Lo Studio Legale Verrengia è sempre dalla parte dei diritti e delle ragioni dei propri assistiti, con competenza ma anche chiarezza e affidabilità.
Lo Studio Legale Verrengia è sempre dalla parte dei diritti e delle ragioni dei propri assistiti, con competenza ma anche chiarezza e affidabilità.
La confusione normativa scaturita dall’emergenza COVID19 tra DPCM e normative varie, hanno reso molto complesso districarsi tra le evoluzioni giuridiche di questi mesi. Lo Studio Legale dell’Avv. Alberto Verrengia vuol semplificare questo compito anche in previsione della situazione difficile economica che si sta concretizzando. Mai come ora, conviene a molti debitori e creditori trovare un punto di incontro, per veder ridotta la propria morosità (debitori) e per poter godere di liquidità immediata (creditori).
Partiamo con la Legge n.27/2020 “Cura Italia” : all’art.54 ter. E’ possibile la sospensione per 6 mesi delle procedure esecutive di pignoramento immobiliare in tutto il territorio nazionale. Il decorso previsto è dal 29 aprile 2020 fino al 29 Ottobre 2020 e questo vale solo per prima casa – abitazione principale del debitore.
La Legge n.27/2020 “Cura Italia”: all’art.103 comma 6 ha previsto invece, la sospensione delle esecuzioni per rilascio (sfratti) fino al 01 settembre 2020 sia prima casa che immobili diversi dall’uso abitativo.
Ed ancora, ricordiamo che il D.L. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge 19 dicembre 2019 n°157, art.41 bis L’art.41 bis consente di rinegoziare il mutuo a condizioni migliori, anche se è in corso il pignoramento dell’immobile e la messa all’asta dello stesso. La richiesta è proponibile per un pignoramento eseguito tra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2019.
Le condizioni sono che non vi siano creditori intervenuti oltre al creditore procedente, di aver rimborsato almeno il 10% del capitale del credito originariamente finanziato e che il debito complessivo non deve essere superiore ad euro 250.000,00. Questo è un punto estremamente favorevole su cui vale la pena ragionare.
L’esperienza dello Studio Legale Verrengia rende tali tratative più rapide e convenienti.
Lo Studio Legale Verrengia, in queste settimana, ha affrontato con le Imprese, aziende ed esercizi commerciali assistiti una pianificazione delle strategie di ripresa e recupero dalla difficile situazione economica post-Covid19.
Un modello efficace e prudente per limitare perdite, saldare debiti e recuperare crediti al fine di riprendere con serenità l’attività commerciale e produttiva.
Una pianificazione che non può limitarsi alle ricognizioni patrimoniali e debitorie o una trattativa per ricercare accordi o transazioni, ma un modello che unisca piani di rientro con i contributi a sostegno delle PMI scaturite dai DPCM – emergenza Covid.
Solo così le Aziende avranno un quadro chiaro della propria situazione economica e progettare il futuro senza ansie e preoccupazioni.
Lo Studio Legale Verrengia su tale problematica è all’avanguardia, coordinando le esigenze giuridiche, giudiziarie, patrimoniali ed economiche.
Con l’evoluzione della tecnologia si presentano nuove problematiche e nuove dinamiche giuridiche. Il Web, ossia internet, ha un ruolo ormai fondamentale nella vita di ogni essere umano, ma talvolta può diventare anche un luogo ove si verificano gravi lesioni giuriche alla sfera personale, patrimoniale e sociale del cittadino.
Uno dei diritti più dibattuti è certamente il diritto all’Oblio che come ha ben definito il https://www.garanteprivacy.it: “si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l’obbligo per i titolari (se hanno “reso pubblici” i dati personali dell´interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia o riproduzione”
Sul primo punto il comma 2, ha previsto una proroga di ulteriori 15 giorni del termine entro il quale l’assicurazione opera in garanzia relativamente alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Il riferimento è per i contratti scaduti e non rinnovati e per quelli in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020.
Novità anche per la sospensione dei contratti RC Auto di cui all’art. 125 del D.L. Cura Italia, ove si sancisce che a richiesta dell’assicurato potranno essere sospesi, per il periodo richiesto dall’assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Tale periodo di sospensione opera dal giorno della richiesta sino al 31 Luglio 2020 senza penali, oneri o altro. E’ chiaro che il veicolo che gode di tale sospensione non potrà circolare, ma neanche essere parcheggiato in una strada pubblica o equiparata ex articolo 2054 del Codice Civile, per cui abbiate attenzione.
Ultima introduzione al decreto è, infine, un nuovo art. 54-ter al D.L. Cura Italia tratta della sospensione delle procedure esecutive immobiari sulla prima casa su tutto il territorio nazionale. Sono congelati tutti i pignoramenti immobiliari ex art. 555 cpc che riguardino l’immobile principale del debitore, ossia tutte le prime case.
