Vento forte: ecco quando scatta il risarcimento danni e perchè è importante un parere legale.

Spesso capita che il vento possa causare dei danni. In molti si chiederanno: esistono delle responsabilità per un evento climatico di questo tipo?

La regola generale è: se il danno è scaturente da un oggetto, arbusto o altro proveniente da una proprietà privata o pubblica  procurando un danno ad un altro oggetto o ad una persona, il proprietario  o gestore è responsabile anche se non ha provocato il fatto e questo è stato determinato dal caso. Si parla, a riguardo, di responsabilità oggettiva.

Esistono, però, casistiche di escludibilità della responsabilità, quando il danno si è verificato per un evento imprevedibile e inevitabile, in questo caso,  la responsabilità non ricade su nessuno e il danneggiato non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Oggi ci interessa capire se il vento, rientra o no nel caso fortuito.

Generalmente il  vento forte non è un elemento totalmente imprevedibile; climaticamente bisogna attendersi nel corso di un anno solare che ci siano giornate di forte vento. Chiaramente ciò varia da zona a zona ( cfr la ventosa Trieste o la più mite Napoli )

Per chiarire meglio i limiti di questa casistica, una sentenza del Tribunale di Como ha ritenuto indicabili  nel caso fortuito le forti raffiche di vento con velocità compresa tra i 44 e i 67 km/h.  “Il caso fortuito che esclude la responsabilità del proprietario della cosa consiste in quell’evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale, che recide il nesso di causa tra il comportamento del custode e l’evento dannoso. Esso può dirsi integrato, tra le varie ipotesi, da forze incoercibili o imprevedibili della natura quali raffiche di vento di velocità e potenza eccezionali.”

La Corte di Cassazione si è, invece, regolata in maniera alterna, relativamente ai casi specifici. No al caso fortuito del danno provocato da ombrellone da spiaggia volato via durante delle forti folate di vento. Si al caso fortuito relativamente ad un sinistro occorso ad un automobilista che, per evitare un ramo caduto improvvisamente a causa del vento eccezionalmente forte, aveva urtato violentemente contro un albero  piantato pochi mesi prima.

Sicuramente più la forza del vento è quantificata è più possono sussistere gli elementi di esclusione della responsabilità.  Caso fortuito è ad esempio se “un forte vento di portata superiore ai 100 km/h, con riguardo al luogo costituiva un “evento raro” capace di abbattere un albero robusto e vitale e tale da non richiedere nessun intervento cautelativo di sradicamento e di essere causa immediata ed autonoma dell’incidente stradale”

Pertanto, non è facile stabilire a priori la risarcibilità di un danno causato da vento, ma bisogna valutare i seguenti aspetti:

  1. Portata dell’evento climatico (forza del vento)
  2. Tipologia del danno e di come è stato provocato
  3. Attenzione e manutenzione del gestore\proprietario rispetto all’elemento dannoso
  4. Comportamento del danneggiato
  5. Luogo di accadimento (non tutte le zone hanno lo stesso clima e dunque, vento)

Ecco perchè, prima di iniziare una azione giudiziaria, è bene consultarsi con un esperto serio e corretto, che possa dire sinceramente se esistono o meno i presupposti per una accoglibilità della procedura o almeno la percentuale di probabilità.

Lo Studio Verrengia saprà consigliarvi sempre con correttezza e trasparenza, se l’evento dannoso è meritevole di risarcimento danni e quali sono le probabilità di una pronuncia giudiziaria favorevole. L’assistito, per noi, merita sempre la massima sincerità per evitargli spese inutili.