Spiagge Libere: fate valere i Vostri Diritti contro violazioni ed abusi – Avv. Alberto Verrengia

La disciplina della gestione delle spiagge va verso una profonda riforma e cambiamento, dopo che l’Unione Europea ha chiesto all’Italia un intervento sulla gestione della concessioni che saranno oggetto di future gare. Resta salvo il ruolo fondamentale della spiaggia libera che viene preferita da tanti italiani e non solo da coloro meno abbienti.

Dunque, è bene che conosciate i vostri principali diritti e doveri su una spiaggia libera per farli valere contro ogni prepotenza, abuso o violazione

1 – Accesso al mare ed alla battigia

Sia chiaro, nessuno può impedirvi di raggiungere il mare e la battigia. La Legge n. 296 del 2006 è chiara in proposito: “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione“. Ricordiamo che per “battigia” si intende la striscia di sabbia su cui l’onda va a infrangersi solitamente con un colore di sabbia più scuro.

Ogni biglietto, obolo o costrizione ad usufruire di servizi a pagamento in cambio dell’autorizzazione ad accedere al mare, è una violazione come sancito anche dall’articolo 11 della legge n. 217 del 2011 che prevede “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione“.

Per essere più chiari: chiunque voglia farsi un bagno o fare una passeggiata non deve pagare nulla. Chiunque lo proibisce è sanzionabile dalle autorità competenti.

Uno stabilimento non può richiedere il pagamento per chi vuol stare sulla battigia a prendere il sole o a chiacchierare.

2- Ombrelloni e sdraio

Sulle spiagge in concessione balneare (ossia la gestione autorizzata di quote di demanio pubblico), tali servizi sono gestiti da colui che è intestatario della stessa e, pertanto, il loro utilizzo è sottoposto a tariffazione. Ricordiamo che i concessionari non sono proprietari, poichè L’articolo 822 del Codice Civile cristallizza chiaramente l’appartenenza allo Stato – in quanto demanio pubblico – del lido di mare e della spiaggia.

Sulla spiaggia libera è, invece, possibile posizionare temporaneamente degli ombrelloni e sdraio ma non occuparla con tali oggetti in attesa del giorno successivo (molte ordinanze regionali indicano il tramonto come limite dopo del quale devono essere rimossi) per non incorrere in Abusiva occupazione di spazio demaniale” (articolo 1161 del Codice della navigazione).

3- Giochi sulla spiaggia (pallone, racchettoni, pallavolo ed altro)

Il diritto all’attività ludica sulla spiaggia libera è, ahinoi, molto confuso e lasciato alle interpretazioni degli Enti Locali. Sono varie ed imprevedibili le Ordinanze che si succedono per la regolamentazione di tali attività, quasi sempre proibite tranne in specifici casi. Dunque, prima di tutto è bene informarsi sulla regolamentazione specifica della spiaggia, che dovrebbe essere indicata con appositi cartelli (ma raramente avviene).

4 – Animali sulla spiaggia libera

Storica fu la pronuncia del TAR di Salerno nel 2015 con cui si sancì che il divieto di accesso per gli animali di affezione è illegittimo se l’amministrazione non ha correttamente bilanciato gli opposti interessi. I cani, pertanto, possono andare tranquillamente nella spiaggia libera e/o fare il bagno purché indossino sempre il guinzaglio, l’apposita museruola e restare presso l’ombrellone di appartenenza. Anche in questo caso è opportuno che si verifichino sempre apposite ordinanze comunali.

5- Cosa si intende per Spiaggia Libera Attrezzata

La spiaggia libera attrezzata: è una quota di demaniale marittima in concessione solitamente ad un ente pubblico o soggetto privato che eroga specifici servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. Servizi minimi (basati su decoro, sicurezza e confort) che, però, permettono l’accesso e la permanenza libera e gratuita. Quello della spiaggia libera attrezzata è una sorta di compromesso frutto di una scelta del bagnante, mentre nello Stabilimento “privato” in concessione , tale scelta non sussiste.

