Disabilità (L. 104\92): ecco le nuove procedure che semplificano e agevolano l’acquisto di una Auto – Avv. Alberto Verrengia

Nel marasma della burocrazia italiana, finalmente uno spiraglio di luce per i diversamente abili.

Dal 18 Gennaio 2022 si è provveduto ad una semplificazione per l’acquisto dei mezzi di trasporto dei cittadini con patologie riconosciute dalla L. 104 del 1992 (invalidità civile). Resta saldo il principio dell’IVA al 4% anzichè al 22%, sia di auto nuove che usate o per l’importazione di macchine adattate allo scopo.

La novità riguarda il rapporto con il venditore: ora non occorre più consegnare al concessionario la copia del verbale di invalidità con l’indicazione delle agevolazioni normative, ora basta una autocertificazione.

Oltre all’autocertificazione, si necessita della fotocopia della patente speciale con gli adattamenti meccanici previsti per la guida e nella dichiarazione bisogna specificare che nei precedenti 4 anni non si è già beneficiato della medesima agevolazione. Nel caso in cui l’acquisto sia fatto da un Portatore di Handicap non munito di patente, resta salva la vecchia procedura con tanto di certificazione e verbale della Commissione Medica.

Ricordiamo che anche gli adattamenti della vettura per la guida sono agevolati dall’IVA al 4% (sempre se indicati nella patente speciale) sia su veicoli nuovi, usati che già in possesso.

L’opportunità di agevolazione IVA è quadriennale per il disabile o per un familiare che lo ha ufficialmente a carico. Si può anticipare l’acquisto prima dei 4 anni solo in caso di cancellazione al PRA del veicolo precedente (cfr incidente, demolizione, furto ecc).

Restano i limiti tecnici per l’acquisto di una auto con IVA agevolata per disabilità. Il motore della vettura non può superare 2000 cm3 di cilindrata per i benzina, 2800 cm3 per i diesel e le ibride, 150 KW per le auto elettriche.

Dal punto di vista fiscale, è opportuno sapere che in caso di vendita prima dei due anni dall’acquisto, si dovrà versare all’Erario la differenza dell’imposta non versata, tranne il caso che tale vendita non sia stata frutto della propria malattia invalidante (in tal caso, si dovrà attendere altri 4 anni per l’acquisto di una auto con IVA agevolata).

Nel caso di successione di una auto di un diversamente abile non va versata la differenza fiscale.

Infine, le agevolazioni valgono anche per le riparazioni e per i ricambi.

Studio Legale Verrengia, accanto ai Vostri Diritti.

Finalmente si potranno bloccare le telefonate moleste per vendita\pubblicità (Cellulare e fisso). Ecco le novità.

Finalmente si completa l’iter del cosiddetto Registro delle opposizioni, regolamentato dalla normativa pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2022 ed in vigore dal 13 aprile 2022. Tale regolamento sarà attivo dal 27 luglio 2022, giorno a partire dal quale i cittadini potranno iscrivere anche il numero del cellulare per non ricevere chiamate di telemarketing dei call center in gran parte indesiderate.

Si potrà, dunque, bloccare ogni contatto da parte di aziende che ci tartassano a tutte le ore sui telefoni fissi e mobili per promozioni, nuovi contratti o semplici informazioni. Per far ciò è possibile iscriversi ad un registro apposito per esercitare il cosiddetto diritto di opposizione: Il contraente può procedere all’iscrizione gratuita e così tutelare la propria privacy.

Tale adempimento potrà avvenire sia compilando un modulo presente presente sul sito del gestore del registro, sia telefonando dal numero che si vuol proteggere dalle molestie e iscrivere al registro delle opposizioni, sia a mezzo di Posta Elettronica con un modulo.

Tale iscrizione può essere effettuata direttamente dagli utenti.

Lo Studio Legale Verrengia è a disponibile per consigli, chiarimenti e\o coadiuvare a tale adempimento.

IMU-TASI: pagamento ad altro Comune per errore F24. Ecco cosa fare – Avv. Alberto Verrengia

Accade spesso che nei Comuni di mia appartenenza ossia Sessa Aurunca e Cellole (municipi confinanti), ci siano disguidi di versamento per cui dei pagamenti IMU\TASI sono inviati ad uno o all’altro ente per mera confusione di compilazione. Il nostro Studio Legale ha spesso affrontato tale problematica e ve ne dà un rapido sunto.

Quando si effettua un versamento IMU o TASI è bene verificare preliminarmente il codice tributo esatto. Non è raro, però, che il contribuente si accorga di avere erroneamente compilato il modello di versamento F24 attribuendo, ad esempio, errati codici tributo oppure distribuendo in modo errato l’imposta per i diversi immobili. Molto spesso si determinano confusione anche tra Enti limitrofi come il caso indicato. Tale errore può essere frutto dello stesso contribuente o di un mediatore professionale o dell’intermediario dell’Ufficio di pagamento (banca o posta).

