Esdebitazione: come cancellare i debiti e tornare ad una vita serena. La L. 3\12 e le novità del 2022.

La Legge 3 del 2012 “Salva Suicidi” in breve

L’art. 6, comma 2, lett. a) della Legge 3/2012 definisce il Sovraindebitamento come: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Il sovraindebitamento non è altro che la condizione di coloro che non riescono a ripagare i propri debiti per insufficienza di risorse economiche disponibili. Tale situazione può derivare da eventi imprevisti (es. perdita del posto di lavoro, motivi di salute) o dall’eccessivo e ingiustificato ricorso al credito come spesso sta accadendo in questi ultimi anni.

La legge 3/2012, entrata in vigore nel 2015 e detta anche “legge salva suicidi”, rappresenta la soluzione per le persone che versano in gravi condizioni economiche e non riescono a pagare e a sostenere i debiti che hanno accumulato nel corso del tempo.

Attraverso la definizione del piano di ristrutturazione del debito è possibile sostenere il rientro dalla passività e pagare i tuoi creditori attraverso il proprio patrimonio disponibile attraverso piccole rate sostenibili, garantendo al soggetto e alla sua famiglia quanto è necessario per vivere. La normativa prevede riduzioni dei veri debiti fino al 50-60% delle passività con banche, fisco o altro.

A tale importante normativa si è evoluta con il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza con il Decreto Legislativo n. 14 del 12 Gennaio 2019 (Serie Generale n. 38 del 14.02.2019 – Suppl. Ordinario n. 6) in attuazione della legge 155 2017, che andrà a sostituire la legge 3/2012 perché disciplinerà in un unico corpo normativo il fallimento dell’imprenditore e del consumatore o privato cittadino. L’entrata in vigore è prevista per la il Maggio del 2022.

Chi sono i beneficiari

L’accesso alle procedure previste dalla Legge 3/2012 è consentito a tutti coloro che non rientrano nelle disposizioni previste dalla legge fallimentare e segnatamente:

  • i consumatori intesi come debitori civili che non esercitano attività di impresa (es. lavoratore, pensionato, disoccupato, inoccupato);
  • imprenditori commerciali non fallibili per mancanza di requisiti ed ;enti non commerciali;
  • imprenditori agricoli;
  • lavoratori autonomi e associazioni professionali;
  • start up innovative di cui all’art. 31, D.L. n. 179/2012.

Cosa si può ottenere?

Il requisito fondamentale per ottenere questi benefici è dimostrare di essere un debitore incolpevole.

Il debitore può ottenere una riduzione dei debiti con possibilità di pagarli nel tempo attraverso un’unica rata mensile. Creare un piano di rientro in cui si possono riunire tutti i debiti in un sola rata versata. In altre parole, anziché pagare più rate, ognuna delle quali è destinata al rimborso di un singolo creditore.

Ciò è possibile attraverso con la diminuzione degli importi delle singole esposizioni debitorie (laddove possibile) e determinando una percentuale di reddito, intoccabile, da utilizzare per il sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Chiaramente con l’approvazione del piano saranno sospese tutte le azioni esecutive (pignoramento dello stipendio/pensione, aste immobiliari) e bloccare le trattenute derivanti dalle cessioni volontarie.

Le fasi della procedura

Procedura prevista:

  1. Valutazione preliminare: è necessaria per determinare se il debitore possa accedere alla procedura e se il piano di ristrutturazione dei debiti proposto sia fattibile A tal fine, è indispensabile la raccolta di tutti i documenti, contratti e atti giudiziari oltre alla esibizione della capacità reddituale i e i beni di proprietà.
  2. Formulazione di un piano: la legge 3/2012 prevede differenti procedure, pertanto, è necessario consultarsi con un esperto giuridico che possa indirizzare per la strada più efficace.
  3. Nomina del gestore: il debitore, anche autonomamente, può richiedere all’Organismo di Composizione della Crisi la nomina del Gestore.
  4. Deposito del Piano in Tribunale: A seguito della verifica, da parte del Gestore nominato, della sussistenza dei requisiti di legge e della sostenibilità della procedura, il piano viene trasmesso al Tribunale per la valutazione del Giudice.

La nuova procedura di fallimento, le novità del 2021\2022

Nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa non si parlerà più di fallimento ma di liquidazione giudiziale intesa come: “la procedura che è finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.”.

Le modifiche apportate all’articolo 7 L. 3/2012 riguardano ulteriori circostanze a causa delle quali il debitore sovra indebitato non può formulare la proposta:

  • se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  • se, limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  • se, limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

È inoltre stato espressivamente previsto che l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, colmando una lacuna che aveva indotto i Tribunali ad assumere posizioni spesso contrastanti.

Ricapitolando i Requisiti per applicare la legge salva suicidi

Per applicare la legge 3 del 2012 è necessario che tu NON sia un soggetto fallibile e quindi che non rientri nelle procedure previste dalla legge fallimentare ma devi essere contemporaneamente:

  • in uno stato di insolvenza
  • in uno stato di sovraindebitamento
  • un soggetto non fallibile.