Il DopoVirus: consigli su come affrontare la situazione debitoria – Avv. Alberto Verrengia

Ecco dei piccoli suggerimenti per non trovarsi impreparati quando, ci auguriamo presto, terminerà questa emergenza.

Sarà certamente il fronte economico quello più complesso da gestire e nulla meglio di un vedemecum di un Legale per affrontare quel momento.

Cercherò in base alle mie esperienze di indicare delle priorità nel saldo delle pendenze che resteranno insolute a causa di questa crisi.

Suggerisco intanto a tutti i miei assistiti e non di iniziare ad appuntarsi tutte le scadenze non saldate. Imposte, Affitti, Tasse, Luce, Gas, Bolli, rate, cartelle;  fate un elenco preciso di ogni mancato versamento in questo periodo. Ciò servirà per avere, al termine del periodo di quarantena, un bilancio chiaro delle pendenze in corso e calcolare la disponibilità economica per iniziare il recupero.

Dopodichè sarà opportuno, dare precedenza ai debiti che hanno un margine di esecuzione più veloce (e stressante) o le aziende che potrebbero determinare maggior problemi alla vita quotidiana.

  1. In primis, recuperare tutti di debiti per i servizi primari privati con le società  di Luce e Gas. Ciò perchè si potrebbe andare incontro ad una interruzione della fornitura.
  2. Far seguire il saldo delle pendenze private per locazioni sia abitative che commerciali. E’ fondamentale, recuperare la fiducia con i propri locatori, i proprietari delle vostre abitazioni o negozi.
  3. Procedere, poi, al recupero dei debiti intercorsi con le società di finanziamento private ossia riprendere il pagamento delle rate di prestiti o mutui e ancor meglio con la consulenza di un Avvocato chiedere un piano di rientro per evitare l’accumularsi di importi non gestibili.
  4. Infine, procedere al saldo di tutte le pendenze pubbliche: Bollo, Acqua, TARI, TASI, IMU, IVA, IRPEF e finanziamenti con enti pubblici INPS, INPDAP ecc, chiaramente seguendo le indicazioni del Governo sul periodo di moratoria.

Chiarisco che i crediti degli Enti Pubblici non sono meno importanti di quelli privati. Hanno, però, dei tempi di esecuzione e recupero sicuramente più lenti, oltre al fatto che non procedono con forme di stress individuale come continue telefonate, messaggi o nel caso di debiti locatizi, con situazioni di tensione con i propri locatari.

Ed ancora, se avete un mutuo prima casa accollato, verificate la convenienza di procedere alla sospensione semestrale. Non per tutte le posizione è conveniente aderire alla sospensione, poichè gli interessi non sono sospesi, nè ridotti totalmente. Pertanto, è opportuno farsi fare dal proprio Istituto Bancario uno preventivo\schema di sospensione mutuo per capirne gli effetti al termine.

Infine, il consiglio è di pianificare il tutto, ancor meglio se coadiuvati da professionisti del settore, Avvocati, Consulenti finanziari e Commercialisti.

 

Bonus 600 €: ecco la procedura per richiederli (crisi Covid19)- Avv. Alberto Verrengia

Le Partite IVA che hanno accesso al contributo di sostegno causato dalle perdite economiche del COVID19 devono attenersi alla Circolare INPS n. 1381 del 26 marzo 2020 che  ha definito le modalità per richiedere il bonus di  600 euro .

Il poco incisivo Decreto Cura Italia è stato varato dal Governo e pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 ed ha previsto un bonus 600 euro per i lavoratori autonomi, i co.co.co., i lavoratori iscritti alla gestione separata e con partita IVA.

Gli articoli 27 e 28 ampliano la platea dei percettori anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali. Inoltre, possono fruire del bonus anche gli iscritti alla gestione AGO dell’INPS, come artigiani e commercianti.

LE PROCEDURE

(come da Circolare n. 1381  del 26 marzo 2020)

1) In Modalità ordinaria, qualora il cittadino sia munito di PIN dispositivo, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi;

2) Modalità semplificata, qualora il richiedente sia sprovvisto degli strumenti previsti per la procedura ordinaria, permettendo di inserire soltanto la prima parte del PIN (prime 8 cifre del PIN).