Le due possibili controversie sono le seguenti:

  1. Delega compilata correttamente ma digitata erroneamente dall’operatore dell’intermediario finanziario (banca, posta o altro)
  2. Codice errato a monte dal contribuente o dal professionista delegato, nella stessa delega

Sul primo caso è intervenuta una nota dell’Agenzia delle Entrate  nel  11 dicembre 2014 che ha regolato la casistica: i contribuenti che hanno correttamente presentato le deleghe F24, da un punto di vista tributario, devono essere considerati a tutti gli effetti adempienti, anche in caso di errore di rendicontazione dell’intermediario della riscossione. Principio ribadito dalla Cassazione con Ordinanza n. 7154 del 26 marzo 2014 (la quietanza rilasciata dall’intermediario della riscossione, che attesta l’esatto versamento del modello F24, è idonea a liberare il contribuente dal debito tributario con il Fisco).

Su istanza del contribuente, gli Istituti bancari/uffici postali, DEVONO procedere alla rettifica della delega errata ed alla sua riproposizione nella forma corretta (punto 5 della Circolare MEF n. 2/DF del 13/12/2012 e Convenzione siglata tra l’Agenzia delle Entrate ed Intermediari della riscossione).
II tal modo l’intermediario provvede all’annullamento del modello F24 errato e ad inviarlo nuovamente con i dati corretti affinchè la somma sia riversata al Comune “giusto”.
Si precisa che nessun Ente può chiedere direttamente la correzione della delega, in quanto si tratta di un rapporto di tipo privatistico tra la banca/posta ed il contribuente.

Può accadere, però, che sia lo stesso utente ad aver indicato erroneamente il codice catastale del comune come nel caso di specie sopraindicato. Su tale confusione è intervenuto il Dipartimento delle Finanze, con la circolare 1/DF del 14 aprile 2016 ha chiarito che la disposizione del comma 722 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che prevede i riversamenti tra comuni in caso di errore del contribuente. La normativa indica che è possibile risolvere direttamente su segnalazione del debitore entro 180 giorni preferibilmente portando a conoscenza entrambi gli enti coinvolti. Inoltre, il riversamento al comune competente deve essere effettuato entro 180 giorni dal momento in cui il Comune che ha ricevuto il pagamento indebito ne è venuto a conoscenza. L’operazione, che a volte subisce ritardi per indisponibilità di somme  stanziate a tal fine, comporta l’adozione di una apposita DETERMINA dirigenziale che dispone il riversamento a favore del comune competente.

Tale problematica riguarda solo rapporti tra Comuni, molto più articolata se è un rapporto di indebito versamento tra Comune\Stato.
Ricordiamo che il contribuente deve inviare una comunicazione o recarsi in presenza sia al Comune competente sia al Comune incompetente (Circolare ministeriale 14/04/2016, n. 1/DF).

Elenchiamo quali sono gli elementi essenziali nella domanda di rettifica\storno\sgravio dal Comune che ha incassato erroneamente il pagamento:

1) generalità del contribuente

2) comune di reale appartenenza e destinatario del tributo

3) comune indebitamente beneficiario del versamento erroneo

4) l’importo versato

5) i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il rapporto fiscale

Pertanto, mai disperare per l’errore di imputazione municipale o immobiliare del pagamento IMU TASI. Capita e capiterà, ma ci sono le procedure per recuperare e risolvere la casistitica.

Avv. Alberto Verrengia

Locazione Turistica: caratteristiche e termini. Ecco come tutelarsi da rischi e danni.

Partiamo dal primo presupposto: la locazione turistica presenta delle caratteristiche peculiari e necessita di una formulazione accurata del contratto e degli accordi per evitare futuri contenziosi.

E’ importante farsi coadiuvare da giuristi per la compilazione del contratto di locazione turistica, denominabile anche affitto breve, poiché è un rapporto giuridico molto delicato e rischioso, forse anche più di una locazione ad uso abitativo o commerciale.

La brevità del rapporto ed il flusso continuo di conduttori\affittuari (molti dei quali sconosciuti) comportano possibili rischi sia per il rispetto delle clausole contrattuali ma anche e soprattutto nell’approccio al godimento del bene.

Chi domicilierà pochi giorni in un appartamento o villetta per motivi turistici, non avrà la medesima attenzione, rispetto e cura di un conduttore a lungo termine: questo è un dato di fatto.

Ecco perché, per evitare brutte sorprese, è importante non prendere sottogamba tale contratto con i modelli fac-simili generici, ma è fondamentale adoperare un modello completo che sia assemblato da un esperto, che lavori esclusivamente per l’immobile oggetto della locazione turistica  con tutti i servizi allegati allo stesso.

