Il DopoVirus: consigli su come affrontare la situazione debitoria – Avv. Alberto Verrengia

Ecco dei piccoli suggerimenti per non trovarsi impreparati quando, ci auguriamo presto, terminerà questa emergenza.

Sarà certamente il fronte economico quello più complesso da gestire e nulla meglio di un vedemecum di un Legale per affrontare quel momento.

Cercherò in base alle mie esperienze di indicare delle priorità nel saldo delle pendenze che resteranno insolute a causa di questa crisi.

Suggerisco intanto a tutti i miei assistiti e non di iniziare ad appuntarsi tutte le scadenze non saldate. Imposte, Affitti, Tasse, Luce, Gas, Bolli, rate, cartelle;  fate un elenco preciso di ogni mancato versamento in questo periodo. Ciò servirà per avere, al termine del periodo di quarantena, un bilancio chiaro delle pendenze in corso e calcolare la disponibilità economica per iniziare il recupero.

Dopodichè sarà opportuno, dare precedenza ai debiti che hanno un margine di esecuzione più veloce (e stressante) o le aziende che potrebbero determinare maggior problemi alla vita quotidiana.

  1. In primis, recuperare tutti di debiti per i servizi primari privati con le società  di Luce e Gas. Ciò perchè si potrebbe andare incontro ad una interruzione della fornitura.
  2. Far seguire il saldo delle pendenze private per locazioni sia abitative che commerciali. E’ fondamentale, recuperare la fiducia con i propri locatori, i proprietari delle vostre abitazioni o negozi.
  3. Procedere, poi, al recupero dei debiti intercorsi con le società di finanziamento private ossia riprendere il pagamento delle rate di prestiti o mutui e ancor meglio con la consulenza di un Avvocato chiedere un piano di rientro per evitare l’accumularsi di importi non gestibili.
  4. Infine, procedere al saldo di tutte le pendenze pubbliche: Bollo, Acqua, TARI, TASI, IMU, IVA, IRPEF e finanziamenti con enti pubblici INPS, INPDAP ecc, chiaramente seguendo le indicazioni del Governo sul periodo di moratoria.

Chiarisco che i crediti degli Enti Pubblici non sono meno importanti di quelli privati. Hanno, però, dei tempi di esecuzione e recupero sicuramente più lenti, oltre al fatto che non procedono con forme di stress individuale come continue telefonate, messaggi o nel caso di debiti locatizi, con situazioni di tensione con i propri locatari.

Ed ancora, se avete un mutuo prima casa accollato, verificate la convenienza di procedere alla sospensione semestrale. Non per tutte le posizione è conveniente aderire alla sospensione, poichè gli interessi non sono sospesi, nè ridotti totalmente. Pertanto, è opportuno farsi fare dal proprio Istituto Bancario uno preventivo\schema di sospensione mutuo per capirne gli effetti al termine.

Infine, il consiglio è di pianificare il tutto, ancor meglio se coadiuvati da professionisti del settore, Avvocati, Consulenti finanziari e Commercialisti.

 

Studio Legale Verrengia: Pensione di Reversibilità, i parametri generali in breve.

I parametri per la  Pensione di reversibilità sono racchiusi  nell’art. 1, co. 41, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i:

Sono beneficiari:

  • il coniuge, anche se separato legalmente. Ha diritto alla pensione ai superstiti anche il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno periodico divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il coniuge che passa a nuove nozze, invece, perde il diritto alla pensione ai superstiti, ma ha diritto a un assegno una tantum pari a due annualità (articolo 3, decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
  • i figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo;
  • in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte del dante causa abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
  • in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

    Ecco gli importi in percentuale sul reddito del de cuius:

    • 60%, solo coniuge;
    • 70%, solo un figlio;
    • 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
    • 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
    • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

    Qualora abbiano diritto a pensione i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

    • un figlio: 70%;
    • due figli: 80%;
    • tre o più figli: 100%;
    • un genitore: 15%;
    • due genitori: 30%;
    • un fratello o sorella: 15%;
    • due fratelli o sorelle: 30%;
    • tre fratelli o sorelle: 45%;
    • quattro fratelli o sorelle: 60%;
    • cinque fratelli o sorelle: 75%;
    • sei fratelli o sorelle: 90%;
    • sette fratelli o sorelle: 100%.

 

Amministrazione di Sostegno: i consigli e la guida dello Studio Legale Verrengia

In questi anni tante famiglie sono ricorse all’istituto dell’amministrazione di sostegno per venire incontro alle esigenze dei propri cari. L’AdS è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Un spettro ampio di applicabilità che va dagli anziani ai disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Ricordiamo che per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato, ma la collaborazione di un esperto del diritto può sicuramente agevolare l’iter, chiarire alcuni aspetti e rendere la procedura meno “dolorosa” , soprattutto, quando si tratta di situazioni estremamente delicate e sentite.
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.

Lo Studio Legale Verrengia si è occupato di numerosi casi di Amministrazione di Sostegno in tutto il territorio, creando un rapporto di grande collaborazione e serenità con le famiglie. Lo “sportello” presso lo Studio AdS può dare chiarimenti, informazioni e consigli utili per chiunque, indipendentemente se, poi, si attiverà o meno la procedura.

Un sostegno alle famiglie che si avviano all’applicazione dell’Amministrazione di Sostegno da parte di esperti del settore.

 

 

 

Saldo e Stralcio 2019: ecco gli scaglioni ISEE per uscire dal tunnel dei debiti.

E’ tutto più chiaro sui parametri e scaglioni della possibilità concessa dalla Legge n. 145/2018 contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che introduce il cosiddetto “Saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali.

Ecco i parametri per aderire al “Saldo e stralcio” che riguarda le Persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica nei seguenti:

1- il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non superi 20 mila euro.

2-  Alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, Rientrano nel “Saldo e stralcio” i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da:
•    omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali;
•    contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

La riduzione delle somme dovute sia a titolo di capitale che di interessi, secondo l’indicatore economico ISEE del nucleo familiare è suddiviso in tre scaglioni:

•    16% delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, con ISEE fino a 8.500 euro;
•    20% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrzione, con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
•    35% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrizione, con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

Una ulteriore distinzione vale per coloro che vivono una situazione di grave e comprovata difficoltà economica è confermata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione ed è previsto il pagamento di una quota pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione.

Ricordiamo che oltre alla riduzione degli importi dovuti, chi aderisce al “Saldo e stralcio” beneficerà anche dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.

Come previsto dal co. 190 dell’art.1 cit., ai fini di un corretto ed efficace “saldo e stralcio”, è necessario che il pagamento del debito venga effettuato:

a) in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019;

b) oppure in 5 rate così suddivise:

  • 35% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2019;
  • 20% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2020;
  • 15% dell’importo dovuto entro il 31 luglio 2020;
  • 15% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% entro il 31 luglio 2021.

Nelle situazioni più complesse, il suggerimento è rivolgersi preferibilmente a professionisti del settore commerciale o legale che hanno le giuste competenze.

Lo Studio Legale dell’Avv. Alberto Verrengia è aggiornato in tempo reale su ogni evoluzione normativa con garanzia di celerità, discrezione e efficacia comprovate.

 

Punti sulla patente: ecco il modulo per non perderli (cfr Cass. n. 9555 del 18 aprile 2018)

Fac simile per i dati conducente incerto (modulo – Fac simile)

Un nuovo e indirizzo giurisprudenziale sta cambiando l’approccio sulla violazione dell’articolo 126 bis del Codice della strada che obbliga il “multato” alla comunicazione dei dati del conducente, pena una seconda e salata sanzione.

La Seconda sezione civile di Cassazione, con ordinanza n. 9555 del 18 aprile 2018, ha confermato quanto era già stato sentenziato sia dinnanzi al Giudice di pace di Bari ed in secondo grado, dal Tribunale di Bari. Quest’ultimo aveva richiamato i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n.165/2008,  secondo cui occorre differenziare  la condotta di chi omette del tutto di comunicare alla P.A. le generalità del conducente del veicolo al momento dell’infrazione da quella di colui che invece comunichi l’esistenza di validi motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione dei dati richiesti.

Relativamente alla sentenza del  G.d.P. Bari n. 7244\08 e successivamente del Trib. Di Bari n. 4848\14, si era evidenziato che  la opponente  aveva tempestivamente comunicato alla Polizia di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida dell’autovettura di sua proprietà al momento dell’infrazione, a causa sia del notevole tempo trascorso tra l’infrazione e la notifica del verbale di accertamento (più di tre mesi), sia della circostanza che il veicolo era utilizzato oltre che da lei anche dal marito e dalle sue due figlie.

Da ciò l’intervento della Seconda sezione civile di Cassazione che con ordinanza n. 9555 del 18 aprile 2018, ha confermato che il tribunale, esercitando il proprio potere discrezionale di apprezzamento in fatto, aveva ritenuto di escludere la responsabilità della opponente specificando una sostanziale differenza tra la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente e chi invece dichiari in termini negativi o di impossibilità di comunicazione dei dati del conducente con motivazioni valutabili dall’organo giudicante.

In poche parole, ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi “si disinteressi della richiesta di comunicare i dati del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice di volta in volta, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità“.

Lo Studio Legale Verrengia ha formulato un modulo indicativo, integrabile, affinché possa essere utilizzato per questa seconda ipotesi (quando sussistano motivi fondanti).

 

BeFunky Collage

 

Violenza sulle donne: ecco la procedura giuridica contro gli Stalker

La violazione sulle donne, tra le varie normative, ha un antidoto giuridico estremamente efficace.

L’articolo 612 bis cp ne é il riferimento, comunemente definito Stalking e recita “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”.

Ricordando che la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

La procedura

È opportuno ricordare che delitto è punito a querela della persona offesa. I termini per la querela è di sei mesi. Inoltre, si procede di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992.

L’art. 8, L. 23.4.2009, n. 38 dispone che la vittima degli atti persecutori racconti i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, facendo   richiesta al questore di un ammonimento nei confronti dell’autore della condotta persecutoria. Il questore,  o un suo delegato di PS potranno ammonire l’autore dello stalking, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Dell’ammonimento viene redatto processo verbale, una copia del verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e una all’ammonito.  La ratio della procedura di ammonimento è quello di avvisare ed evitare  delle importanti conseguenze sotto il profilo penale:  infatti, se l’ammonito prosegue nella propria condotta persecutoria, andrà incontro  in primis al “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

Chiaramente, ulteriori azioni di molestia e violenza da parte dello stalker determineranno un intervento diretto delle Forze dell’ordine con sanzioni immediate ed estremamente decise.