Multe per ZTL: da oggi possono essere annullate – Studio Legale Verrengia

La giurisprudenza prende posizione sugli usi ed (abusi) delle ZTL (zona a traffico limitato).

Il Giudice di Pace di Macerata ha annullato la contravvenzione per l’ingresso non autorizzato con varco attivo, poichè il segnale non era ben visibile.  Il Giudicante ha chiarito che gli 80 metri debbono essere sgombri da ostacoli , senza elementi che possano limitare il godimento visivo dell’automobilista. Dunque, finalmente si dà un freno all’uso indiscriminato delle contravvenzioni da ZTL per rimpinguare le casse comunali. Gli ottanta metri sono necessari, pertanto, per poter permettere all’automobilista di tornare indietro e ripensarci prima di addentrarsi nella zona vietata senza intralciare la circolazione.

Dunque, la sentenza n. 823\2019 del GdP di Macerata apre un “varco” importante per i diritti degli automobilisti. A sostegno, poi, è giunta la sentenza n. 1574 del 2019 del Giudice di Pace di Cosenza con cui gli 80 metri vanno conteggiati tra il cartello e le telecamere. Per essere più chiari, fra il cartello di avviso ed il “punto di non ritorno” delle telecamere devono esserci ottanta metri e che questi siano anche liberi da ostacoli ed ogni elemento di intralcio. Una Pronuncia ancora più garantista per i cittadini.

Due sentenze davvero importanti che hanno permesso agli automobilisti ricorrenti di veder riconosciuto l’annullamento delle sanzioni da violazione della Zona Traffico Limitato che ammontano a € 100,00 circa.

L’Avvocato Alberto Verrengia,  da sempre accanto ai diritti dei cittadini, negli anni, ha promosso e visto accolto numerosi ricorsi pilota contro sanzioni illegittime.

Accanto ai Cittadini, sempre.

Durante l’intervento creata fistola per errore: lo Studio Verrengia fa risarcire il paziente.

 

La responsabilità medica è una branca delicata e complessa. I parametri di responsabilità sono sempre più ristretti, soprattutto, con l’entrata in vigore delle nuove tabelle ministeriali. Laprofessionalità di un Legale sta nel saper valutare la fondatezza di una azione di responsabilità senza avventurarsi in speculazioni dannose per il proprio assistito.

Non è stato, però difficile per lo Studio Legale Verrengia e per l’Avv. Alberto Verrengia riuscire a dimostrare come una fistola vescico vaginale causata durante un intervento in laparoscopia, sia certamente ascrivibile ad una imperizia medica.

La giovane donna operata in un Nosocomio importante ha ricevuto un ampio risarcimento per i danni subiti all’apparato renale e all’uretere a causa della coagulazione. Dunque, una significativa sentenza a tutela dei pazienti relativamente agli interventi laparoscopoici e di isterectomia.

Sono numerosi i provvedimenti giudiziari favorevoli incassati dallo Studio Legale Verrengia in tema di responsabilità professionale, sempre con la massima umiltà e correttezza professionale.

Banche: tasso di soglia Anti-usura, la Cassazione dalla parte dei cittadini – Studio Legale Verrengia

Nella eterna lotta tra cittadini e Banche, importante è sicuramente l’ultima presa di posizione della Cassazione Civile Sez. III 17 ottobre 2019 n. 26286.

Viene sancito che nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c. d. “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ.

La Sentenza ha ancora evidenziato che. “Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d’Italia non prevedano l’inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il “tasso soglia”. Infatti, poiché la Banca d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il “tasso soglia di mora” del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato – senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la “parte” corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, il “tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia” ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto)”.

Pertanto nella gestione dei rapporti bancari, l’apposizione di una clausola “di salvaguardia” per una l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. Nessun patto o clausola potrà baipassare tale  divieto legale di pattuire interessi usurari.  Nel caso di opposizione da parte del cliente, sarà la Banca a dover dimostrare di non aver violato tale divieto e tali soglie.

Lo Studio Legale Verrengia, da sempre, accanto ai diritti dei cittadini a più volte incassato importanti successi nella lotta contro le clausole vessatorie.