Vizi TARI (tassa sui rifiuti): ecco perché si può annullare

Non è raro che vengano imputate richieste di pagamento per anni precedenti della TASSA sui RIFIUTI (TARI). I Comuni non disdegnano di accertare ogni micro-ritardo dell’utente, spesso non corrispondendo un servizio parimenti adeguato (ma questo è un altro problema)

Ciò che ci interessa, in questa sede, è conoscere come è possibile impugnare una cartella di pagamento per omesso versamento TARI. Bene, nel caso che  la richesta di pagamento sia stata notificata al contribuente in seguito all’omesso versamento della TARI e si riferisca ad un precedente e propedeutico atto di accertamento,  recapitato allo stesso, l’agente della riscossione, o chi per esso: SI HA L’OBBLIGO  di dimostrare la regolare notifica dell’atto preventivo. In primis, tale incombenza puà essere accertata attraverso l’accesso che l’utente può fare presso l’Ufficio competente, in mancanza di riscontro, direttamente in giudizio.

Questa è la giurisprudenza indicativa, estremamente interessante,  della Commissione tributaria provinciale di Roma, con la sentenza n. 1072/39/18, depositata in segreteria il 15 gennaio successivo.

Il Concessionario ha l’onere di dimostrare (e non viceversa) la regolarità del precedente atto di accertamento, attraverso i mezzi previsti per la notifica. La definizione plastica è: “la cartella impugnata non è completa sotto il profilo motivazionale – posto che nel caso in cui la cartella esattoriale non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile”

Ecco cosa hanno sottolineato i Giudici romani in quella precisa procedura: “E’ fondato, invece, l’eccepito difetto di motivazione dell’atto impugnato, per omessa notifica dell’atto presupposto.

La società AMA S.p.a. non ha esibito la prova della rituale notifica dell’avviso di accertamento n. 1111006580 del 29.9.2011, notificato in data 28.11.2011, con raccomandata AR. N. 61033733359- 8, per compiuta giacenza.

Il giorno della notifica è stata immessa, nella cassetta postale dell’appellato, la comunicazione di avvenuto deposito della stessa presso il competente Ufficio Postale, ma non risulta inviata la relativa raccomandata.

La giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare che: La notificazione a mezzo posta, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la prova della spedizione di detta raccomandata” (Cass. n. 62642 del2017). Tenuto conto che il ricorrente contesta la notifica dell’atto presupposto n. TM1111006580 del 29-9.2011, la cartella impugnata non è completa sotto il profilo motivazionale – posto che nel caso in cui la cartella esattoriale non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile (Cass. n. 9799 del 2017) – né è stata rispettata la sequenza procedimentale ai fini della riscossione.

Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va accolto, la cartella impugnata annullata ed ogni altra questione assorbita”.

Sinistri Stradali: trasparenza e risarcimenti certi, le garanzie dello Studio Verrengia per evitare amare sorprese

La gestione forense, extragiudiziale e giudiziale dei sinistra stradali è stata probabilmente una delle patologie più gravi della giustizia italiana di questi anni. A rimetterne le spese, automobilisti onesti, contribuenti ed assicurati costretti a pagare polizze carissime o peggior ancora a dover soccombere nelle procedure anche godendo della ragione.

Ciò a causa di un sistema che negli anni ha visto coinvolto varie figure del tessuto giudiziale, talvolta stanati dalla giustizia, altre volte, ahinoi, ancora in attività.

In tanti casi, un semplice sinistro stradale si è trasformato, in Campania soprattutto, in un calvario con strascichi giudiziari e truffe di ogni tipologia.

Ecco perchè, anche sulla gestione dell’Infortunistica, lo Studio Legale Verrengia offre garanzie di trasparenza e di serenità. Raggiungere agevolmente i risarcimenti, attraverso la massima chiarezza, con elementi di certezza sulle quantificazioni, sulle spese e sulle probabilità, aborrendo ogni escamotage illegittimo o spesso illegale.

Un consulente dello Studio Legale Verrengia, ascolterà le ragioni del tuo sinistro e predisporrà un piano di gestione dello stesso, inquadrando sin da subito, probabilità di riuscita in base alla dinamica, quantificazione media del danni, spese eventuali e tempistica. Tutto ciò senza aggravi iniziali per l’assistito.

Sarà importante per il cliente sapere di non dover far altro che attendere fiducioso, di non ricevere sorprese amare e di incassare quanto è dovuto senza spese impreviste o spartizioni con nessun altro.

