Buoni Postali: maggior rendimento dopo il 20esimo anno. Accolti i reclami dello Studio Legale Verrengia.

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In questi mesi, gli uffici postali stanno riconoscendo su indicazione della sede centrale, solo degli interessi parziali ai titolari dei Buoni Fruttiferi Postali di alcune serie, emessi a cavallo dei primi anni duemila, contravvendendo a quanto indicato a tergo degli stessi.

Sostanzialmente si liquidano interessi non conteggiando la reale quantificazione come prevista dallo schema sul retro e come confermato dalle decisioni dell’ABF per il calcolo degli interessi dal 21 al 30 anno.

Una linea generale che, però, lo Studio Legale Verrengia ha contestato, riuscendo a riaffermare il diritto dei consumatori.

Ad essere coinvolti sono i titoli della Serie Q, ma non solo, ai quali inizialmente non vengono riconosciute le condizioni indicate nel retro del BFP. Non viene applicato un rendimento sicuramente più remunerativo rispetto a quello che le Poste Italiane pretendono di quantificare.

Grazie ai reclami inviati dallo Studio Legale Verrengia ed a tutte le procedure successive, le strutture centrali di BancoPosta, oltre a quanto percepito nell’atto di riscossione, integrano gli importi con ulteriori assegni di rimborso.

L’Avv. Alberto Verrengia ha dichiarato: “. L‘aver accolto i nostri reclami in maniera totale ed aver riconosciuto interessi maggiorati, è stato un atto di trasparenza irrinunciabile da parte di BancoPosta

#accantoaivostridiritti

Buoni Postali: maggior rendimento dopo il 20esimo anno. Accolti i reclami dello Studio Legale Verrengia.

In questi mesi, gli uffici postali stanno riconoscendo su indicazione della sede centrale, solo degli interessi parziali ai titolari dei Buoni Fruttiferi Postali di alcune serie, emessi a cavallo dei primi anni duemila, contravvendendo a quanto indicato a tergo degli stessi.

Sostanzialmente si liquidano interessi non conteggiando la reale quantificazione come prevista dallo schema sul retro e come confermato dalle decisioni dell’ABF per il calcolo degli interessi dal 21 al 30 anno.

Una linea generale che, però, lo Studio Legale Verrengia ha contestato, riuscendo a riaffermare il diritto dei consumatori.

Ad essere coinvolti sono i titoli della Serie Q, ma non solo, ai quali inizialmente non vengono riconosciute le condizioni indicate nel retro del BFP. Non viene applicato un rendimento sicuramente più remunerativo rispetto a quello che le Poste Italiane pretendono di quantificare.

Grazie ai reclami inviati dallo Studio Legale Verrengia ed a tutte le procedure successive, le strutture centrali di BancoPosta, oltre a quanto percepito nell’atto di riscossione, integrano gli importi con ulteriori assegni di rimborso.

L’Avv. Alberto Verrengia ha dichiarato: “. L‘aver accolto i nostri reclami in maniera totale ed aver riconosciuto interessi maggiorati, è stato un atto di trasparenza irrinunciabile da parte di BancoPosta

#accantoaivostridiritti

Buoni Postali: rimborso del maggior rendimento degli interessi. Accolti i reclami dello Studio Legale Verrengia.

In questi mesi, gli uffici postali stanno riconoscendo su indicazione della sede centrale, ai titolari dei Buoni Fruttiferi Postali di alcune serie, emessi a cavallo dei primi anni duemila, solo degli interessi parziali contravvendendo a quanto indicato a tergo degli stessi.

Una linea generale che, però, lo Studio Legale Verrengia ha contestato, riuscendo a riaffermare il diritto dei consumatori.

Ad essere coinvolti sono i titoli della Serie Q, ma non solo, ai quali inizialmente non vengono riconosciute le condizioni indicate nel retro del BFP. Non viene applicato un rendimento sicuramente più remunerativo rispetto a quello che le Poste Italiane pretendono di quantificare.

Grazie ai reclami inviati dallo Studio Legale Verrengia ed a tutte le procedure successive, le strutture centrali di BancoPosta, oltre a quanto percepito nell’atto di riscossione, integrano gli importi con ulteriori assegni di rimborso.

L’Avv. Alberto Verrengia ha dichiarato: “. L‘aver accolto i nostri reclami in maniera totale ed aver riconosciuto interessi maggiorati, è stato un atto di trasparenza irrinunciabile da parte di BancoPosta

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Rottamazione Quater e Pace Fiscale 2023: ecco come migliaia di cittadini stanno risanando il proprio futuro.

Da pochi giorni è attiva la procedura di rottamazione, annullamento ed agevolazione fiscale a cui stanno aderendo migliaia di cittadini in tutta Italia, riscontrando un enorme beneficio per la propria posizione economica ma anche per una maggiore serenità per il futuro.

Si intende definizione agevolata dei debiti, i carichi affidati all’Agenzia delle entrate riscossione (ex Equitalia), nel periodo che va dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022. La Rottamazione-quater è disciplinata dall’art. 1, commi 231 – 252 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). A tale importante provvedimento, si aggrega lo stralcio debiti fino a 1.000 euro, disciplinato dai commi da 222 a 230 della manovra 2023. In pratica, l’ente di riscossione competente, alla data del 31 marzo 2023, annullerà in automatico i debiti affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2015 purché di importo non superiore a 1.000 euro.

Per un approfondimento della tematica, Vi invitiamo a consultare il seguente nostro link che illustra con chiarezza l’intera procedura.

https://studiolegaleverrengia.com/2023/01/21/rottamazione-quater-taglio-delle-cartelle-dal-2000-al-2022-avv-alberto-verrengia/

Sono già moltisssimi i contribuenti ad aver aderito alla domanda di rottamazione con un conseguente beneficio per il proprio futuro economico. Agevolazioni che abbracciano anche coloro che hanno subito pignoramenti o che hanno già aderito alle precedenti rottamazioni, ma senza completare il percorso di saldo dell’intero debito.

Per i debiti compresi nei termini della rottamazione, come ricorda l’Agenzia Riscossione, la definizione agevolata permette di mettersi in regola con lo Stato pagando in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, senza sanzioni, interessi di mora o aggio, così come per le multe.

Coloro che invece vogliono dilazionarli in 18 rate per un massimo di 5 anni le scadenze da rispettare saranno:

  • il 31 luglio 2023 per le prime due rate pari al 10% del totale dovuto.
  • Il 30 novembre 2023.

Le ulteriori 16 rate scadranno invece rispettivamente:

  • il 28 febbraio,
  • il 31 maggio,
  • il 31 luglio,
  • il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Per quanto concerne i metodi di pagamento, questi sono vari, si potrà pagare tramite: la domiciliazione sul conto corrente, tramite i moduli di pagamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, presso gli sportelli territoriali.

Lo Studio Legale Verrengia, con il suo competente staff, ha coadiuvato numerosi cittadini che stanno aderendo al beneficio, verificando anche un rinnovato ottimismo per un futuro più sereno e libero da debiti.

Green Pass: come lo si ottiene ed utilizza. Un Vademecum semplice – Avv. Alberto Verrengia

Sono ancora molte le incertezze sulla ricezione, utilizzo e possesso del cosiddetto Green Pass, in italiano  detto anche  “Certificazione  Verde Covid19”, necessario per poter partecipare ed accedere, a partire dal 6 agosto, a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive.

Una mole impressionante di informazioni hanno, però, confuso i cittadini. Ecco perché il sottoscritto ha creato un Vademecum molto semplice e lineare.

Cos’è il Green Pass

Il Green pass è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. Tale documento cartaceo o digitale è necessario in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Inoltre diverrà fondamentale per godere dei servizi di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.

Viaggi all’estero

Dal  1° luglio, la Certificazione verde COVID-19, è valida nei paesi dell’Unione Europea per poter transitare o recarsi in visita. Il  digital COVID certificate  è valido per i paesi dell’area Schengen.

Quando si ha diritto al Certificato verde\Green Pass?

Tale documentazione si ottiene nei seguenti casi: vaccinazione, test, guarigione (ossia la persona è stata vaccinata contro il COVID-19 o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita da COVID-19)

Come si ottiene fisicamente il Green Pass?

Il certificato si riceve tramite notifica emessa e rilasciata dal Ministero della Salute, via posta elettronica o SMS oppure scaricabile direttamente accedendo alle piattaforme digitali dedicate oppure con il sostegno di servizi che in seguito elencheremo per una consegna fisica diretta.

Ecco una ulteriore spiegazione che semplifica.

Nella compilazione della documentazione per la vaccinazione, si è trascritta la propria posta elettronica nel modulo. Pertanto, a seguito dell’inoculazione della dose, su tale indirizzo mail giungerà un messaggio di questo tenore:  “Ministero della Salute” (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it) o il messaggio SMS da “Min Salute“.

Nello specifico la Certificazione verde COVID-19 contiene un codice a barre bidimensionale (QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute per impedirne la falsificazione.

Forme di utilizzo e di possesso (digitale e cartaceo)

Il certificato può essere scaricato e conservato nel proprio cellulare e, dunque, mostrato se richiesto. Basterà che sia esibito il Codice QR che permetterà di risalire alla vostra posizione sanitaria sul Covid19. Il Green Pass potrà, però, essere anche stampato su carta per i meno pratici dei sistemi tecnologici e conservato nel portafoglio o borsa pronto all’uso.

L’autenticità e validità della certificazione sono verificate in Italia attraverso l’APP nazionale VerificaC19 (con limitazioni di registrazione per la privacy).

Ricordiamo che il certificato è gratuito e chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) o  è in difficoltà tecnica,  le Amministrazioni Comunali, Farmacie e le ASL (tramite il proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ) permettono stampa e recupero della propria Certificazione verde COVID-19.

Le piattaforme digitali per scaricare il Green Pass?

Sarà possibile visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso le seguenti piattaforme digitali: sul sito del governo tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie); scaricando AppImmuni: o App IO; presto anche dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.

Come si scarica il Green Pass?

Come abbiamo indicato, si può infatti scegliere tra canali digitali e canali fisici. La disponibilità della Certificazione viene comunicata tramite email o SMS (ai contatti indicati in fase di prestazione sanitaria: vaccinazione, test o guarigione) con un codice per scaricarla. Si dovrà trascrivere la tessera sanitaria (ultimi numeri), il codice, scegliere la lingua, digitare la parola di accesso che compare sulla schermata e cliccare sul pulsante che comparirà in basso. I Canali digitali sono : via APP Immuni, dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.

“App IO: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti dell’app IO (che già la usano o intendono scaricarla) che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio. Oppure tramite un sito dedicato, è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria Certificazione. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al SSN) e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.”

“Fascicolo sanitario elettronico, accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la propria Certificazione.”

Dunque, non è difficile recepire e possedere tale certificazione. Spesso i cittadini sono andati in confusione per la mole di informazioni, talvolta contrastanti.

Speriamo che tali spiegazioni siano state chiare e semplici.

Avv. Alberto Verrengia

Assegno unico figli 250 euro al mese: beneficiari, requisiti, erogazione ed importi – Avv. Alberto Verrengia

Il Governo Draghi ha individuato una nuova e decisa forma di assistenza al reddito per le famiglie italiane. Una sorta di assegno unico per ogni figlio fino ai 21 anni di età (e a partire dal settimo mese di gravidanza). Un provvedimento divenuto legge e che dovrebbe partire sin dal prossimo Luglio 2021.

Un sostegno che prevederà l’erogazione di un assegno mensile a tutte le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. Inoltre, l’assegno ha un valore massimo di 250 euro ed è composto da un valore fisso e uno variabile al variare del reddito complessivo della famiglia.

Vediamo i parametri fondamentali del “bonus”:

1- I beneficiari

riguarderà tutte le famiglie che hanno un figlio fino ai 21 anni a loro carico, le quali riceveranno fino a 250 euro al mese per ogni figlio con maggiorazioni per figli disabili fino al 30-50%. 

  • L’importo subirà modifiche in base all’Isee e sarà suddiviso in parti uguali tra i genitori. In caso di maggiore età potrà essere erogato direttamente nei confronti dei figli. 
  • L’assegno andrà a tutte le famiglie, comprese quelle incapienti, i lavoratori autonomi e le partite IVA che fino ad oggi erano escluse perchè i vari sostegni erano legati ad un contratto di lavoro dipendente o a detrazioni. 
  • In questo modo si avrà la cancellazione in un colpo solo di tutti gli altri sussidi: bonus bebè, detrazioni figli a carico, bonus mamma, assegni al nucleo familiare, ecc. ecc. 

2- I Requisiti

Dal settimo mese di gravidanza al compimento del 18° anno. L’importo verrà ridotto ma erogato fino ai 21 anni del figlio/a a carico del nucleo familiare. Questa possibilità sarà concessa nel caso in cui il figlio studi all’università, svolga il Servizio civile, abbia un lavoro a basso reddito, o sia disoccupato.

  • verrà riconosciuto a tutti i lavoratori che sono cittadini italiani e che hanno un reddito derivante da lavoro dipendente, autonomo o con partita IVA
  • l’assegno spetterà anche ai genitori single con figli a carico
  • per i soggetti che sono cittadini UE o Extra UE sarà necessario avere il permesso di soggiorno, versare l’IRPEF in Italia, vivere con i figli a carico in Italia, essere residente o esserlo stato in Italia per almeno due anni non continuativi ed avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di natura almeno biennale

3) L’Erogazione

L’assegno verrà erogato, con la stessa cifra, a entrambi i genitori in forma di credito d’imposta o come denaro. Se i genitori sono separati o divorziati l’assegno verrà erogato al genitore a cui è stato assegnato l’affidamento del figlio. Nel caso in cui il figlio sia maggiorenne potrà essere erogato direttamente a lui/lei. Questo bonus è cumulabile con il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza e anche con aiuti definiti dagli enti locali.

