La Prescrizione delle bollette dei consumi idrici scende a due anni: ecco come verificare – Avv. Alberto Verrengia

Una buona notizia per i contribuenti: dal 1° gennaio 2020, il termine di prescrizione delle bollette acqua si riduce a due anni rispetto ai precedenti cinque.

Uguale riduzione era già stata introdotta per le forniture elettriche dal 1° marzo 2018 e per quelle del GAS dal 1° gennaio 2019, in attuazione della Legge di Bilancio 2018. Pertanto tale termine ricomprenderà anche le bollette dell’acqua che scadono dopo il 1° gennaio 2020.

Ciò varrà anche per le bollette degli anni precedenti ma che verranno emesse successivamente a tale data. Chiaramente la prescrizione va eccepita.

L’Arera – Autorità di regolazione energia, reti e ambiente – ha disposto che i gestori, per trasparenza, dovranno emettere una fattura separata per comprendere gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni, oppure riportarli in bolletta attuale purché evidenzino queste voci in maniera chiara e comprensibile, distinguendole da quelle dei consumi più recenti.

Inoltre, i gestori emittenti dovranno indicare nella bolletta la possibilità di adire la prescrizione, evidenziare i conteggi dovuti  ed allegare un modello per sollevare l’illegittimità dell’emissione. Tale riforma comprende anche i conguagli.

Queste ottime decisioni furono prese nel 2018, ma entrano in vigore nel 2020.

Lo Studio Legale Verrengia resta a disposizione dei propri assistiti per ogni verifica e chiarimento in proposito.

 

Recupero crediti: la Cassazione dice basta alle persecuzioni telefoniche – Avv. Alberto Verrengia

Uno dei grandi incubi del nostro tempo sono le continue molestie telefoniche sia promozionali da parte di imprese ma anche persecutorie in caso di mancati versamenti.
Finalmente La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29292/2019  ha stabilito  che subissare il debitore di telefonate, integra gli estremi del reato di molestia ex art. 660 del codice penale. La privacy valore indelebile cui nessuno può violare anche nel caso di crediti o di azioni di recupero.
I giudici sono stati molto precisi nell’indicare che “appare indubbio che l’illiceità dell’azione posta in essere (…) è derivata dalla scelta, presumibilmente compiuta dalla governance aziendale, di ricorrere ad insistenti e pressanti iniziative finalizzate al recupero del credito, così anteponendo gli obiettivi di profitto al rispetto dell’altrui diritto al riposo ed a non essere disturbati, ciò che integra il biasimevole motivo richiesto dalla norma incriminatrice; il Tribunale, del resto, è esplicito nell’attestare, sul punto, che già l’elevata frequenza delle telefonate quotidiane risponde alla nozione di petulanza richiesta dalla disposizione applicata“.
Non è possibile tollerare una pressione psicologica, di invadenza familiare e di mancanza di rispetto che determina questo modus operandi messo in atto, spesso, da società di recupero crediti e dalle stesse aziende.
Dunque, la Suprema Corte ha consacrato che il reato di molestia e disturbo alle persone (il c.d. stalking telefonico) può aversi pur in presenza della legittima azione di recupero del credito, se la richiesta è volta con insistenza ad ottenere il pagamento di una fattura e si spinga fino al biasimevole motivo.

Questo è un buon motivo per difendersi da tali comportamenti illegitimi.

Da tempo, lo Studio Legale Verrengia e l’Avv. Alberto Verrengia ne hanno fatto una forte azione di sensibilizzazione e di impegno giudiziario.

Contenziosi per Luce e Gas: le rapidi e concrete soluzioni dell’ARERA – Avv. Alberto Verrengia

Il cruccio di molti cittadini sono le continue controversie che nascono con le società di fornitura di alcuni dei servizi primari come Acqua, Gas e Luce.

Esiste da tempo una possibilità in più per gli utenti: il Servizio Conciliazione che è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori

Lo Studio Legale Verrengia ne fa ampiamente uso e ne rende edotti gli assistiti per dare loro soluzioni più rapide e concrete. Tale forma di mediazione si realizza tramite  l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità.

Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione è gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line. Può essere effettuato personalmente o tramite delegato.

 

Chiarezza e correttezza sulle “Cause Temerarie”: ecco lo stile dello Studio Legale Verrengia.

Con la nuova normativa in tema di riforma del Processo Civile si sono ancor di più inasprite le penalità per le cosiddette “Cause o procedure temerarie“. Trattasi di azioni giudiziali senza fondamento giuridico fatte, spesso, a titolo dilatorio o talvolta a causa di una non palese chiarezza da parte del proprio Avvocato.

Bene, lo stile dello Studio Legale Verrengia, così come indicato dall’Avv. Alberto Verrengia, è quello di essere chiari, trasparenti e corretti con i propri assistiti. Ossia ogni qual volta ci si troverà dinanzi a possibili cause temerarie, sarà dovere esporre il rischi di tali azioni e le salate condanne alle spese all’esito del rigetto.