Un metodo etico, ma che raggiunge efficacemente il risultato in pochi mesi grazie anche alla fiducia che le Compagnie Assicurative donano a sistemi trasparenti di gestione degli incidenti stradali.

In caso di sinistro stradale, 24 ore non stop, un consulente dello Studio Verrengia ti darà risposte telefoniche ai numeri e email indicate nel sito per tranquillizzarti e subito predisporre difese e sistemi per evitare di essere truffati.

Noi siamo la Vostra garanzia di trasparenza e di un sicuro risarcimento.

 

Gestione mirata debiti: i giusti consigli per piani di rientro, rottamazione, saldo e stralcio e pace fiscale.

In questi anni di crisi, molte famiglie hanno accumulato debiti di ogni sorta, molto spesso contro la propria volontà. Gestire  la propria situazione economica autonomamente  è difficile e rischioso se non si utilizzano metodi, conoscenze e capacità professionali mirate.

Nè altre forme di collaborazione sindacale o patronale possono sopperire ad una valutazione specialistica di rientro dalla propria condizione debitoria che solo esperti legali e finanziari possono dare.

Ancor di più districarsi tra le nuove possibilità di rientro è complesso: l’ultima manovra economica e le normative appena precedenti hanno previsto nuovi strumenti per ripianare la propria situazione finanziaria personale e familiare.

Lo Studio Legale Verrengia, in queste settimane, ha già dato risposta a numerosi assistiti ed utenti che hanno pianificato per il 2019, una fase di recupero economico tramite la rottamazione ter, i saldo e stralcio, la pace fiscale e non solo.

La consapevolezza che coloro che si rivolgono allo Studio per una consulenza per un piano di rientro, siano persone con chiare problematiche economiche, ci ha indotti ad applicare tre agevolazioni importanti: il preventivo trasparente, la dilazione nei pagamenti degli onorari, spese l’applicazione dei minimi tariffari per le condizioni più disagiate e il gratuito patrocinio nei casi limite.

La nostra competenza e la nostra trasparenza al Vostro servizio.

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Azione Legale: Preventivo e spesa definitiva. La garanzia della trasparenza dello Studio Legale Verrengia.

Molti cittadini si avvicinano con diffidenza ad uno Studio Legale per il timore di affrontare spese esose e non avere la chiara consapevolezza di quale impegno economico si dovrà sostenere nel medio termine.

Lo Studio Legale Verrengia ha inaugurato da vari anni, una metodologia, poi,sancita anche dalla normativa vigente sul Preventivo Trasparente e la certificazione delle spese da affrontare.

In poche parole, al’assistito\cliente verrà preparato un preventivo chiaro con l’indicazione delle spese legali e degli onorari che si dovranno affrontare. Quell’importo sarà il definitivo impegno economico per la procedura o per qualsiasi azione legale richiesta allo studio.

In questo modo si potrà valutare serenamente la convenienza, la disponibilità e pianificare il pagamento senza ansie e preoccupazioni.

Questa è stata una delle grandi innovazioni dello Studio Legale Verrengia e che ha comportato l’ampia soddisfazione degli utenti.

 

2019: ecco i bonus per ristrutturazioni edilizie, mobili, pannelli solari ed auto.

 

I caratteri sostanziali della manovra finanziaria sono, ormai delineati. Sono state ripristinate alcune agevolazioni per i cittadini piuttosto interessanti.

Ritornato l’Ecobonus, che trattasi nell’incentivo alla trasformazione energetica della propria abitazione. L’agevolazione che consente di detrarre dall’Irpef (cioè dalle imposte sui redditi personali) gran parte delle spese sostenute per rendere più efficienti gli edifici dal punto di vista energetico. Ciò vale per i pannelli solari sul tetto alle caldaie condensazione di classe A. In questo caso può scontare dalle tasse ben il 65% dell’esborso sostenuto. la spesa massima  è pari a 100mila euro (non per tutto) e la detrazione è divisa in un periodo di dieci anni.

Anche per i Condomini è previsto un ampio sconto pari al 6%. Se nel 2019 degli inquilini di un condominio faranno un grande intervento di riqualificazione energetica e spenderanno ben 110mila euro, avranno diritto a uno sconto fiscale di 6.500 euro all’anno per 10 anni, a partire dal 2020.