CHI POTRA’ RICHIEDERE IL BONUS

Possono accedere al contributo:

a) Liberi professionisti con partita IVA (iscritti alla gestione separata INPS) e co.co.co. Non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria;

b) Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

c) I lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Essi non devono essere titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente;

d) I lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

e) Lavoratori dello spettacolo ovvero che siano iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo. Devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e un reddito (da questo lavoro) non superiore a 50.000 euro. Gli stessi non devono essere titolari di pensione e infine non possono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

SONO ESCLUSI:

Professionisti e lavoratori autonomi iscritti ad altre casse di previdenza, come commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, architetti, ingegneri ecc.

COME RICHIEDERE IL BONUS di 600 €

1- Domanda ordinaria

  • PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

 

2 – Domanda Semplificata per i cittadini sprovvisti degli strumenti previsti dall’INPS per porre in essere la procedura ordinaria.

La modalità semplificata permette ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, inserendo soltanto la prima parte del PIN, (prime otto cifre) ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

Il PIN può essere richiesto tramite:

  • Il sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), -* oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per compilare e procedere all’invio della domanda online. Nel caso in cui, non tu riesca a ricevere, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, chiamando il Contact Center, esso dovrebbe procedere alla validazione della richiesta.

 

Sospensione Mutuo per COVID19: ecco come fare e chi può farlo – a cura dell’Avv. Alberto Verrengia

Per tutti coloro che hanno subito gravi crisi economiche è possibile sospendere la rata del mutuo per la prima casa. Il Decreto del Governo permette, in alcuni casi, tale opzione. Vediamo chi sono i beneficiari e i motivi.

1) Chi sono i possibili beneficiari?

Possono usufruire del provvedimento: i lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi (: a lavoratori dipendenti, collaboratori, parasubordinati, liberi professionisti e Partite Iva). Non c’è un limite di reddito determinato dall’Isee, come ribadito ai media dal ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità Elena Bonetti, che ha aggiunto: “La sospensione della rata del mutuo è stata applicata per 9 mesi anche ai cassintegrati”.

2) Quali sono i motivi per accedere alla sospensione?

Nel Provvedimento dell’Esecutivo c’è un preciso elenco:

a) cessazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (insomma, se si è perso il posto di lavoro per motivi legati dell’emergenza sanitaria)

b) cassa integrazione superiore ai 30 giorni;

c) cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;

d) morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile oltre l’80; per i lavoratori autonomi,

e) Per gli autonomi, la riduzione del fatturato di oltre il 33% dal 21/2/2020.

3) Quali tipi e di Mutuo\Finanziamento si possono sospendere?

Tale agevolazione vale per i mutui per la prima casa, con un valore dell’abitazione fino a 250 mila euro.   A sostegno di tale provvedimento sarà utilizzato il cosiddetto  Fondo Gasparrini, cioè il fondo di solidarietà per i mutui prima casa. È uno strumento già esistente (rafforzato di un finanziamento ad hoc da 500 milioni) gestito dalla Consap (la Concessionaria servizi assicurativi pubblici, controllata al 100% dal ministero dell’economia). E’ da evidenziare che la sospensione varrà parzialmente per gli interessi che saranno coperti solo al 50% dal Fondo che decorrerano ugualmente.

3) Per quanto tempo si potrà sospendere il pagamento?

La durata del provvedimento sarà di nove mesi, fino al dicembre 2020.

Pittusto vaga, ad oggi,  è l’indicazione della documentazione che si dovrà presentare in Banca per la richiesta di  sospensione del mutuo. Sicuramente sono previste le autocertificazioni con le attestazioni di riduzione del fatturato. Successivamente alla richiesta del cliente, la Banca dovrà chiedere nulla osta alla CONSAP.

Il Studio Legale Verrengia – Avv- Alberto Verrengia – darà maggiori chiarimenti a chi lo necessitasse oltre ad ogni attività per attivare la sospensione.

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Bene di consumo non riparabile\sostituibile: ora c’è il risarcimento del danno. (Cass. 1082\2020) – Avv. Alberto Verrengia

 

 

Particolarmente rilevante è la recentissima Sentenza n. 1082 del 20 gennaio 2020 in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino troppo onerosa.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che se per i beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile oppure costosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall’art. 130, comma 2, cod. consumo  il diritto di agire per il solo risarcimento del danno

Tale diritto è attribuitogli da altre norme dell’ordinamento, secondo quanto disposto dall’art. 135, comma 2, del cod. consumo. Questa decisione si allinea fine di garantire al medesimo consumatore uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999.

