2019: ecco i bonus per ristrutturazioni edilizie, mobili, pannelli solari ed auto.

 

I caratteri sostanziali della manovra finanziaria sono, ormai delineati. Sono state ripristinate alcune agevolazioni per i cittadini piuttosto interessanti.

Ritornato l’Ecobonus, che trattasi nell’incentivo alla trasformazione energetica della propria abitazione. L’agevolazione che consente di detrarre dall’Irpef (cioè dalle imposte sui redditi personali) gran parte delle spese sostenute per rendere più efficienti gli edifici dal punto di vista energetico. Ciò vale per i pannelli solari sul tetto alle caldaie condensazione di classe A. In questo caso può scontare dalle tasse ben il 65% dell’esborso sostenuto. la spesa massima  è pari a 100mila euro (non per tutto) e la detrazione è divisa in un periodo di dieci anni.

Anche per i Condomini è previsto un ampio sconto pari al 6%. Se nel 2019 degli inquilini di un condominio faranno un grande intervento di riqualificazione energetica e spenderanno ben 110mila euro, avranno diritto a uno sconto fiscale di 6.500 euro all’anno per 10 anni, a partire dal 2020.

Resta la detrazione per la ristrutturazione edilizia (ad esempio per rifare il tetto, i terrazzi o la facciata). Se si tratta di lavori che non aumentano l’efficienza energetica, lo sconto fiscale è pari al 50% ed è calcolato su una spesa massima di 96mila euro così come per il Bonus Mobili per chi modifica l’arredo di casa o degli elettrodomestici purchè si passi a modelli a basso impatto ambientale e di classe energetica A+. Chiaramente, tale bonus è previsto a chi dimostri che è contestuale al rifacimento edilizio della propria abitazione.

Infine, è già stato ampiamente palesato il beneficio per chi dovesse acquistare auto ibride ed elettriche in cambio della rottamazione di auto altamente inquinanti.

  • Detrazione Irpef del 50% a favore dei soggetti privati che installano nelle abitazioni dispositivi per la ricarica elettrica dei veicoli;
  • Ecotassa sull’acquisto di auto di lusso e grandi Suv che emettono più di 160 grammi di CO2 per chilometro, parametrata su scaglioni di importo da 1.100 a 2.500 euro;
  • Incentivi per l’acquisto di autoveicoli nuovi con emissioni inquinanti inferiori a 70 g/Km (quindi sostanzialmente elettrici o ibridi), da 1.500 a 6.000 euro, che saranno scontati direttamente dal venditore;
  • Agevolazioni per l’acquisto di moto e scooter ibridi ed elettrici, con contributi fino a 3.000 euro.

 

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Il Contributo di Bonifica va pagato solo se c’è un beneficio. La Cassazione lo ha affermato con la sentenza n. 188\18.

Affrontiamo un argomento molto sentito ed attuale, soprattutto, in alcune zone, vedi il Territorio Aurunco, dove gli interventi di bonifica sono stati sospesi a causa dei problemi economici dell’Ente.

A dir poco innovativa è la pronuncia della Corte di Cassazione, segnatamente la  sentenza n. 188 del 10 ottobre 2018 , la quale ha avuto origine da una ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza. Veniva sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell’assunto di una norma regionale del 2003, in cui si affermava che il pagamento del contributo consortile di bonifica, fosse  dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario”.  L’impugnazione nascenva dall’esigenza giuridica di dimostrare la violazione di tale assunto rispetto al  secondo comma dell’articolo 119 della Costituzione della Repubblica italiana. La norma costituzionale violata era quella che impone alle regioni di concorrere alla legislazione fiscale“in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.

L’intervento della Consulta è stato estremamente chiarificatore: “Nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta,dell’attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione”.
La Consulta nella sentenza ha ribadito con intensità la natura tributaria dei contributi di bonifica. Relativamente alla normativa impugnata, secondo la Consulta, essa  consentiva  una iniqua equiparazione tra il ricadere dell’immobile nel perimetro consortile e l’inserimento di questo nel piano di classifica,  suddividendo  tra la quota del tributo dovuta per fini istituzionali e quella dovuta per i benefici ricevuti dal contribuente.

In poche parole, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in cui si insisteva sul dovere di contribuire anche in assenza di beneficio dell’utente. La prospettiva cambia dopo questa sentenza,  nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, sia dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”.

La Consulta con questa sentenza ha sancito che l tributo di bonifica si deve pagare solo se c’è un beneficio effettivo per il contribuente, derivante dall’attività di bonifica.

L’utente è assoggettabile alla contribuzione consortile se ne scaturisce un effettivo beneficio al proprio immobile\fondo grazie ad una costante e reale attività di bonifica.
Non solo: eventuali spese per il conseguimento dei fini istituzionali sostenute dal Consorzio di bonifica, in sé indipendenti dal beneficio del contribuente, sono recuperabili sotto la forma del tributo di bonifica, ma solo se inscindibilmente legate al beneficio e alla quota di tributo pagate come corrispettivo.

Su questa sentenza è intervenuta Confagricoltura Taranto, per la quale si tratta della “pietra tombale” su un’annosa vicenda, attorno alla quale si era sviluppato un cospicuo contenzioso: “La Corte – spiega il presidente Luca Lazzàro – ha sancito in modo inequivocabile quanto andavamo sostenendo da anni e cioè che non si poteva chiedere alle nostre aziende ricadenti nel perimetro dei consorzi di pagare un tributo di bonifica dal quale non ricevevano alcun beneficio. Il nesso beneficio-tributo è ora scolpito in una sentenza di cui anche il legislatore regionale pugliese, che sta rimettendo mano alla riforma in questi giorni, dovrà assolutamente tener conto”.

( parti tratte da https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia politica/2018/12/03/bonifica-non-c-e-tributo-senza-beneficio-per-il-contribuente/61020?ref=correlati)

Sostanzialmente ora i contribuenti potranno ricorrere avverso le richieste di pagamento dei Consorzi di Bonifica, allorquando, manchi un reale beneficio di bonifica, come è accaduto in alcune zone d’Italia ed in particolare nell’alto casertano\Territorio Aurunco.

Grazie a tale Sentenza,si dovrà solo dimostrare l’assenza di opere di bonifica e di funzionamento dell’Ente.

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