Uno dei grandi incubi del nostro tempo sono le continue molestie telefoniche sia promozionali da parte di imprese ma anche persecutorie in caso di mancati versamenti.
Finalmente La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29292/2019 ha stabilito che subissare il debitore di telefonate, integra gli estremi del reato di molestia ex art. 660 del codice penale. La privacy valore indelebile cui nessuno può violare anche nel caso di crediti o di azioni di recupero.
I giudici sono stati molto precisi nell’indicare che “appare indubbio che l’illiceità dell’azione posta in essere (…) è derivata dalla scelta, presumibilmente compiuta dalla governance aziendale, di ricorrere ad insistenti e pressanti iniziative finalizzate al recupero del credito, così anteponendo gli obiettivi di profitto al rispetto dell’altrui diritto al riposo ed a non essere disturbati, ciò che integra il biasimevole motivo richiesto dalla norma incriminatrice; il Tribunale, del resto, è esplicito nell’attestare, sul punto, che già l’elevata frequenza delle telefonate quotidiane risponde alla nozione di petulanza richiesta dalla disposizione applicata“.
Non è possibile tollerare una pressione psicologica, di invadenza familiare e di mancanza di rispetto che determina questo modus operandi messo in atto, spesso, da società di recupero crediti e dalle stesse aziende.
Dunque, la Suprema Corte ha consacrato che il reato di molestia e disturbo alle persone (il c.d. stalking telefonico) può aversi pur in presenza della legittima azione di recupero del credito, se la richiesta è volta con insistenza ad ottenere il pagamento di una fattura e si spinga fino al biasimevole motivo.
Questo è un buon motivo per difendersi da tali comportamenti illegitimi.
Da tempo, lo Studio Legale Verrengia e l’Avv. Alberto Verrengia ne hanno fatto una forte azione di sensibilizzazione e di impegno giudiziario.