4) Gli Importi

L’assegno sarà mensile e potrà valere fino a 250 euro per ogni figlio/a a carico. Tutto varierà in base all’età del soggetto a carico e al reddito del nucleo familiare. A seconda dell’indicatore Isee verrà calcolato l’importo del bonus. La cifra sarà più alta se il figlio è disabile, se la madre ha meno di 21 anni, o se ci sono a carico altri due figli. Per i disabili, l’assegno verrà erogato anche oltre i 21 anni.

  • una quota fissa tra i 50 e i 100 euro;
  • una quota variabile in base all’Isee (quest’ultimo, se dovesse superare i 60 mila euro, annullerebbe la componente variabile);
  • l’assegno verrà maggiorato per i figli successivi al secondo e per quelli con disabilità (per questi, la maggiorazione dovrà essere tra il 30 e il 50%);
  • un altro requisito che inciderà sull’importo sarà l’età del figlio, a partire dai 18 fino ai 21 anni, il contributo sarà inferiore rispetto a quelli versato ai minorenni; tuttavia i figli, per continuare a ricevere l’assegno dopo la maggiore età, dovranno essere iscritti a percorsi di formazione scolastica, tirocini, o avere la disoccupazione.

In un calcolo medio una famiglia con ISEE sotto i trentamila Euro godrà mediamente € 161,00 per il figlio minore ed intorno ai € 97 per i figli tra i 18 e i 21 anni.

Avvocati: analisi, interventi e visite gratuite per gli iscritti alla Cassa Forense. Ecco le info – Studio Legale Verrengia

 

Gli Avvocati, iscritti alla Cassa Forense, godono di alcune agevolazioni. Questi diritti meritano adeguata pubblicità.

La classe forense può, dunque, godere di esenzioni per prestazioni mediche ed analisi. Vi riportiamo il comunicato che ha esteso la tutela. Sul sito di UNISALUTE e\o della CASSAFORENSE si possono anche verificare i centri convenzionati.

“Si comunica che Cassa Forense, a seguito di gara europea, ha stipulato con Unisalute S.p.A. la polizza sanitaria collettiva “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi”, in favore dei propri iscritti, valida dall’1.4.2019 al 31.3.2022. Tale polizza è automatica e gratuita per tutti gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a Cassa Forense alla data del 1.4.2019 e può essere estesa, con onere a carico dell’iscritto, a tutti i familiari conviventi, con limite di età fissato a 90 anni, previo pagamento di un premio annuo pari ad € 150,00 pro capite. Si precisa che possono aderire alla Tutela Sanitaria, con premio a proprio carico, anche i Pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi e i superstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità o indiretta), con possibilità di estensione della garanzia assicurativa per i rispettivi nuclei familiari, sempre con limite di età fissato a 90 anni e con il versamento del medesimo premio di € 150,00 pro capite. Rispetto al precedente Piano Sanitario base, si segnalano le seguenti integrazioni migliorative: 1) inserimento di ulteriori grandi interventi chirurgici in copertura; 2) aumento dell’importo della diaria giornaliera ad € 195,00 in caso di ricovero per i grandi interventi ed a € 170,00 per grave evento morboso e malattia oncologica; 3) incremento dei limiti di massimale relativi ai grandi interventi chirurgici; 4) aumento ad € 19.500,00 dei massimali della garanzia oncologica in assistenza indiretta per i ricoveri con intervento e ad € 14.500,00 per i ricoveri senza intervento; 5) inserimento della c.d. indennità di convalescenza, che prevede, a determinate condizioni, un indennizzo pari ad € 50,00 per ogni giorno successivo alle dimissioni dall’istituto di cura per un numero di giorni massimo pari a quello del ricovero; 6) inserimento nella polizza base di importanti prestazioni extra ospedaliere in precedenza ricomprese soltanto nella polizza integrativa; 7) inserimento nella polizza base di un Check-up annuale a carico della Compagnia; 8) garanzia sindrome metabolica. Testo integrale Polizza Sanitaria base”

 

 

http://www.cassaforense.it/polizze-cf/polizza-base-grandi-interventi-chirurgici-e-gravi-eventi-morbosi-e-polizze-integrative-a-e-b/

Banche: tasso di soglia Anti-usura, la Cassazione dalla parte dei cittadini – Studio Legale Verrengia

Nella eterna lotta tra cittadini e Banche, importante è sicuramente l’ultima presa di posizione della Cassazione Civile Sez. III 17 ottobre 2019 n. 26286.

Viene sancito che nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c. d. “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ.

La Sentenza ha ancora evidenziato che. “Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d’Italia non prevedano l’inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il “tasso soglia”. Infatti, poiché la Banca d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il “tasso soglia di mora” del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato – senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la “parte” corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, il “tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia” ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto)”.

Pertanto nella gestione dei rapporti bancari, l’apposizione di una clausola “di salvaguardia” per una l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. Nessun patto o clausola potrà baipassare tale  divieto legale di pattuire interessi usurari.  Nel caso di opposizione da parte del cliente, sarà la Banca a dover dimostrare di non aver violato tale divieto e tali soglie.

Lo Studio Legale Verrengia, da sempre, accanto ai diritti dei cittadini a più volte incassato importanti successi nella lotta contro le clausole vessatorie.

Pace Fiscale anche per il Bollo Auto: ecco le novità – Studio Legale Verrengia

 

Si spera, da anni, affinchè sia abolita o almeno ridotta l’odiosa tassa sulla proprietà delle autovetture il cosiddetto “Bollo”. Un passo in avanti si è avuto recentemente grazie alla  Sentenza n. 692 del 16 settembre 2019 con cui la Commissione Tributaria delle Marche ha dato ragione ad un contribuente sulla richiesta dell’amministrazione regionale di pagamento di un bollo del 2001.

Dunque, anche i Bolli rientrerebbero nella cosiddetta “pace fiscale“, il provvedimento con cui il precedente governo aveva stabilito il condono delle cartelle di importo inferiore a mille euro. Ricordiamo che tale condono non necessitava di impulso di parte, ma si attivava in autonomia.

Il decreto 119/2018, convertito con modifiche dalla legge n. 136/2018, stabilisce che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la definizione agevolata (la cosiddetta rottamazione) sono automaticamente annullati.

Insomma, le amministrazioni regionali devono procedere, secondo la Sentenza, all’annullamento delle debiti per tasse automobilistiche tra il 2000 ed il 2010.

Lo Studio Legale Verrengia è disponibile ad ogni chiarimento in merito, siamo sempre dalla parte dei cittadini e dei loro diritti.

(Avv. Alberto Verrengia)

https://www.quattroruote.it/news/burocrazia/2019/10/07/bollo_auto_condono_fino_a_1000_euro_dal_2000_al_2010.html

Enel condannata per mancata protezione messa a terra: ecco l’importante sentenza dello Studio Legale Verrengia

La Sentenza del Giudice di Pace di Sessa Aurunca n. 1052\17 ha aperto nuove prospettive sul risarcimento del danno per inadempimento contrattuale da parte dell’Enel nei confronti dei propri utenti. Ciò nel caso in cui si verifichino sovratensioni che vadano a danneggiare la apparecchiature elettroniche o strumentazioni digitali. In passato spesso la società dell’Energia Elettrica riusciva spesso ad evitare le condanne, presupponendo che esistevano i requisiti di Gestione della Qualità della manutenzione, di esonero delle responsabilità previste dal contratto di fornitura e di avviso dell’interruzione di energia elettrica.

Con questa Sentenza, l’Avv. Alberto Verrengia ha puntato sulla dimostrazione che tale esonero non esclude l’imputabilità quando sussiste la palese evidenza di una disfuzione della rete elettrica. Nel caso di specie, esistevano le clausole di esonero ed anche l’avviso di interruzione elettrica con appositi manifestini. Però, tali requisiti non hanno escluso a priori la possibilità che si possano verificare sovratensioni al momento del riattacco della fornitura. Nella causa in oggetto,  un importante locale di ristorazione aveva subito il danneggiamento di quasi tutti gli elettrodomestici. Alla richiesta del risarcimento del danno, l’Enel aveva risposto di non essere responsabile dell’evento dannoso, citando le clausole di esonero e i requisiti di Gestione della Qualità della manutenzione.

In corso di causa, è  stato dimostrato, invece, che il danno si è realizzato a causa della mancata protezione ed isolamento della messa a terra del Neutro locale e la precarietà del dispersore e che, pertanto, la responsabilità era in capo alla società convenuta che ha dovuto risarcire tutti i danni per inadempimento contrattuale ex art 1228 c.c.

Una sentenza utile e che apre prospettive sulla qualità per la mancata protezione ed isolamento della messa a terra.