Pignoramento: ecco le novità dalla parte dei più deboli. (D.L. 135\18)

Con il “Decreto Semplificazioni” si sono introdotte maggiori tutele per i creditori della Pubblica Amministrazione, che sono al contempo debitori e quindi in una debole situazione economica. Era importante intervenire sui ritardi della P.A. e sui danni subiti da imprese e professionisti-.  A partire dal 15 dicembre 2018, sono state introdotte per mezzo del D.L. n. 135/2018 importanti modifiche all’art. 495 che regola la disciplina del pignoramento e dell’esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della Pubblica Amministrazione.

Prima innovazione: l’ampliamento della tempistica per l’estinzione delle rate di debito. Sono stati raddoppiati anche i giorni di tolleranza in caso di omesso o ritardato versamento delle rate di debito. Oltre modo importante è la possibilità di semplificare la possibilità di convertire l’atto sostituendo al bene mobile o immobile pignorato una somma di denaro.

Tornando ai tempi, l’art. 495 c.p.c. prevede oggi la possibilità per il debitore, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari (oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese).  Pertanto,  lo stesso deve depositare in cancelleria, una somma non inferiore ad un sesto (1\6)dell’importo dovuto al credito mentre prima era di (1\5).

Aumentano anche i mesi per il versamento delle rate della somma indicata in conversione che passa da 36 a 48. Così come è aumentato il termine di ritardo o omissione per il versamento che passa da 15 giorni a 30 giorni.

Lo Studio Legale Verrengia si è sempre occupato delle procedure esecutive sia per le posizioni attive (creditori) che per quelle passive (debitori) con la massima efficienza e trasparenza.

 

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