TAR Campania: il Box auto non necessita assenso dei condomini.

Una sorprendente Sentenza del TAR Campania ha modificato decisamente la giurisprudenza in tema di costruzione di Box auto. Difatti non va più demolito lo stallo coperto in lamiera destinato a box per ricovero auto e non necessita più assenso degli altri condomini.

Ciò perché, nella causa oggetto di sentenza, il manufatto era stato realizzato da alcuni condomini nel cortile comune senza assenso e secondo il TAR, si configura solo un uso più intenso della cosa comune, senza alterare la destinazione d’uso; in questo caso l’opera risulta comunque di natura strettamente pertinenziale rispetto all’immobile di proprietà esclusiva.

Questo nuovo corso lo ha individuato  il TAR Campania con la sentenza n. 1309 depositata il 28 febbraio 2018. In poche parole, secondo i giudici amministrativi, il box auto, costruito da alcuni condomini nel cortile dell’edificio senza il previo assenso degli altri, può rimanere dov’è.

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Punti sulla patente: ecco il modulo per non perderli (cfr Cass. n. 9555 del 18 aprile 2018)

Fac simile per i dati conducente incerto (modulo – Fac simile)

Un nuovo e indirizzo giurisprudenziale sta cambiando l’approccio sulla violazione dell’articolo 126 bis del Codice della strada che obbliga il “multato” alla comunicazione dei dati del conducente, pena una seconda e salata sanzione.

La Seconda sezione civile di Cassazione, con ordinanza n. 9555 del 18 aprile 2018, ha confermato quanto era già stato sentenziato sia dinnanzi al Giudice di pace di Bari ed in secondo grado, dal Tribunale di Bari. Quest’ultimo aveva richiamato i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n.165/2008,  secondo cui occorre differenziare  la condotta di chi omette del tutto di comunicare alla P.A. le generalità del conducente del veicolo al momento dell’infrazione da quella di colui che invece comunichi l’esistenza di validi motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione dei dati richiesti.

Relativamente alla sentenza del  G.d.P. Bari n. 7244\08 e successivamente del Trib. Di Bari n. 4848\14, si era evidenziato che  la opponente  aveva tempestivamente comunicato alla Polizia di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida dell’autovettura di sua proprietà al momento dell’infrazione, a causa sia del notevole tempo trascorso tra l’infrazione e la notifica del verbale di accertamento (più di tre mesi), sia della circostanza che il veicolo era utilizzato oltre che da lei anche dal marito e dalle sue due figlie.

Da ciò l’intervento della Seconda sezione civile di Cassazione che con ordinanza n. 9555 del 18 aprile 2018, ha confermato che il tribunale, esercitando il proprio potere discrezionale di apprezzamento in fatto, aveva ritenuto di escludere la responsabilità della opponente specificando una sostanziale differenza tra la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente e chi invece dichiari in termini negativi o di impossibilità di comunicazione dei dati del conducente con motivazioni valutabili dall’organo giudicante.

In poche parole, ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi “si disinteressi della richiesta di comunicare i dati del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice di volta in volta, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità“.

Lo Studio Legale Verrengia ha formulato un modulo indicativo, integrabile, affinché possa essere utilizzato per questa seconda ipotesi (quando sussistano motivi fondanti).

 

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Buste paga più basse del contratto di lavoro? Imprese rischiano condanna penale.

Diritto del lavoro/Diritto Penale

La Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 25979/2018, ha affermato che i datori di lavoro che, costringendo i dipendenti ad accettare buste paga più basse, entrano in conflitto con i termini stabiliti dal contratto di lavoro siano punibili penalmente. Secondo i giudici, i reati di cui devono rispondere sia l’imprenditore sia la società, sulla base del decreto 231 del 2001, sono quelli di estorsione e del autoriciclaggio.
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Locazioni turistiche: disciplina giuridica e distinzioni

Per chi vive in luoghi a trazione turistica o per chi possiede seconde case in zone appetibili, il legislatore ha ben regolato la possibilità di locare\fittare tali immobili con regole contrattuali e fiscali peculiari.

Viene definito  “contratto casa vacanze”, quel rapporto a breve termine con motivazione turistica. Nello stesso  si regolano la durata della locazione; la disdetta del contratto, l’entità del canone, delle spese accessorie nonché del deposito cauzionale; l’utilizzo di spazi accessori, se esistenti (quali la cantina, l’autorimessa, il posto macchina ecc.). Ancora più breve è il cosiddetto  “contratto week-end” con cui si loca un immobile per un breve periodo (un fine-settimana o più). Anche in questo contratto vi sono la specifica menzione della finalità turistica del conduttore, la clausola sull’entità del canone e del deposito cauzionale nonché la pattuizione forfettaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas ecc.). Il conduttore è, inoltre, reso edotto che l’appartamento è sprovvisto di biancheria da bagno e da letto e che deve provvedere direttamente al riassetto quotidiano dell’abitazione (ciò, ad evitare che si ricada nella fattispecie dell’attività di affittacamere).

Dal punto di vista fiscale le “locazioni brevi” sono i contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari immobiliari. Dal l’1 giugno 2017 si applica in via opzionale la cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

Ricordiamo che anche per locazioni inferiori a 30 gg. SERVE SEMPRE UN CONTRATTO SCRITTO.
Diverso è dire che IL CONTRATTO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE OBBLIGATORIAMENTE SOLO SE IL SOGGIORNO E’ DI ALMENO 30 GG.
L’art. 1, c. 4 della Legge n. 431/1998 in combinato disposto con l’art. 13, c. 5, è il PRESUPPOSTO di questo Obbligo.

Ricapitoliamo:
a) LOCAZIONE TURISTICA LUNGA (“Contratto Casa Vacanze”):  incluse clausole su modalità di pagamento del canone, sua rivalutazione in corso di contratto e deposito cauzionale;
b) LOCAZIONE TURISTICA BREVE (“Contratto Brevi Vacanze”): non più di 15/30 giorni, incluse clausole sul recesso, sull’entità delle spese accessorie e su eventuali spazi accessori;
c) LOCAZIONE TURISTICA BREVISSIMA (“Contratto Week-End”): inclusa pattuizione forfetaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas, ecc.).

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Autovelox SS Formia: accolti i nostri ricorsi.

Ennesimo successo dello Studio Legale Verrengia  in tema di contravvenzioni ed autovelox, dopo le note vicende dell’apparecchiatura insistente sulla SS Domiziana nel Comune di Cellole.

Con sentenza del 27 Aprile 2018, il Giudice di Pace di Cassino, dott. Marraffino, ha accolto la nostra tesi sulla irregolarità dell’installazione dell’Autovelox presente lungo l’arteria Statale che conduce dalla Regione Campania nelle Regione Lazio, direzione Formia (prima del Centro Commerciale Panorama).

Nonostante la costituzione e la difesa del Comune di Minturno, il Giudice ha ritenuto fondate le doglianze presentate da questo studio ed ha pertanto annullato l’esosa sanzione amministrativa. Una vittoria per i cittadini troppo spesso vessati da mezzi di rilevazione automatica che non rispettano i requisiti di legge.

Inutile ricordare che i limiti di velocità vanno rispettati a prescindere, per tutelare la nostra e l’altrui incolumità. Altresì, anche i comuni che decidono di installare tali mezzi devono attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal Legislatore per far sì che la “prevenzione” non si trasformi in “vessazione economica”.

Un ringraziamento per l’impegno e la dedizione al p. Avv. Giuseppe Ardone.

 

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Ecco il nuovo Bonus per celibi, nubili, separati, vedovi e per chi assiste un disabile.

 

Finalmente un sostegno anche a chi non ha la fortuna di godere di una famiglia e che vuol assistere un diversamente abile.

Questi gli ultimi aggiornamenti che giungono dall’INPS a favore delle categorie svantaggiate.
E’ stata pubblicata in queste ore la circolare INPS che integra  le nuove modalità per gli assegni familiari e quelli di maternità presenti nella  Gazzetta Ufficiale sin dal 19 febbraio scorso.
Le novità si rivolgono ad avvantaggiare soprattutto le fasce deboli, ovvero i genitori single, i vedovi, i separati ma anche chi vuol accudire un disabile.
Gli importi
Vediamo nel dettaglio:  l’assegno familiare è pari ad Euro 142,85 euro erogati mensilmente per 13 mesi, con un importo complessivo pari a 1900,00 euro.
Per accedere a tale beneficio non bisogna superare un importo Isee di 8650 euro annui.
Non è sempre così:  se si è genitori single, vedovi, separati, celibi o nubili, l’importo Isee da non superare aumenta a 10,639 euro annui. Nel caso in cui invece in famiglia venga accudito un inabile, la soglia Isee si innalza ancora a 14,508 euro.
Nel caso in cui si verifichino entrambi i requisiti ( ovvero da soli con disabile da accudire) questo importo aumenta ancora fino a 15,476 euro.
La procedura
Chi dovesse godere dei requisiti per richiedere l’Assegno familiare può farlo entro 45 giorni prima delle due date fissate dall’Inps, ossia il 15 luglio 2018 e il 15 gennaio 2019.
La richiesta va fatta nelle sedi competenti: CAF, patronati, studi legali, studi commerciali e sarà rivolta al proprio Comune di residenza. 
Altre novità nell’ultima circolare, infine, sono relative ai Bonus per la maternità.
Per ulteriori chiarimenti è possibile chiedere informazioni allo Studio Legale Verrengia o al proprio Patronato\Caf di appartenenza.

Procedure estere, ecco le collaborazioni internazionali dello Studio Verrengia.

In un mondo globalizzato, dove economia, diritti e normative si intrecciano in una unica rete, i rapporti con operatori del diritto di altri Stati permette una più rapida soluzione di controversie di diritto internazionale, comparato, comunitario o affini.

Ecco perchè in questi anni, lo Studio Legale Verrengia ha costruito una fitta rete di rapporti e di collaborazioni con altri colleghi Avvocati residenti in paesi esteri.

Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Olanda, Marocco, Svezia, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Tunisia, Venezuela, Colombia, Russia, Ucraina, Armenia, Kazakistan, Sudafrica, Namibia, Argentina, Brasile, Panamà, USA, Cina e Australia. Questi sono alcuni dei paesi con cui il nostro studio ha possibilità di una fattiva collaborazione.

Anche per i paesi non in elenco, sarà possibile creare rapporti di collaborazione grazie al collegamento con reti di scambio giuridico internazionale.

In una Italia sempre più multietnica,  le esigenze di rapporti internazionali sono sempre più presenti ed utili.

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Successioni ereditarie: l’ampia offerta di servizi dello Studio Legale Verrengia

Le successioni ereditarie sono da sempre una materia complessa e delicata.

Si diramano in vari passaggi: i testamenti, le dichiarazioni di successione, le divisioni ereditarie e tanto altro.

Affrontare tali momenti coadiuvati da un pool esperto di legali è fondamentale per non avere  incertezze.

Lo Studio Verrengia si avvale di consulenti tecnici, di rapporti con efficienti Studi Notarili, di esperti del settore delle successioni, oltre che grandi capacità di mediazioni familiari nelle controversie ereditarie.

Farsi fare un preventivo scritto è facile per comprendere costi e tempistiche.

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Preventivo palese delle spese: la garanzia dello Studio Legale Verrengia

Dal 29 agosto è tornato ad essere obbligatorio per gli avvocati (e per tutti professionisti in genere) il preventivo scritto al momento del conferimento dell’incarico. E’ questa una delle novità di maggiore interesse emanate dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124  (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”).

Il preventivo scritto non è, però, una novità per lo Studio legale Verrengia che da anni lo ha reso un servizio a tutela della serenità e della trasparenza del proprio lavoro.

Una delle preoccupazioni più diffuse quando ci si reca da un Avvocato, è l’imprevedibilità delle spese legali nel corso dell’intero iter giudiziario che spesso aumentano con gli anni e diventano una fonte di insicurezza dell’utenza.

Questo non può capitare con la garanzia del Preventivo Palese messa in pratica dallo Studio Legale Verrengia.

A seguito della formulazione del quesito giuridico e della procedura da attivare, viene redatto, anche in diretta con la presenza del cliente, un preventivo scritto che conterrà la parte delle spese e degli onorari con, infine, l’ammontare complessivo, per l’intera causa.

Questa garanzia di trasparenza permetterà una valutazione immediata dei costi e della convenienza.

Lo Studio Legale Verrengia offre da anni questa forma di tutela della propria clientela nella consapevolezza della efficienza del proprio lavoro e nella sincerità nel formulare anche le possibilità  del risultato finale.

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Lavoro e Diritto: ecco la nuova procedura per cercare occupazione

L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)  ha emesso le indicazioni operative per il rilascio della ‘Dichiarazione di immediata disponibilità’ (DID) sul portale nazionale, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 150/2015.

Cos’è la DID? Essa è l’atto con cui una persona inoccupata si rivolge al servizio per l’impiego per chiedere aiuto ed informazioni e nel cercare un nuovo lavoro.

Dal 01 Dicembre 2017 il cittadino  è indicato “in ‘stato di disoccupazione’ solo se sia riscontrabile all’interno della SAP (Scheda anagrafico-professionale, ndr) l’identificativo univoco della DID, inserito a cura del coordinamento nazionale.

Ciò è regolato dall’articolo 19 del d.lgs. 150/2015 e specificato nella Circolare n. 1/2017 che recita: ” sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica” al sistema delle politiche del lavoro “la propria immediata disponibilità” a svolgere un’attività e la “partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

La Procedura:  il disoccupato presentando la DID il prenota un appuntamento presso un centro per l’impiego per analizzare punti di forza e debolezza e stipulare un patto di servizio personalizzato, trovando un percorso per l’inserimento nel mercato del lavoro, ciò è possibile anche per i lavoratori che hanno avuto una comunicazione di licenziamento.

Bisogna, dunque, “registrarsi all’area riservata inserendo username e password e selezionando ‘Dichiarazione di immediata disponibilità'” nell’apposito portale.

Procedura d’iscrizione:  il cittadino può registrarsi come disoccupato in tali modalità:

A. registrazione sul portale nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;

B. registrazione sul portale nazionale da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente nel rilascio della DID;

C. inserimento sui sistemi informativi del lavoro regionali, con trasmissione della DID tramite cooperazione applicativa al Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN).

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