Le molestie dei “Contratti” telefonici: la Cassazione condanna l’operatore per truffa.

Chi di noi, non ha dovuto subire, soprattutto, negli orari meno opportuni, le telefonate di società di servizi (telefonia, luce, gas ed altro), pronti a proporvi l’ultima allettante offerta.

Una pratica, questa, volta a ricevere dall’interlocutore una sorta di “nulla osta” per rifilare servizi, promozioni o pseudo contratti.

Vittime di questa assillante forma di marketing, sono le persone della terza età e cittadini che per varie motivazioni non hanno gli strumenti adatti per valutare o per rifiutare l’offerta.

Protagonisti di questa molestia telefonica, i call center delle società, spesso situate in paesi esteri e, spesso, promotori di offerte solo all’apparenza vantaggiose che celano contratti poco chiari.

Lo Studio Legale Verrengia è stato occupato più volte, in questi mesi, per la difesa di assistiti che si erano trovati sottoscrittori virtuali di nuove tariffe o servizi, con bollette lievitate in alto. Abbiamo adottato con successo una difesa volta a far risaltare i provvedimenti delle Autority (condanne milionarie alle società) e gli strumenti del Codice Civile sulla regolarità dei contratti.

Dal 18 settembre, però, un nuovo e potente strumento giurisprudenziale permetterà una difesa ancora più efficace: con la sentenza numero 42515/2017 del 18 settembre 2017, la II sezione penale della Corte di cassazione ha confermato la condanna di un operatore\dipendente  di una società di telefonia per il reato di truffa per aver imposto un contratto in tal modo.

Dunque, oltre alle condanne salate delle società tramite i procedimenti delle Autority, ecco confermarsi anche il reato penale in testa all’operatore che ha posto in essere l’abuso.

Il reato è a querela di parte ed è depositabile dopo l’aver avuto certezza (bolletta o fattura) della attivazione di un contratto non richiesto.

 

Violenza sulle donne: ecco la procedura giuridica contro gli Stalker

La violazione sulle donne, tra le varie normative, ha un antidoto giuridico estremamente efficace.

L’articolo 612 bis cp ne é il riferimento, comunemente definito Stalking e recita “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”.

Ricordando che la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

La procedura

È opportuno ricordare che delitto è punito a querela della persona offesa. I termini per la querela è di sei mesi. Inoltre, si procede di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992.

L’art. 8, L. 23.4.2009, n. 38 dispone che la vittima degli atti persecutori racconti i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, facendo   richiesta al questore di un ammonimento nei confronti dell’autore della condotta persecutoria. Il questore,  o un suo delegato di PS potranno ammonire l’autore dello stalking, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Dell’ammonimento viene redatto processo verbale, una copia del verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e una all’ammonito.  La ratio della procedura di ammonimento è quello di avvisare ed evitare  delle importanti conseguenze sotto il profilo penale:  infatti, se l’ammonito prosegue nella propria condotta persecutoria, andrà incontro  in primis al “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

Chiaramente, ulteriori azioni di molestia e violenza da parte dello stalker determineranno un intervento diretto delle Forze dell’ordine con sanzioni immediate ed estremamente decise.