Pertanto, nel caso di oggetto acquistato e difettoso, il consumatore potrà sempre agire, nel caso più estremo, per il risarcimento del danno.

Lo Studio Legale Verrengia – Avv. Alberto Verrengia – sono accanto ai diritti dei consumatori da anni con procedure, conciliazioni e mediazioni.

Auto Elettriche e Condominio: normativa, regolamenti e diritto – Avv. Alberto Verrengia

Lo Studio Legale Verrengia sta acquisendo, in anteprima,  le competenze giuridiche sulle evoluzioni normative della trasformazione sociale relativamente alle nuove energie. Il mercato delle auto elettriche è in forte espansione, così come la capacità di autoproduzione dell’energia tramite i pannelli solari. Il diritto è la giurisprudenza inseguono con fatica queste rapide trasformazioni. Ora ciò che più interessa è, sicuramente, la mobilità elettrica per auto sia full che plug-in.

Per favorire lo sviluppo di questa mobilità sostenibile e avere “un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico” entro la fine del 2020, il Decreto Legge 257/2016 ha stabilito che gli edifici di nuova costruzione, con almeno 10 unità abitative, debbano essere predisposti per l’installazione di colonnine di ricarica in numero non inferiore al 20% dei posti disponibili. Per gli edifici non residenziali con superficie utile di almeno 500 metri quadri, invece, deve poter essere installata una colonnina per ciascun posto auto.

Il grande interrogativo è, soprattutto, per le unità condominiali che dovranno gestire le strutture di ricarica elettrica attraverso una gestione condivisa. In realtà se si dispone di un box privato e si vuol installare una colonnina per la ricarica del tuo veicolo elettrico si necessita solamente una comunicazione all’amministratore, il quale dovrà solamente accertarsi della regolarità della richiesta e della salvaguardia di tutti i condomini. Più complessa è, invece, la procedura affinchè siano accertate tutte le procedure per la sicurezza, ma su questo si necessita di spiegazioni accurate. Gli interventi negli spazi privati del condominio non necessitano di particolari autorizzazioni e possono essere eseguiti liberamente, purché rispettino norme e requisiti di sicurezza. Dunque, non ci sono grandi problematiche nella installazione di una “colonnina” elettrica privata se si è forniti di spazio proprio. Diverso è se questo spazio è condominiale, ossia in una area comune come un garage, parcheggio sotterraneo o cortile. In questo caso esistono procedure ben più complesse con domande formali, progetti da presentare all’Amministratore e all’Assemblea di Condominio.

L’accoglimento della richiesta necessita maggioranza semplice dei presenti (chiaramente in una assemblea con i millesimi necessari per la validità). Successivamente saranno valutate le suddivisione delle spese di montaggio e manutenzione.

Si apre, però, nel caso di accoglimento della richiesta di installazione condominiale un complesso problema: come verranno gestiti tempi e spazi di utilizzo delle colonnine comuni tra i condomini? Si rischia il sorgere di dispute continue.

Ecco che in questo caso la consulenza giuridica diventa indispensabile così come la istituzione di un apposito regolamento interno. Lo Studio Legale Verrengia e l’Avv. Alberto Verrengia hanno redatto dei regolamenti idonei per la regolamentazione dell’uso di tali punti di rifornimento.

Ricordiamo che nel caso di approvazione con maggioranza semplice, chi è contrario all’installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche in uno spazio comune dell’edificio è esentato dall’obbligo di contribuire alle spese. Tuttavia potrà sempre cambiare idea, e pagare in maniera retroattiva quanto dovuto, se in futuro deciderà di acquistare un’auto elettrica e la vorrà ricaricare comodamente da casa.

Dunque, l’invito a tutti gli Amministratori di Condominio, prima di avventurarsi nella gestione della condivisione condominiale delle ricariche elettriche, di istituire appositi regolamenti interni di utilizzo. Su questo punto l’avv. Alberto Verrengia potrà illustrare e formulare l’adeguato atto regolamentare per l’immobile condominiale in questione.

Colonnine elettriche e Condominio: normativa, regolamenti e diritto.

Lo Studio Legale Verrengia sta acquisendo, in anteprima,  le competenze giuridiche sulle evoluzioni normative della trasformazione sociale relativamente alle nuove energie. Il mercato delle auto elettriche è in forte espansione, così come la capacità di autoproduzione dell’energia tramite i pannelli solari. Il diritto è la giurisprudenza inseguono con fatica queste rapide trasformazioni. Ora ciò che più interessa è, sicuramente, la mobilità elettrica per auto sia full che plug-in.