Per ulteriori chiarimenti, lo Studio Legale Verrengia, ancorchè chiuso per la ricezione personale degli assistiti, prosegue nella sua continua attività di consulenza telefonica e telematica.
Ecco dei piccoli suggerimenti per non trovarsi impreparati quando, ci auguriamo presto, terminerà questa emergenza.
Sarà certamente il fronte economico quello più complesso da gestire e nulla meglio di un vedemecum di un Legale per affrontare quel momento.
Cercherò in base alle mie esperienze di indicare delle priorità nel saldo delle pendenze che resteranno insolute a causa di questa crisi.
Suggerisco intanto a tutti i miei assistiti e non di iniziare ad appuntarsi tutte le scadenze non saldate. Imposte, Affitti, Tasse, Luce, Gas, Bolli, rate, cartelle; fate un elenco preciso di ogni mancato versamento in questo periodo. Ciò servirà per avere, al termine del periodo di quarantena, un bilancio chiaro delle pendenze in corso e calcolare la disponibilità economica per iniziare il recupero.
Dopodichè sarà opportuno, dare precedenza ai debiti che hanno un margine di esecuzione più veloce (e stressante) o le aziende che potrebbero determinare maggior problemi alla vita quotidiana.
Chiarisco che i crediti degli Enti Pubblici non sono meno importanti di quelli privati. Hanno, però, dei tempi di esecuzione e recupero sicuramente più lenti, oltre al fatto che non procedono con forme di stress individuale come continue telefonate, messaggi o nel caso di debiti locatizi, con situazioni di tensione con i propri locatari.
Ed ancora, se avete un mutuo prima casa accollato, verificate la convenienza di procedere alla sospensione semestrale. Non per tutte le posizione è conveniente aderire alla sospensione, poichè gli interessi non sono sospesi, nè ridotti totalmente. Pertanto, è opportuno farsi fare dal proprio Istituto Bancario uno preventivo\schema di sospensione mutuo per capirne gli effetti al termine.
Infine, il consiglio è di pianificare il tutto, ancor meglio se coadiuvati da professionisti del settore, Avvocati, Consulenti finanziari e Commercialisti.
Per tutti coloro che hanno subito gravi crisi economiche è possibile sospendere la rata del mutuo per la prima casa. Il Decreto del Governo permette, in alcuni casi, tale opzione. Vediamo chi sono i beneficiari e i motivi.
Possono usufruire del provvedimento: i lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi (: a lavoratori dipendenti, collaboratori, parasubordinati, liberi professionisti e Partite Iva). Non c’è un limite di reddito determinato dall’Isee, come ribadito ai media dal ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità Elena Bonetti, che ha aggiunto: “La sospensione della rata del mutuo è stata applicata per 9 mesi anche ai cassintegrati”.
Nel Provvedimento dell’Esecutivo c’è un preciso elenco:
a) cessazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (insomma, se si è perso il posto di lavoro per motivi legati dell’emergenza sanitaria)
b) cassa integrazione superiore ai 30 giorni;
c) cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
d) morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile oltre l’80; per i lavoratori autonomi,
e) Per gli autonomi, la riduzione del fatturato di oltre il 33% dal 21/2/2020.
Tale agevolazione vale per i mutui per la prima casa, con un valore dell’abitazione fino a 250 mila euro. A sostegno di tale provvedimento sarà utilizzato il cosiddetto Fondo Gasparrini, cioè il fondo di solidarietà per i mutui prima casa. È uno strumento già esistente (rafforzato di un finanziamento ad hoc da 500 milioni) gestito dalla Consap (la Concessionaria servizi assicurativi pubblici, controllata al 100% dal ministero dell’economia). E’ da evidenziare che la sospensione varrà parzialmente per gli interessi che saranno coperti solo al 50% dal Fondo che decorrerano ugualmente.
Pittusto vaga, ad oggi, è l’indicazione della documentazione che si dovrà presentare in Banca per la richiesta di sospensione del mutuo. Sicuramente sono previste le autocertificazioni con le attestazioni di riduzione del fatturato. Successivamente alla richiesta del cliente, la Banca dovrà chiedere nulla osta alla CONSAP.
Il Studio Legale Verrengia – Avv- Alberto Verrengia – darà maggiori chiarimenti a chi lo necessitasse oltre ad ogni attività per attivare la sospensione.

Particolarmente rilevante è la recentissima Sentenza n. 1082 del 20 gennaio 2020 in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino troppo onerosa.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che se per i beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile oppure costosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall’art. 130, comma 2, cod. consumo il diritto di agire per il solo risarcimento del danno
Tale diritto è attribuitogli da altre norme dell’ordinamento, secondo quanto disposto dall’art. 135, comma 2, del cod. consumo. Questa decisione si allinea fine di garantire al medesimo consumatore uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999.
