Locazioni turistiche: disciplina giuridica e distinzioni

Per chi vive in luoghi a trazione turistica o per chi possiede seconde case in zone appetibili, il legislatore ha ben regolato la possibilità di locare\fittare tali immobili con regole contrattuali e fiscali peculiari.

Viene definito  “contratto casa vacanze”, quel rapporto a breve termine con motivazione turistica. Nello stesso  si regolano la durata della locazione; la disdetta del contratto, l’entità del canone, delle spese accessorie nonché del deposito cauzionale; l’utilizzo di spazi accessori, se esistenti (quali la cantina, l’autorimessa, il posto macchina ecc.). Ancora più breve è il cosiddetto  “contratto week-end” con cui si loca un immobile per un breve periodo (un fine-settimana o più). Anche in questo contratto vi sono la specifica menzione della finalità turistica del conduttore, la clausola sull’entità del canone e del deposito cauzionale nonché la pattuizione forfettaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas ecc.). Il conduttore è, inoltre, reso edotto che l’appartamento è sprovvisto di biancheria da bagno e da letto e che deve provvedere direttamente al riassetto quotidiano dell’abitazione (ciò, ad evitare che si ricada nella fattispecie dell’attività di affittacamere).

Dal punto di vista fiscale le “locazioni brevi” sono i contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari immobiliari. Dal l’1 giugno 2017 si applica in via opzionale la cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

Ricordiamo che anche per locazioni inferiori a 30 gg. SERVE SEMPRE UN CONTRATTO SCRITTO.
Diverso è dire che IL CONTRATTO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE OBBLIGATORIAMENTE SOLO SE IL SOGGIORNO E’ DI ALMENO 30 GG.
L’art. 1, c. 4 della Legge n. 431/1998 in combinato disposto con l’art. 13, c. 5, è il PRESUPPOSTO di questo Obbligo.

Ricapitoliamo:
a) LOCAZIONE TURISTICA LUNGA (“Contratto Casa Vacanze”):  incluse clausole su modalità di pagamento del canone, sua rivalutazione in corso di contratto e deposito cauzionale;
b) LOCAZIONE TURISTICA BREVE (“Contratto Brevi Vacanze”): non più di 15/30 giorni, incluse clausole sul recesso, sull’entità delle spese accessorie e su eventuali spazi accessori;
c) LOCAZIONE TURISTICA BREVISSIMA (“Contratto Week-End”): inclusa pattuizione forfetaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas, ecc.).

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