Per favorire lo sviluppo di questa mobilità sostenibile e avere “un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico” entro la fine del 2020, il Decreto Legge 257/2016 ha stabilito che gli edifici di nuova costruzione, con almeno 10 unità abitative, debbano essere predisposti per l’installazione di colonnine di ricarica in numero non inferiore al 20% dei posti disponibili. Per gli edifici non residenziali con superficie utile di almeno 500 metri quadri, invece, deve poter essere installata una colonnina per ciascun posto auto.

Il grande interrogativo è, soprattutto, per le unità condominiali che dovranno gestire le strutture di ricarica elettrica attraverso una gestione condivisa. In realtà se si dispone di un box privato e si vuol installare una colonnina per la ricarica del tuo veicolo elettrico si necessita solamente una comunicazione all’amministratore, il quale dovrà solamente accertarsi della regolarità della richiesta e della salvaguardia di tutti i condomini. Più complessa è, invece, la procedura affinchè siano accertate tutte le procedure per la sicurezza, ma su questo si necessita di spiegazioni accurate. Gli interventi negli spazi privati del condominio non necessitano di particolari autorizzazioni e possono essere eseguiti liberamente, purché rispettino norme e requisiti di sicurezza. Dunque, non ci sono grandi problematiche nella installazione di una “colonnina” elettrica privata se si è forniti di spazio proprio. Diverso è se questo spazio è condominiale, ossia in una area comune come un garage, parcheggio sotterraneo o cortile. In questo caso esistono procedure ben più complesse con domande formali, progetti da presentare all’Amministratore e all’Assemblea di Condominio.

L’accoglimento della richiesta necessita maggioranza semplice dei presenti (chiaramente in una assemblea con i millesimi necessari per la validità). Successivamente saranno valutate le suddivisione delle spese di montaggio e manutenzione.

Si apre, però, nel caso di accoglimento della richiesta di installazione condominiale un complesso problema: come verranno gestiti tempi e spazi di utilizzo delle colonnine comuni tra i condomini? Si rischia il sorgere di dispute continue.

Ecco che in questo caso la consulenza giuridica diventa indispensabile così come la istituzione di un apposito regolamento interno. Lo Studio Legale Verrengia e l’Avv. Alberto Verrengia hanno redatto dei regolamenti idonei per la regolamentazione dell’uso di tali punti di rifornimento.

Ricordiamo che nel caso di approvazione con maggioranza semplice, chi è contrario all’installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche in uno spazio comune dell’edificio è esentato dall’obbligo di contribuire alle spese. Tuttavia potrà sempre cambiare idea, e pagare in maniera retroattiva quanto dovuto, se in futuro deciderà di acquistare un’auto elettrica e la vorrà ricaricare comodamente da casa.

Dunque, l’invito a tutti gli Amministratori di Condominio, prima di avventurarsi nella gestione della condivisione condominiale delle ricariche elettriche, di istituire appositi regolamenti interni di utilizzo. Su questo punto l’avv. Alberto Verrengia potrà illustrare e formulare l’adeguato atto regolamentare per l’immobile condominiale in questione.

 

 

 

La Prescrizione delle bollette dei consumi idrici scende a due anni: ecco come verificare – Avv. Alberto Verrengia

Una buona notizia per i contribuenti: dal 1° gennaio 2020, il termine di prescrizione delle bollette acqua si riduce a due anni rispetto ai precedenti cinque.

Uguale riduzione era già stata introdotta per le forniture elettriche dal 1° marzo 2018 e per quelle del GAS dal 1° gennaio 2019, in attuazione della Legge di Bilancio 2018. Pertanto tale termine ricomprenderà anche le bollette dell’acqua che scadono dopo il 1° gennaio 2020.

Ciò varrà anche per le bollette degli anni precedenti ma che verranno emesse successivamente a tale data. Chiaramente la prescrizione va eccepita.

L’Arera – Autorità di regolazione energia, reti e ambiente – ha disposto che i gestori, per trasparenza, dovranno emettere una fattura separata per comprendere gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni, oppure riportarli in bolletta attuale purché evidenzino queste voci in maniera chiara e comprensibile, distinguendole da quelle dei consumi più recenti.

Inoltre, i gestori emittenti dovranno indicare nella bolletta la possibilità di adire la prescrizione, evidenziare i conteggi dovuti  ed allegare un modello per sollevare l’illegittimità dell’emissione. Tale riforma comprende anche i conguagli.

Queste ottime decisioni furono prese nel 2018, ma entrano in vigore nel 2020.

Lo Studio Legale Verrengia resta a disposizione dei propri assistiti per ogni verifica e chiarimento in proposito.

 

Recupero crediti: la Cassazione dice basta alle persecuzioni telefoniche – Avv. Alberto Verrengia

Uno dei grandi incubi del nostro tempo sono le continue molestie telefoniche sia promozionali da parte di imprese ma anche persecutorie in caso di mancati versamenti.
Finalmente La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29292/2019  ha stabilito  che subissare il debitore di telefonate, integra gli estremi del reato di molestia ex art. 660 del codice penale. La privacy valore indelebile cui nessuno può violare anche nel caso di crediti o di azioni di recupero.
I giudici sono stati molto precisi nell’indicare che “appare indubbio che l’illiceità dell’azione posta in essere (…) è derivata dalla scelta, presumibilmente compiuta dalla governance aziendale, di ricorrere ad insistenti e pressanti iniziative finalizzate al recupero del credito, così anteponendo gli obiettivi di profitto al rispetto dell’altrui diritto al riposo ed a non essere disturbati, ciò che integra il biasimevole motivo richiesto dalla norma incriminatrice; il Tribunale, del resto, è esplicito nell’attestare, sul punto, che già l’elevata frequenza delle telefonate quotidiane risponde alla nozione di petulanza richiesta dalla disposizione applicata“.
Non è possibile tollerare una pressione psicologica, di invadenza familiare e di mancanza di rispetto che determina questo modus operandi messo in atto, spesso, da società di recupero crediti e dalle stesse aziende.
Dunque, la Suprema Corte ha consacrato che il reato di molestia e disturbo alle persone (il c.d. stalking telefonico) può aversi pur in presenza della legittima azione di recupero del credito, se la richiesta è volta con insistenza ad ottenere il pagamento di una fattura e si spinga fino al biasimevole motivo.

Questo è un buon motivo per difendersi da tali comportamenti illegitimi.

Da tempo, lo Studio Legale Verrengia e l’Avv. Alberto Verrengia ne hanno fatto una forte azione di sensibilizzazione e di impegno giudiziario.

Contenziosi per Luce e Gas: le rapidi e concrete soluzioni dell’ARERA – Avv. Alberto Verrengia

Il cruccio di molti cittadini sono le continue controversie che nascono con le società di fornitura di alcuni dei servizi primari come Acqua, Gas e Luce.

Esiste da tempo una possibilità in più per gli utenti: il Servizio Conciliazione che è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori

Lo Studio Legale Verrengia ne fa ampiamente uso e ne rende edotti gli assistiti per dare loro soluzioni più rapide e concrete. Tale forma di mediazione si realizza tramite  l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità.

Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione è gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line. Può essere effettuato personalmente o tramite delegato.

 

Infiltrazioni e danni condominiali: ecco le ultime evoluzioni giuridiche (Avv. Alberto Verrengia)

Le ultime evoluzioni normative sulle infiltrazioni ed i danni cagionati in ambito condominiale sono di particolare interesse. Ne faremo un sunto delle tre più interessanti per avere una idea chiara, ancorchè generale, della problematica:

1) Tribunale Napoli sez. VI, 19/03/2018, n.2703:

nel caso di infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare di copertura condominiale, di proprietà comune, che abbiano cagionato danni all’unità immobiliare sottostante, il condominio deve eliminare il problema  e  risarcire ai proprietari del danno patrimoniale e non patrimoniale (se provato).

 

2) Cassazione civile sez. VI, 04/04/2018, n.8393: 

per le infiltrazioni di acqua giungenti dal tetto di un immobile condominiale, la responsabilità non è solo del condominio (ex art. 2015 cc) ma anche dell’appartamento posto al di sopra di quello che subisce il danno per mancata manutenzione ordinaria.

 

3) Tribunale Genova sez. II, 14/01/2016, n.137: quando il lastrico solare è condominiale, l’obbligo di riparazione e manutenzione è pendente su tutti i condomini in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo