E’ tutto più chiaro sui parametri e scaglioni della possibilità concessa dalla Legge n. 145/2018 contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che introduce il cosiddetto “Saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali.
Ecco i parametri per aderire al “Saldo e stralcio” che riguarda le Persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica nei seguenti:
1- il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non superi 20 mila euro.
2- Alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, Rientrano nel “Saldo e stralcio” i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da:
• omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali;
• contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
La riduzione delle somme dovute sia a titolo di capitale che di interessi, secondo l’indicatore economico ISEE del nucleo familiare è suddiviso in tre scaglioni:
• 16% delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, con ISEE fino a 8.500 euro;
• 20% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrzione, con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
• 35% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrizione, con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
Una ulteriore distinzione vale per coloro che vivono una situazione di grave e comprovata difficoltà economica è confermata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione ed è previsto il pagamento di una quota pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione.
Ricordiamo che oltre alla riduzione degli importi dovuti, chi aderisce al “Saldo e stralcio” beneficerà anche dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.
Come previsto dal co. 190 dell’art.1 cit., ai fini di un corretto ed efficace “saldo e stralcio”, è necessario che il pagamento del debito venga effettuato:
a) in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
b) oppure in 5 rate così suddivise:
- 35% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2019;
- 20% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2020;
- 15% dell’importo dovuto entro il 31 luglio 2020;
- 15% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2021;
- il restante 15% entro il 31 luglio 2021.
Nelle situazioni più complesse, il suggerimento è rivolgersi preferibilmente a professionisti del settore commerciale o legale che hanno le giuste competenze.
Lo Studio Legale dell’Avv. Alberto Verrengia è aggiornato in tempo reale su ogni evoluzione normativa con garanzia di celerità, discrezione e efficacia comprovate.