aveva versato quanto dovuto alla concessionaria YYY che non inviava la documentazione necessaria per l’immatricolazione.

Che fu suggerito all’acquirente di  trasportare l’auto (con targa di prova) presso il proprio domicilio dell’istante, ma essa vettura fu chiaramente inutilizzabile, perché non dotata di targa, né di libretto, né di foglio complementare.

Che con missiva raccomandata, la concessionaria YYY  ha dichiarato di essere ancora proprietaria dell’autovettura, ma di non aver ricevuto l’importo versato dall’istante alla Concessionaria XXX. Quest’ultima serrò la propria attività 15 giorni dopo e che, pertanto, i contatti si sono svolti esclusivamente con la Concessionaria YYY che era ancora in possesso della documentazione necessaria per procedere all’immatricolazione, procedimento che la stessa, su sollecito del sottoscritto procuratore, ha rifiutato di effettuare, adducendo che, essa società,  non ha ricevuto il saldo dell’autovettura.

Che il ricorrente, quale terzo acquirente in buona fede, pativa i danni economici e morali del rapporto infedele di mediazione contrattuale tra le concessionarie XXX ed YYY.

Che a norma del Codice Civile, la responsabilità è estendibile anche alla concessionaria YYY , poiché, essa società ha dato mandato e rappresentanza ad altra società, senza verificarne le condizioni di solvibilità e di serietà commerciale, e soprattutto alla luce della chiusura commerciale della società intermediatrice

Che con l’art. 700 fu chiesto un provvedimento di urgenza poiché l’auto era necessaria alla vita ed al lavoro dell’istante ed il Giudicante del Tribunale di Carinola accolse pienamente la tesi.

La Concessionaria YYY dovette a seguito di azione esecutiva consegnare la documentazione e permettere l’auto-immatricolazione da parte del cliente.

Un provvedimento importante ed innovativo che permetterà a molti consumatori di poter rivalersi sulla Concessionaria Madre per infedele mediazione e responsabilità sul mandato e rappresentanza.

Sia Quattroruote che numerosi colleghi in tutto il territorio nazionale hanno utilizzato tale decisione per difendere i propri assistiti “truffati” da Concessionarie farlocche.

 

 

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