Resta la detrazione per la ristrutturazione edilizia (ad esempio per rifare il tetto, i terrazzi o la facciata). Se si tratta di lavori che non aumentano l’efficienza energetica, lo sconto fiscale è pari al 50% ed è calcolato su una spesa massima di 96mila euro così come per il Bonus Mobili per chi modifica l’arredo di casa o degli elettrodomestici purchè si passi a modelli a basso impatto ambientale e di classe energetica A+. Chiaramente, tale bonus è previsto a chi dimostri che è contestuale al rifacimento edilizio della propria abitazione.

Infine, è già stato ampiamente palesato il beneficio per chi dovesse acquistare auto ibride ed elettriche in cambio della rottamazione di auto altamente inquinanti.

  • Detrazione Irpef del 50% a favore dei soggetti privati che installano nelle abitazioni dispositivi per la ricarica elettrica dei veicoli;
  • Ecotassa sull’acquisto di auto di lusso e grandi Suv che emettono più di 160 grammi di CO2 per chilometro, parametrata su scaglioni di importo da 1.100 a 2.500 euro;
  • Incentivi per l’acquisto di autoveicoli nuovi con emissioni inquinanti inferiori a 70 g/Km (quindi sostanzialmente elettrici o ibridi), da 1.500 a 6.000 euro, che saranno scontati direttamente dal venditore;
  • Agevolazioni per l’acquisto di moto e scooter ibridi ed elettrici, con contributi fino a 3.000 euro.

 

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Il Contributo di Bonifica va pagato solo se c’è un beneficio. La Cassazione lo ha affermato con la sentenza n. 188\18.

Affrontiamo un argomento molto sentito ed attuale, soprattutto, in alcune zone, vedi il Territorio Aurunco, dove gli interventi di bonifica sono stati sospesi a causa dei problemi economici dell’Ente.

A dir poco innovativa è la pronuncia della Corte di Cassazione, segnatamente la  sentenza n. 188 del 10 ottobre 2018 , la quale ha avuto origine da una ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza. Veniva sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell’assunto di una norma regionale del 2003, in cui si affermava che il pagamento del contributo consortile di bonifica, fosse  dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario”.  L’impugnazione nascenva dall’esigenza giuridica di dimostrare la violazione di tale assunto rispetto al  secondo comma dell’articolo 119 della Costituzione della Repubblica italiana. La norma costituzionale violata era quella che impone alle regioni di concorrere alla legislazione fiscale“in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.

L’intervento della Consulta è stato estremamente chiarificatore: “Nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta,dell’attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione”.
La Consulta nella sentenza ha ribadito con intensità la natura tributaria dei contributi di bonifica. Relativamente alla normativa impugnata, secondo la Consulta, essa  consentiva  una iniqua equiparazione tra il ricadere dell’immobile nel perimetro consortile e l’inserimento di questo nel piano di classifica,  suddividendo  tra la quota del tributo dovuta per fini istituzionali e quella dovuta per i benefici ricevuti dal contribuente.

In poche parole, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in cui si insisteva sul dovere di contribuire anche in assenza di beneficio dell’utente. La prospettiva cambia dopo questa sentenza,  nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, sia dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”.

La Consulta con questa sentenza ha sancito che l tributo di bonifica si deve pagare solo se c’è un beneficio effettivo per il contribuente, derivante dall’attività di bonifica.

L’utente è assoggettabile alla contribuzione consortile se ne scaturisce un effettivo beneficio al proprio immobile\fondo grazie ad una costante e reale attività di bonifica.
Non solo: eventuali spese per il conseguimento dei fini istituzionali sostenute dal Consorzio di bonifica, in sé indipendenti dal beneficio del contribuente, sono recuperabili sotto la forma del tributo di bonifica, ma solo se inscindibilmente legate al beneficio e alla quota di tributo pagate come corrispettivo.

Su questa sentenza è intervenuta Confagricoltura Taranto, per la quale si tratta della “pietra tombale” su un’annosa vicenda, attorno alla quale si era sviluppato un cospicuo contenzioso: “La Corte – spiega il presidente Luca Lazzàro – ha sancito in modo inequivocabile quanto andavamo sostenendo da anni e cioè che non si poteva chiedere alle nostre aziende ricadenti nel perimetro dei consorzi di pagare un tributo di bonifica dal quale non ricevevano alcun beneficio. Il nesso beneficio-tributo è ora scolpito in una sentenza di cui anche il legislatore regionale pugliese, che sta rimettendo mano alla riforma in questi giorni, dovrà assolutamente tener conto”.

( parti tratte da https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia politica/2018/12/03/bonifica-non-c-e-tributo-senza-beneficio-per-il-contribuente/61020?ref=correlati)

Sostanzialmente ora i contribuenti potranno ricorrere avverso le richieste di pagamento dei Consorzi di Bonifica, allorquando, manchi un reale beneficio di bonifica, come è accaduto in alcune zone d’Italia ed in particolare nell’alto casertano\Territorio Aurunco.

Grazie a tale Sentenza,si dovrà solo dimostrare l’assenza di opere di bonifica e di funzionamento dell’Ente.

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Rottamazione Ter: ecco i moduli e i suggerimenti per la compilazione

Facciamo seguito alla prima informativa dello Studio Verrengia , per esplicare ancor meglio la procedura dia desione alla Rottamazione Ter. 

La domanda di adesione dovrà essere compilata entro il 30 aprile 2019, con i seguenti moduli allegati :

  • Modello DA-2018, per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
  • Modello DA-2018-D, per chi vuole definire in maniera agevolata i debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea.

Oltre alla compilazione del modello scelto, si dovrà allegare copia del documento di identità e codice fiscale.

Infine, la domanda potrà essere:

  • consegnata presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).
  • trasmessa alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione competente.
  • consegnata a Studi professionali giuridici, fiscali ed economici in qualità di mediazione e delega nella presentazione dalla domanda nel caso in cui si voglia avvalersi di professionisti del settore.

Moduli per la domanda della “Rottamazione Ter” 

 

Insidie e trabocchetti stradali (buche): normativa generale

Con l’arrivo del maltempo, le nostre strade diventano, spesso, pericolose “gruviere” su cui si rischiano danni a cose e persone.

Anche se frutto dell’inerzia amministrativa degli enti di gestione delle strade, le Autorità Giudiziarie e la normativa sono particolarmente stringenti su tali casistiche per poter ottenere un rapido risarcimento.

Il Codice Civile espone con chiarezza nell’art. 2043 c.c.  l’obbligo al risarcimento del danno di  chi procura un danno ingiusto ad altri. Così come l’art. 2051 c.c. con il quale statuisce la responsabilità oggettiva in capo al custode di una cosa o al relativo proprietario per i danni procurati dalla cosa stessa, a prescindere dal fatto che costoro li abbiano voluti o meno.

Per l’esclusione della responsabilità, Enti e non solo richiamano il caso in cui  il danno è stato procurato da un evento improvviso e imprevedibile, il cd. “caso fortuito”. Ed è proprio a questo evento fortuito che fa spesso riferimento la giurisprudenza per negare la responsabilità degli Enti pubblici quando un pedone, un’automobile o moto subisce un sinistro a causa di una buca stradale.

Un requisito indispensabile è la diligente condotta del danneggiato: l’automobilista deve infatti sempre guidare tenendo gli occhi ben fissi sulla strada, senza distrarsi o oltrepassare i limiti. Così come è importante la visibilità dell’insidia, difatti secondo la giurisprudenza è dunque essenziale che la buca sia sufficientemente occulta (è stato infatti sostenuto che “in ogni caso, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (nel caso di specie, nonostante le dimensioni della buca presente nel marciapiede, non viene ravvisata alcuna condizione di pericolo occulto per difetto del requisito della non visibilità)”, Tribunale Roma, sez. XIII, 01/03/2017,  n. 4150). Altresì, se il danneggiato conosce la strada ed è consapevole della presenza di pericoli (si richiama sul punto Trib. Lecce sent. n. 1954/2017 la quale ha statuito che “Nel caso in cui il conducente di un ciclomotore abbia riportato lesioni in seguito alla caduta in una profonda buca piena d’acqua del manto stradale, non opera la presunzione di responsabilità a carico dell’ente proprietario della strada se le condizioni di dissesto della strada erano ben note e facilmente avvistabili dal danneggiato che, pertanto, avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il pericolo). Ed ancora, se la strada è in condizioni di palese dissesto: ne consegue che, se nonostante le condizioni compromesse e disastrose della strada, l’automobilista scelga ugualmente di percorrere tale via, egli lo farà a proprio rischio e pericolo.

Infine, se l’automobilista va veloce oppure è distratto: tuttavia, come recentemente chiarito dalla Corte di legittimità, “Il semplice accertamento dell’eccesso di velocità da parte dell’automobilista non esclude che questi possa aver diritto al risarcimento per la buca stradale se risulta che, anche tenendo un’andatura adeguata, questi avrebbe ugualmente subito il danno” (Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, n. 18753).

Tutti questi elementi sono applicabili a discolpa del gestore e chiaramente sfavorevoli al danneggiato.

Va, invece, riconosciuto il risarcimento per la caduta a causa di un dissesto sul marciapiede ricoperto di foglie: Nel caso di una buca completamente ricoperta dalle foglie presenti sull’intero marciapiede, deve ritenersi che la presenza del dissesto sul tratto di strada non sia percepibile ed evitabile con ordinaria avvedutezza da parte del pedone. Ciò a maggior ragione per l’insussistenza di valida ed effettiva alternativa rispetto al transito sulla pavimentazione, poiché lo strato di foglie copriva il marciapiede intero. Va pertanto dichiarata la responsabilità del Comune per i danni subiti dal pedone in conseguenza della caduta a causa del detto dissesto non visibile.” (Tribunale Roma, sez. XII, 01/02/2018,  n. 2261).

A sostegno delle proprie ragioni , il danneggiato deve inoltre provare, anche con materiale fotografico, l’esistenza di un effettivo dissesto del manto stradale. Tuttavia come precisato dalla Cassazione “dalla foto deve emergere anche la data in cui la stessa è stata scattata altrimenti non può costituire una valida prova (e al Comune non spetta neanche contestarne la validità)” (Cassazione civile, sez. III, 30/11/2017, n. 28665).

In ogni caso, pur in presenza di una buca occulta e difficile da scorgere, sarà sempre necessario che il danneggiato rispetti le regole di prudenza e diligenza, a pena di riconoscimento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. ed in tal caso, “spetta all’amministrazione dimostrare che il danneggiato non ha rispettato le regole di prudenza anche quando la buca è di grosse dimensioni e su una strada illuminata” (Cassazione ord. n. 6034/2018 del 13.03.2018).

Molte Autorità Giudiziarie, poi, sostengono con maggior intensità che alla prova testimoniale e fotografica, si accompagni sempre un verbale di una autorità intervenuta (Vigili Urbano, Polizia, CC) e che nel referto di Pronto Soccorso sia evidenziata la provenienza del danno, se possibile.

 

Autovelox Cellole: partono i ruoli coattivi. Ecco le novità.

Il Comune di Cellole sta procedendo all’invio di migliaia di richieste di Avvisi di iscrizione a ruolo coattivo per la mancata riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa relativamente alle contravvenzioni erogate in questi mesi da parte dell’Autovelox installato sulla SS Domiziana presso Borgo Centore nell’agro del Comune di Cellole al km 3+585 con un limite di transito è di 80 km\h ed attivo 24 ore su 24.

Viene concesso un termine di giorni 30 prima di rendere esecutivo il credito con la maggiorazione di ulteriori spese.

Tali missive saranno indirizzate sia ai morosi tout court ma in buona parte anche a coloro che hanno effettuato opposizione avverso alla contravvenzione, ma sui cui non c’è ancora decisione.

Ricordiamo che a tali sanzioni sono stati proposti e depositati migliaia di ricorsi presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Sessa Aurunca. Nelle more delle decisioni, ecco che si insinuano queste richieste da parte del Comune di Cellole.

Il nostro Studio Legale ebbe a sollevare, per primo, il caso e a riscontrare anche alcune fondamentali motivazioni che hanno determinato l’accoglimento di parte dei ricorsi. Ache in questa evoluzione, potremo dare le indicazioni necessarie per prevenire o arginare tale reazione coattiva da parte dell’Ente comunale.

Ecco, qui di seguito, un modello tipo di richiesta.
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Assegno di Divorzio: i nuovi criteri alla luce della Sentenza n. 18287 del 2018

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno riassunto e superato   il contrasto giurisprudenziale con la sentenza n. 18287 del 2018 che ha chiarito alcuni punti rilevanti sull’assegno di divorzio.

In primi, l’assegno di divorzio dovrà avere funzione assistenziale (per assenza incolpevole di mezzi di sostentamento), compensativa e perequativa. Dovrà essere accertato e dimostrato in corso di procedimento soprattutto relativamente alla  disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale tramite l’esibizione dei  documenti fiscali dei redditi delle parti.

L’assegno divorzile sarà dovuto all’esito di un bilancio del ruolo personale dato alla famiglia stessa. L’assegno potrà essere sempre revisionato o escluso senza limiti di tempo in caso di modifica oggettiva delle condizioni che lo hanno determinato sempre in relazione alle conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare.