Vizi TARI (tassa sui rifiuti): ecco perché si può annullare

Non è raro che vengano imputate richieste di pagamento per anni precedenti della TASSA sui RIFIUTI (TARI). I Comuni non disdegnano di accertare ogni micro-ritardo dell’utente, spesso non corrispondendo un servizio parimenti adeguato (ma questo è un altro problema)

Ciò che ci interessa, in questa sede, è conoscere come è possibile impugnare una cartella di pagamento per omesso versamento TARI. Bene, nel caso che  la richesta di pagamento sia stata notificata al contribuente in seguito all’omesso versamento della TARI e si riferisca ad un precedente e propedeutico atto di accertamento,  recapitato allo stesso, l’agente della riscossione, o chi per esso: SI HA L’OBBLIGO  di dimostrare la regolare notifica dell’atto preventivo. In primis, tale incombenza puà essere accertata attraverso l’accesso che l’utente può fare presso l’Ufficio competente, in mancanza di riscontro, direttamente in giudizio.

Questa è la giurisprudenza indicativa, estremamente interessante,  della Commissione tributaria provinciale di Roma, con la sentenza n. 1072/39/18, depositata in segreteria il 15 gennaio successivo.

Il Concessionario ha l’onere di dimostrare (e non viceversa) la regolarità del precedente atto di accertamento, attraverso i mezzi previsti per la notifica. La definizione plastica è: “la cartella impugnata non è completa sotto il profilo motivazionale – posto che nel caso in cui la cartella esattoriale non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile”

Ecco cosa hanno sottolineato i Giudici romani in quella precisa procedura: “E’ fondato, invece, l’eccepito difetto di motivazione dell’atto impugnato, per omessa notifica dell’atto presupposto.

La società AMA S.p.a. non ha esibito la prova della rituale notifica dell’avviso di accertamento n. 1111006580 del 29.9.2011, notificato in data 28.11.2011, con raccomandata AR. N. 61033733359- 8, per compiuta giacenza.

Il giorno della notifica è stata immessa, nella cassetta postale dell’appellato, la comunicazione di avvenuto deposito della stessa presso il competente Ufficio Postale, ma non risulta inviata la relativa raccomandata.

La giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare che: La notificazione a mezzo posta, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la prova della spedizione di detta raccomandata” (Cass. n. 62642 del2017). Tenuto conto che il ricorrente contesta la notifica dell’atto presupposto n. TM1111006580 del 29-9.2011, la cartella impugnata non è completa sotto il profilo motivazionale – posto che nel caso in cui la cartella esattoriale non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile (Cass. n. 9799 del 2017) – né è stata rispettata la sequenza procedimentale ai fini della riscossione.

Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va accolto, la cartella impugnata annullata ed ogni altra questione assorbita”.