Per qualsiasi altro chiarimento in proposito lo Studio Legale Verrengia è disponibile a fornire le dovute spiegazioni.

Pignoramenti, Fermi ed Ipoteche illegittime: ecco come chiedere i danni e far valere le proprie ragioni – Avv. Alberto Verrengia.

La Campania, da tempo, è all’avanguardia sulla tutela derivante da azioni esecutive ed iscrizioni ipotecarie illegittime, vedasi le sentenze dei Tribunali di Napoli e di Nola.

Lo Studio Legale Verrengia ha, più, volte difeso incolpevoli cittadini o imprese vittime degli errori dell’Agenzia delle Entrate o delle ancor più aggressive Società di Riscossione, spesso al servizio degli Enti pubblici locali. Talvolta, si è vittima di pignoramenti o di ipoteche non dovute, frutto di banali disguidi telematici o di gravose sviste giuridiche che, però, incidono economicamente, moralmente e psicologicamente nella vita del contribuente.

In generale, la Sentenza della Cassazione sez. 3, n. 10814 del 2020 del 5/6/2020 ha contribuito in maniera decisiva per una seria e costante tutela del cittadino vittima di tale incresciosa iscrizione. Gli Ermellini hanno evidenziato che se l’agente\società della riscossione iscrive ipoteca per una cartella derivante da un avviso di accertamento annullato per una sentenza passata in giudicato, risponde del risarcimento del danno. Chiaramente il danno va ampiamente provato nella sua concretezza con tutti i pregiudizi derivanti.

La Cassazione ha precisato che in tal caso sussiste una responsabilità ex art . 2043 c.c., in quanto si configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga cancellata l’ipoteca.  E’ bene chiarire che l’illiceità del comportamento lesivo non si esaurisce nella iscrizione non dovuta ma prosegue e perdura sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e nella quale si concreta la persistenza della lesione e del danno.

Il danno, pertanto, si concretizza effettivamente con l’inizio del fatto illecito generatore del danno stesso e con questo persiste nel tempo, ma si rinnova nel trascorrere dei giorni, con la conseguenza che la prescrizione, secondo la regola del suo computo (art. 2935 c.c.), ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi e al corrispondente diritto al risarcimento

Oltre al danno economico concreto causato da una ipoteca\pignoramento illegittimo, negli anni (grazie al costante intervento della giurisprudenza dei Giudici di Pace) si è fatto largo anche un risarcimento morale, psicologico e sanitario. Una ipoteca può, dunque, determinare un danno ultra economico, che merita la dignità di un congruo risarcimento.

In linea di principio, un pignoramento viene considerato illegittimo quando le pretese del creditore che ha avviato la procedura esecutiva si rivelano infondate. In altre parole, il credito che rivendica è in realtà inesistente, oppure è già stato rimborsato dal debitore prima del pignoramento.

Anche il pignoramento illegittimo dà diritto al debitore di ottenere un risarcimento. È questo infatti il solo caso in cui ci troviamo di fronte al presupposto dell’illegittimità della pretesa del creditore, che è di conseguenza tenuto a risarcire il danno causato alla controparte.

In molti si chiedono, se i pignoramenti illegittimi (soprattutto di conti correnti, stipendi e pensioni) da parte dell’Agenzia delle Entrate o Società di Riscossione meritano di seguire la medesima sorte?

Certo, la tutela del cittadino dinanzi allo strapotere delle Agenzie\Società di Riscossione ha, a nostro avviso, un valore rafforzato che merita una tutela giudiziaria rapida ed un ampio riconoscimento dei danni subiti. La stessa sorte può ampliarsi, a nostro avviso, ai fermi amministrativi illegittimi.

L’Avv. Alberto Verrengia da anni è sul fronte dei diritti dei cittadini vittime di abusi, danni e diseguaglianze giuridiche.

facebook
Twitter
Linkedin