Pertanto, nel caso di oggetto acquistato e difettoso, il consumatore potrà sempre agire, nel caso più estremo, per il risarcimento del danno.
Lo Studio Legale Verrengia – Avv. Alberto Verrengia – sono accanto ai diritti dei consumatori da anni con procedure, conciliazioni e mediazioni.
Giungono nelle case dei contribuenti, in questo periodo, gli avvisi di accertamento per omessa denuncia e relativo omesso\parziale versamento del Tributo TASI\IMU per l’anno 2014.
E’ bene dare un chiarimento: Il 31/12/2019 era la data ultima per la notifica degli avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento IMU per l’anno d’imposta 2014. Invece, attenzione per il termine per l’emissione degli avvisi di accertamento per omessa denuncia poiché il termine è fissato per il 31 Dicembre 2020 poichè per tutte le variazioni intervenute durante l’anno 2014, i contribuenti erano tenuti alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno del 2015.
Per ulteriori chiarimenti l’Avv. Alberto Verrengia e lo Studio Legale Verrengia sono a disposizione.
Lo Studio Legale Verrengia sta acquisendo, in anteprima, le competenze giuridiche sulle evoluzioni normative della trasformazione sociale relativamente alle nuove energie. Il mercato delle auto elettriche è in forte espansione, così come la capacità di autoproduzione dell’energia tramite i pannelli solari. Il diritto è la giurisprudenza inseguono con fatica queste rapide trasformazioni. Ora ciò che più interessa è, sicuramente, la mobilità elettrica per auto sia full che plug-in.
Per favorire lo sviluppo di questa mobilità sostenibile e avere “un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico” entro la fine del 2020, il Decreto Legge 257/2016 ha stabilito che gli edifici di nuova costruzione, con almeno 10 unità abitative, debbano essere predisposti per l’installazione di colonnine di ricarica in numero non inferiore al 20% dei posti disponibili. Per gli edifici non residenziali con superficie utile di almeno 500 metri quadri, invece, deve poter essere installata una colonnina per ciascun posto auto.
Il grande interrogativo è, soprattutto, per le unità condominiali che dovranno gestire le strutture di ricarica elettrica attraverso una gestione condivisa. In realtà se si dispone di un box privato e si vuol installare una colonnina per la ricarica del tuo veicolo elettrico si necessita solamente una comunicazione all’amministratore, il quale dovrà solamente accertarsi della regolarità della richiesta e della salvaguardia di tutti i condomini. Più complessa è, invece, la procedura affinchè siano accertate tutte le procedure per la sicurezza, ma su questo si necessita di spiegazioni accurate. Gli interventi negli spazi privati del condominio non necessitano di particolari autorizzazioni e possono essere eseguiti liberamente, purché rispettino norme e requisiti di sicurezza. Dunque, non ci sono grandi problematiche nella installazione di una “colonnina” elettrica privata se si è forniti di spazio proprio. Diverso è se questo spazio è condominiale, ossia in una area comune come un garage, parcheggio sotterraneo o cortile. In questo caso esistono procedure ben più complesse con domande formali, progetti da presentare all’Amministratore e all’Assemblea di Condominio.
L’accoglimento della richiesta necessita maggioranza semplice dei presenti (chiaramente in una assemblea con i millesimi necessari per la validità). Successivamente saranno valutate le suddivisione delle spese di montaggio e manutenzione.
Si apre, però, nel caso di accoglimento della richiesta di installazione condominiale un complesso problema: come verranno gestiti tempi e spazi di utilizzo delle colonnine comuni tra i condomini? Si rischia il sorgere di dispute continue.
Ecco che in questo caso la consulenza giuridica diventa indispensabile così come la istituzione di un apposito regolamento interno. Lo Studio Legale Verrengia e l’Avv. Alberto Verrengia hanno redatto dei regolamenti idonei per la regolamentazione dell’uso di tali punti di rifornimento.
Ricordiamo che nel caso di approvazione con maggioranza semplice, chi è contrario all’installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche in uno spazio comune dell’edificio è esentato dall’obbligo di contribuire alle spese. Tuttavia potrà sempre cambiare idea, e pagare in maniera retroattiva quanto dovuto, se in futuro deciderà di acquistare un’auto elettrica e la vorrà ricaricare comodamente da casa.
Dunque, l’invito a tutti gli Amministratori di Condominio, prima di avventurarsi nella gestione della condivisione condominiale delle ricariche elettriche, di istituire appositi regolamenti interni di utilizzo. Su questo punto l’avv. Alberto Verrengia potrà illustrare e formulare l’adeguato atto regolamentare per l’immobile condominiale in questione.