Prescrizione IMU\TASI 2014: ecco i chiarimenti (Avv. Alberto Verrengia)

Giungono nelle case dei contribuenti, in questo periodo, gli avvisi di accertamento per omessa denuncia e relativo omesso\parziale versamento del Tributo TASI\IMU per l’anno 2014.

E’ bene dare un chiarimento: Il 31/12/2019 era la data ultima per la notifica degli avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento IMU per l’anno d’imposta 2014. Invece, attenzione per  il termine per l’emissione degli avvisi di accertamento per omessa denuncia poiché il termine è fissato per il 31 Dicembre 2020 poichè per tutte le variazioni intervenute durante l’anno 2014, i contribuenti erano tenuti alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno del 2015.

Per ulteriori chiarimenti l’Avv. Alberto Verrengia e lo Studio Legale Verrengia sono a disposizione.

 

Auto Elettriche e Condominio: normativa, regolamenti e diritto – Avv. Alberto Verrengia

Lo Studio Legale Verrengia sta acquisendo, in anteprima,  le competenze giuridiche sulle evoluzioni normative della trasformazione sociale relativamente alle nuove energie. Il mercato delle auto elettriche è in forte espansione, così come la capacità di autoproduzione dell’energia tramite i pannelli solari. Il diritto è la giurisprudenza inseguono con fatica queste rapide trasformazioni. Ora ciò che più interessa è, sicuramente, la mobilità elettrica per auto sia full che plug-in.

Per favorire lo sviluppo di questa mobilità sostenibile e avere “un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico” entro la fine del 2020, il Decreto Legge 257/2016 ha stabilito che gli edifici di nuova costruzione, con almeno 10 unità abitative, debbano essere predisposti per l’installazione di colonnine di ricarica in numero non inferiore al 20% dei posti disponibili. Per gli edifici non residenziali con superficie utile di almeno 500 metri quadri, invece, deve poter essere installata una colonnina per ciascun posto auto.

Il grande interrogativo è, soprattutto, per le unità condominiali che dovranno gestire le strutture di ricarica elettrica attraverso una gestione condivisa. In realtà se si dispone di un box privato e si vuol installare una colonnina per la ricarica del tuo veicolo elettrico si necessita solamente una comunicazione all’amministratore, il quale dovrà solamente accertarsi della regolarità della richiesta e della salvaguardia di tutti i condomini. Più complessa è, invece, la procedura affinchè siano accertate tutte le procedure per la sicurezza, ma su questo si necessita di spiegazioni accurate. Gli interventi negli spazi privati del condominio non necessitano di particolari autorizzazioni e possono essere eseguiti liberamente, purché rispettino norme e requisiti di sicurezza. Dunque, non ci sono grandi problematiche nella installazione di una “colonnina” elettrica privata se si è forniti di spazio proprio. Diverso è se questo spazio è condominiale, ossia in una area comune come un garage, parcheggio sotterraneo o cortile. In questo caso esistono procedure ben più complesse con domande formali, progetti da presentare all’Amministratore e all’Assemblea di Condominio.

L’accoglimento della richiesta necessita maggioranza semplice dei presenti (chiaramente in una assemblea con i millesimi necessari per la validità). Successivamente saranno valutate le suddivisione delle spese di montaggio e manutenzione.

Si apre, però, nel caso di accoglimento della richiesta di installazione condominiale un complesso problema: come verranno gestiti tempi e spazi di utilizzo delle colonnine comuni tra i condomini? Si rischia il sorgere di dispute continue.

Ecco che in questo caso la consulenza giuridica diventa indispensabile così come la istituzione di un apposito regolamento interno. Lo Studio Legale Verrengia e l’Avv. Alberto Verrengia hanno redatto dei regolamenti idonei per la regolamentazione dell’uso di tali punti di rifornimento.

Ricordiamo che nel caso di approvazione con maggioranza semplice, chi è contrario all’installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche in uno spazio comune dell’edificio è esentato dall’obbligo di contribuire alle spese. Tuttavia potrà sempre cambiare idea, e pagare in maniera retroattiva quanto dovuto, se in futuro deciderà di acquistare un’auto elettrica e la vorrà ricaricare comodamente da casa.

Dunque, l’invito a tutti gli Amministratori di Condominio, prima di avventurarsi nella gestione della condivisione condominiale delle ricariche elettriche, di istituire appositi regolamenti interni di utilizzo. Su questo punto l’avv. Alberto Verrengia potrà illustrare e formulare l’adeguato atto regolamentare per l’immobile condominiale in questione.

Colonnine elettriche e Condominio: normativa, regolamenti e diritto.

Lo Studio Legale Verrengia sta acquisendo, in anteprima,  le competenze giuridiche sulle evoluzioni normative della trasformazione sociale relativamente alle nuove energie. Il mercato delle auto elettriche è in forte espansione, così come la capacità di autoproduzione dell’energia tramite i pannelli solari. Il diritto è la giurisprudenza inseguono con fatica queste rapide trasformazioni. Ora ciò che più interessa è, sicuramente, la mobilità elettrica per auto sia full che plug-in.

Per favorire lo sviluppo di questa mobilità sostenibile e avere “un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico” entro la fine del 2020, il Decreto Legge 257/2016 ha stabilito che gli edifici di nuova costruzione, con almeno 10 unità abitative, debbano essere predisposti per l’installazione di colonnine di ricarica in numero non inferiore al 20% dei posti disponibili. Per gli edifici non residenziali con superficie utile di almeno 500 metri quadri, invece, deve poter essere installata una colonnina per ciascun posto auto.

Il grande interrogativo è, soprattutto, per le unità condominiali che dovranno gestire le strutture di ricarica elettrica attraverso una gestione condivisa. In realtà se si dispone di un box privato e si vuol installare una colonnina per la ricarica del tuo veicolo elettrico si necessita solamente una comunicazione all’amministratore, il quale dovrà solamente accertarsi della regolarità della richiesta e della salvaguardia di tutti i condomini. Più complessa è, invece, la procedura affinchè siano accertate tutte le procedure per la sicurezza, ma su questo si necessita di spiegazioni accurate. Gli interventi negli spazi privati del condominio non necessitano di particolari autorizzazioni e possono essere eseguiti liberamente, purché rispettino norme e requisiti di sicurezza. Dunque, non ci sono grandi problematiche nella installazione di una “colonnina” elettrica privata se si è forniti di spazio proprio. Diverso è se questo spazio è condominiale, ossia in una area comune come un garage, parcheggio sotterraneo o cortile. In questo caso esistono procedure ben più complesse con domande formali, progetti da presentare all’Amministratore e all’Assemblea di Condominio.

L’accoglimento della richiesta necessita maggioranza semplice dei presenti (chiaramente in una assemblea con i millesimi necessari per la validità). Successivamente saranno valutate le suddivisione delle spese di montaggio e manutenzione.

Si apre, però, nel caso di accoglimento della richiesta di installazione condominiale un complesso problema: come verranno gestiti tempi e spazi di utilizzo delle colonnine comuni tra i condomini? Si rischia il sorgere di dispute continue.

Ecco che in questo caso la consulenza giuridica diventa indispensabile così come la istituzione di un apposito regolamento interno. Lo Studio Legale Verrengia e l’Avv. Alberto Verrengia hanno redatto dei regolamenti idonei per la regolamentazione dell’uso di tali punti di rifornimento.

Ricordiamo che nel caso di approvazione con maggioranza semplice, chi è contrario all’installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche in uno spazio comune dell’edificio è esentato dall’obbligo di contribuire alle spese. Tuttavia potrà sempre cambiare idea, e pagare in maniera retroattiva quanto dovuto, se in futuro deciderà di acquistare un’auto elettrica e la vorrà ricaricare comodamente da casa.

Dunque, l’invito a tutti gli Amministratori di Condominio, prima di avventurarsi nella gestione della condivisione condominiale delle ricariche elettriche, di istituire appositi regolamenti interni di utilizzo. Su questo punto l’avv. Alberto Verrengia potrà illustrare e formulare l’adeguato atto regolamentare per l’immobile condominiale in questione.

 

 

 

La Prescrizione delle bollette dei consumi idrici scende a due anni: ecco come verificare – Avv. Alberto Verrengia

Una buona notizia per i contribuenti: dal 1° gennaio 2020, il termine di prescrizione delle bollette acqua si riduce a due anni rispetto ai precedenti cinque.

Uguale riduzione era già stata introdotta per le forniture elettriche dal 1° marzo 2018 e per quelle del GAS dal 1° gennaio 2019, in attuazione della Legge di Bilancio 2018. Pertanto tale termine ricomprenderà anche le bollette dell’acqua che scadono dopo il 1° gennaio 2020.

Ciò varrà anche per le bollette degli anni precedenti ma che verranno emesse successivamente a tale data. Chiaramente la prescrizione va eccepita.

L’Arera – Autorità di regolazione energia, reti e ambiente – ha disposto che i gestori, per trasparenza, dovranno emettere una fattura separata per comprendere gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni, oppure riportarli in bolletta attuale purché evidenzino queste voci in maniera chiara e comprensibile, distinguendole da quelle dei consumi più recenti.

Inoltre, i gestori emittenti dovranno indicare nella bolletta la possibilità di adire la prescrizione, evidenziare i conteggi dovuti  ed allegare un modello per sollevare l’illegittimità dell’emissione. Tale riforma comprende anche i conguagli.

Queste ottime decisioni furono prese nel 2018, ma entrano in vigore nel 2020.

Lo Studio Legale Verrengia resta a disposizione dei propri assistiti per ogni verifica e chiarimento in proposito.

 

Recupero crediti: la Cassazione dice basta alle persecuzioni telefoniche – Avv. Alberto Verrengia

Uno dei grandi incubi del nostro tempo sono le continue molestie telefoniche sia promozionali da parte di imprese ma anche persecutorie in caso di mancati versamenti.
Finalmente La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29292/2019  ha stabilito  che subissare il debitore di telefonate, integra gli estremi del reato di molestia ex art. 660 del codice penale. La privacy valore indelebile cui nessuno può violare anche nel caso di crediti o di azioni di recupero.
I giudici sono stati molto precisi nell’indicare che “appare indubbio che l’illiceità dell’azione posta in essere (…) è derivata dalla scelta, presumibilmente compiuta dalla governance aziendale, di ricorrere ad insistenti e pressanti iniziative finalizzate al recupero del credito, così anteponendo gli obiettivi di profitto al rispetto dell’altrui diritto al riposo ed a non essere disturbati, ciò che integra il biasimevole motivo richiesto dalla norma incriminatrice; il Tribunale, del resto, è esplicito nell’attestare, sul punto, che già l’elevata frequenza delle telefonate quotidiane risponde alla nozione di petulanza richiesta dalla disposizione applicata“.
Non è possibile tollerare una pressione psicologica, di invadenza familiare e di mancanza di rispetto che determina questo modus operandi messo in atto, spesso, da società di recupero crediti e dalle stesse aziende.
Dunque, la Suprema Corte ha consacrato che il reato di molestia e disturbo alle persone (il c.d. stalking telefonico) può aversi pur in presenza della legittima azione di recupero del credito, se la richiesta è volta con insistenza ad ottenere il pagamento di una fattura e si spinga fino al biasimevole motivo.

Questo è un buon motivo per difendersi da tali comportamenti illegitimi.

Da tempo, lo Studio Legale Verrengia e l’Avv. Alberto Verrengia ne hanno fatto una forte azione di sensibilizzazione e di impegno giudiziario.