Sul primo punto il comma 2, ha previsto una proroga di ulteriori 15 giorni del termine entro il quale l’assicurazione opera in garanzia relativamente alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Il riferimento è per i contratti scaduti e non rinnovati e per quelli in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020.
Novità anche per la sospensione dei contratti RC Auto di cui all’art. 125 del D.L. Cura Italia, ove si sancisce che a richiesta dell’assicurato potranno essere sospesi, per il periodo richiesto dall’assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Tale periodo di sospensione opera dal giorno della richiesta sino al 31 Luglio 2020 senza penali, oneri o altro. E’ chiaro che il veicolo che gode di tale sospensione non potrà circolare, ma neanche essere parcheggiato in una strada pubblica o equiparata ex articolo 2054 del Codice Civile, per cui abbiate attenzione.
Ultima introduzione al decreto è, infine, un nuovo art. 54-ter al D.L. Cura Italia tratta della sospensione delle procedure esecutive immobiari sulla prima casa su tutto il territorio nazionale. Sono congelati tutti i pignoramenti immobiliari ex art. 555 cpc che riguardino l’immobile principale del debitore, ossia tutte le prime case.
Per ulteriori chiarimenti, lo Studio Legale Verrengia, ancorchè chiuso per la ricezione personale degli assistiti, prosegue nella sua continua attività di consulenza telefonica e telematica.