Questo impedirà di incorrere in azioni controproducenti e poter, dunque, instaurare strategie diverse per il raggiungimento degli obiettivi richiesti.

Lo stile dell’Avv. Alberto Verrengia è stato sempre apprezzato anche per tal motivo.

 

Avvocati: analisi, interventi e visite gratuite per gli iscritti alla Cassa Forense. Ecco le info – Studio Legale Verrengia

 

Gli Avvocati, iscritti alla Cassa Forense, godono di alcune agevolazioni. Questi diritti meritano adeguata pubblicità.

La classe forense può, dunque, godere di esenzioni per prestazioni mediche ed analisi. Vi riportiamo il comunicato che ha esteso la tutela. Sul sito di UNISALUTE e\o della CASSAFORENSE si possono anche verificare i centri convenzionati.

“Si comunica che Cassa Forense, a seguito di gara europea, ha stipulato con Unisalute S.p.A. la polizza sanitaria collettiva “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi”, in favore dei propri iscritti, valida dall’1.4.2019 al 31.3.2022. Tale polizza è automatica e gratuita per tutti gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a Cassa Forense alla data del 1.4.2019 e può essere estesa, con onere a carico dell’iscritto, a tutti i familiari conviventi, con limite di età fissato a 90 anni, previo pagamento di un premio annuo pari ad € 150,00 pro capite. Si precisa che possono aderire alla Tutela Sanitaria, con premio a proprio carico, anche i Pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi e i superstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità o indiretta), con possibilità di estensione della garanzia assicurativa per i rispettivi nuclei familiari, sempre con limite di età fissato a 90 anni e con il versamento del medesimo premio di € 150,00 pro capite. Rispetto al precedente Piano Sanitario base, si segnalano le seguenti integrazioni migliorative: 1) inserimento di ulteriori grandi interventi chirurgici in copertura; 2) aumento dell’importo della diaria giornaliera ad € 195,00 in caso di ricovero per i grandi interventi ed a € 170,00 per grave evento morboso e malattia oncologica; 3) incremento dei limiti di massimale relativi ai grandi interventi chirurgici; 4) aumento ad € 19.500,00 dei massimali della garanzia oncologica in assistenza indiretta per i ricoveri con intervento e ad € 14.500,00 per i ricoveri senza intervento; 5) inserimento della c.d. indennità di convalescenza, che prevede, a determinate condizioni, un indennizzo pari ad € 50,00 per ogni giorno successivo alle dimissioni dall’istituto di cura per un numero di giorni massimo pari a quello del ricovero; 6) inserimento nella polizza base di importanti prestazioni extra ospedaliere in precedenza ricomprese soltanto nella polizza integrativa; 7) inserimento nella polizza base di un Check-up annuale a carico della Compagnia; 8) garanzia sindrome metabolica. Testo integrale Polizza Sanitaria base”

 

 

http://www.cassaforense.it/polizze-cf/polizza-base-grandi-interventi-chirurgici-e-gravi-eventi-morbosi-e-polizze-integrative-a-e-b/

Multe per ZTL: da oggi possono essere annullate – Studio Legale Verrengia

La giurisprudenza prende posizione sugli usi ed (abusi) delle ZTL (zona a traffico limitato).

Il Giudice di Pace di Macerata ha annullato la contravvenzione per l’ingresso non autorizzato con varco attivo, poichè il segnale non era ben visibile.  Il Giudicante ha chiarito che gli 80 metri debbono essere sgombri da ostacoli , senza elementi che possano limitare il godimento visivo dell’automobilista. Dunque, finalmente si dà un freno all’uso indiscriminato delle contravvenzioni da ZTL per rimpinguare le casse comunali. Gli ottanta metri sono necessari, pertanto, per poter permettere all’automobilista di tornare indietro e ripensarci prima di addentrarsi nella zona vietata senza intralciare la circolazione.

Dunque, la sentenza n. 823\2019 del GdP di Macerata apre un “varco” importante per i diritti degli automobilisti. A sostegno, poi, è giunta la sentenza n. 1574 del 2019 del Giudice di Pace di Cosenza con cui gli 80 metri vanno conteggiati tra il cartello e le telecamere. Per essere più chiari, fra il cartello di avviso ed il “punto di non ritorno” delle telecamere devono esserci ottanta metri e che questi siano anche liberi da ostacoli ed ogni elemento di intralcio. Una Pronuncia ancora più garantista per i cittadini.

Due sentenze davvero importanti che hanno permesso agli automobilisti ricorrenti di veder riconosciuto l’annullamento delle sanzioni da violazione della Zona Traffico Limitato che ammontano a € 100,00 circa.

L’Avvocato Alberto Verrengia,  da sempre accanto ai diritti dei cittadini, negli anni, ha promosso e visto accolto numerosi ricorsi pilota contro sanzioni illegittime.

Accanto ai Cittadini, sempre.

Durante l’intervento creata fistola per errore: lo Studio Verrengia fa risarcire il paziente.

 

La responsabilità medica è una branca delicata e complessa. I parametri di responsabilità sono sempre più ristretti, soprattutto, con l’entrata in vigore delle nuove tabelle ministeriali. Laprofessionalità di un Legale sta nel saper valutare la fondatezza di una azione di responsabilità senza avventurarsi in speculazioni dannose per il proprio assistito.

Non è stato, però difficile per lo Studio Legale Verrengia e per l’Avv. Alberto Verrengia riuscire a dimostrare come una fistola vescico vaginale causata durante un intervento in laparoscopia, sia certamente ascrivibile ad una imperizia medica.

La giovane donna operata in un Nosocomio importante ha ricevuto un ampio risarcimento per i danni subiti all’apparato renale e all’uretere a causa della coagulazione. Dunque, una significativa sentenza a tutela dei pazienti relativamente agli interventi laparoscopoici e di isterectomia.

Sono numerosi i provvedimenti giudiziari favorevoli incassati dallo Studio Legale Verrengia in tema di responsabilità professionale, sempre con la massima umiltà e correttezza professionale.

Banche: tasso di soglia Anti-usura, la Cassazione dalla parte dei cittadini – Studio Legale Verrengia

Nella eterna lotta tra cittadini e Banche, importante è sicuramente l’ultima presa di posizione della Cassazione Civile Sez. III 17 ottobre 2019 n. 26286.

Viene sancito che nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c. d. “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ.

La Sentenza ha ancora evidenziato che. “Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d’Italia non prevedano l’inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il “tasso soglia”. Infatti, poiché la Banca d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il “tasso soglia di mora” del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato – senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la “parte” corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, il “tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia” ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto)”.

Pertanto nella gestione dei rapporti bancari, l’apposizione di una clausola “di salvaguardia” per una l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. Nessun patto o clausola potrà baipassare tale  divieto legale di pattuire interessi usurari.  Nel caso di opposizione da parte del cliente, sarà la Banca a dover dimostrare di non aver violato tale divieto e tali soglie.

Lo Studio Legale Verrengia, da sempre, accanto ai diritti dei cittadini a più volte incassato importanti successi nella lotta contro le clausole vessatorie.

Pace Fiscale anche per il Bollo Auto: ecco le novità – Studio Legale Verrengia

 

Si spera, da anni, affinchè sia abolita o almeno ridotta l’odiosa tassa sulla proprietà delle autovetture il cosiddetto “Bollo”. Un passo in avanti si è avuto recentemente grazie alla  Sentenza n. 692 del 16 settembre 2019 con cui la Commissione Tributaria delle Marche ha dato ragione ad un contribuente sulla richiesta dell’amministrazione regionale di pagamento di un bollo del 2001.

Dunque, anche i Bolli rientrerebbero nella cosiddetta “pace fiscale“, il provvedimento con cui il precedente governo aveva stabilito il condono delle cartelle di importo inferiore a mille euro. Ricordiamo che tale condono non necessitava di impulso di parte, ma si attivava in autonomia.

Il decreto 119/2018, convertito con modifiche dalla legge n. 136/2018, stabilisce che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la definizione agevolata (la cosiddetta rottamazione) sono automaticamente annullati.

Insomma, le amministrazioni regionali devono procedere, secondo la Sentenza, all’annullamento delle debiti per tasse automobilistiche tra il 2000 ed il 2010.

Lo Studio Legale Verrengia è disponibile ad ogni chiarimento in merito, siamo sempre dalla parte dei cittadini e dei loro diritti.

(Avv. Alberto Verrengia)

https://www.quattroruote.it/news/burocrazia/2019/10/07/bollo_auto_condono_fino_a_1000_euro_dal_2000_al_2010.html

Ritardi Trenitalia: fate valere sempre i vostri diritti – Studio Legale Avv. Alberto Verrengia

Non abbiate timore di far valere i propri diritti nel caso di disagi dovuti ai ritardi delle corse di Trenitalia. Esistono appositi rimborsi che qui di seguito vi riassumiamo:

In caso di ritardo in arrivo superiore ai 59 minuti Trenitalia ti corrisponde un’indennità pari al:

  • 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
  • 50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti;

L’indennità sarà corrisposta a tua scelta:

  • con un bonus per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto;
  • in contanti per pagamenti effettuati in contanti;
  • mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito

 

In caso di ritardo in arrivo dei treni FrecciarossaFrecciargento e Frecciabianca, compreso tra i 30 e i 59 minuti, Trenitalia ti riconosce come indennizzo un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto che potrà essere utilizzato entro 12 mesi per l’acquisto di un nuovo biglietto.

Nel caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto di corsa semplice, a tariffa 39, 39/AS e “biglietti globali misti”, è possibile chiedere un’indennità pari al:

  • 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti (tale indennità è riconosciuta per biglietti pari almeno a €16,00);
  • 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti (tale indennità è riconosciuta per biglietti pari almeno a €8,00).

La richiesta di indennità può essere inoltrata esclusivamente per biglietti in cui è indicata l’origine e la destinazione.

Per le richieste esistono apposito form nel sito di Trenitalia.