Si necessita una accurata regolamentazione, come ad esempio:

  • caratteristiche del bene (se c’è un giardino, piscina, solarium, terrazza, parcheggio, ecc),
  • la dislocazione geografica (distanze da centro città, dal mare, dagli impianti, vicinanza da trasporti pubblici),
  • i possibili pericoli dovuti alla caratteristica dell’immobile (avversità geologiche, accesso al bene, barriere architettoniche),
  • l’inizio e chiusura del rapporto contrattuale (limiti del godimento, orari, rilascio immobile, modalità di rilascio),
  • servizi interni: (acqua, gas, riscaldamento, esistenza di un servizio di ricambio biancheria ecc)
  • danni e situazioni impreviste (possibili danni materiali, orari per eventi, molestie a terzi ecc ) e tanto altro, poichè ogni locazione turistica ha caratteristiche diversificate.

Poi, esiste un altro rischio palese: il mancato pagamento completo della locazione.

Difatti, un luogo turistico è meta di cittadini provenienti da ogni parte del mondo, i quali nel caso di violazioni contrattuali potrebbero essere irraggiungibili o sanzionabili giuridicamente solo con procedure complesse e costose. Ecco perché sono fondamentali le GARANZIE preventive.

Per garanzie, si intendono non solo caparre economiche, ma anche forme di tutela per il riconoscimento del conduttore, di conoscenza del numero massimo degli occupanti, della tipologia di utilizzo dell’immobile da parte dei turisti.

Nei contratti turistici- affitto breve, il versamento del canone di locazione, spesso pagato in una soluzione unica, deve essere regolato in maniera impeccabile nei tempi, forme, valute e tanto altro.

Ora veniamo alle caratteristiche giuridiche del rapporto contrattuale.

Presupposto importante: gli immobili in locazione esclusivamente per finalità turistiche godono di una forma di contrattazione tra le parti libera, che si rifà alle norme del Codice Civile art. 1571 e seguenti.

Inoltre è importante ricordare che il Decreto Legislativo del 23 maggio 2011 è stato ha introdotto nel nostro ordinamento il “Codice del turismo”.

Caratteristiche fondamentali del “Contratto di Locazione per fini turistici ” è la forma scritta e l’indicazione del fine della locazione stessa.

La definizione generica di Immobili (case, appartamenti, villette, monolocali, baite ecc) per fini turistici non include alcune categorie come

  • villaggi turistici
  • affittacamere
  • campeggi
  • albergo
  • ostelli per la gioventù
  • motel

Tali  locazioni possono essere  lunghe ( ad esempio le cosiddette casa vacanze), brevi o brevissime e non hanno un vincolo di durata, restando tutto nelle disposizioni ed accordi tra le parti.

C’è, però, un termine che è rilevante: il termine dei 30 giorni.  Questo è il termine (massimo) per cui non si necessita la registrazione del contratto e la presentazione della comunicazione di inizio locazione

Unica eccezione: la Legge n. 311/2004 ha infatti previsto l’obbligo di presentazione di tale comunicazione (anche per contratti di durata inferiore ai 30 giorni) solo se alla stipula del contratto partecipano degli intermediari immobiliari (agenzie, mediatori ecc)

Diverso se invece la locazione supera il termine dei 30 giorni.

In questo caso quindi dovrete registrare il contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che:

  • la registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula
  • deve essere effettuata dal locatore
  • il pagamento riguarda l’imposta di bollo e l’imposta di registro con il modello F24

Ed infine si necessita la comunicazione di inizio locazione presso l’ufficio di Pubblica Sicurezza competente, entro le 48 ore successive alla stipula del contratto.

Dal punto di vista fiscale invece, è possibile sempre aderire alla Cedolare secca, mentre il pagamento della Tari, ovvero della tassa smaltimento rifiuti di cui, è disciplinata dal regolamento del proprio comune. Inoltre, se l’abitazione “uso vacanza” viene utilizzata soltanto in determinati periodi dell’anno, quindi solo per poche settimane o pochi mesi, a scopo di vacanza o altro, la tassa può essere pagata in forma ridotta.

Lo Studio Legale Verrengia predispone modelli di contratti di locazione per fini turistici esclusivi all’immobile per garantire i proprietari\locatori da ogni rischio plausibile e per un preciso ed accurato rapporto contrattuale scevro (nel possibile) da contenziosi e diatribe.

Finanziamento “Resto al Sud”: contributi per Giovani Imprenditori del meridione (50% a fondo perduto)

Tutto pronto per il Bando denominato “Resto al Sud ” introdotto dal Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91 che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali giovanili in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).

Il Contributo è destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni.

I requisiti

–    Abbiano la residenza in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (da mantenere per tutta la durata del finanziamento così come la sede legale ed operativa dell’impresa e della società)

–    Non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017

–    Non siano stati beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori agevolazioni a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità

–    Risultino  già  costituiti  successivamente  alla  data  del  21  giugno  2017  o  si costituiscano entro 60 giorni dalla data di concessione del finanziamento

–    Non abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (per tutta la durata del finanziamento), a pena di decadenza del provvedimento di concessione

–    (Per i liberi professionisti): non risultino titolari di partita IVA, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella per cui chiedono le agevolazioni

–    Impresa individuale o società anche cooperativa i cui soci abbiano i requisiti per almeno i due terzi (i soci privi di requisiti non devono avere rapporti di parentela con alcuno degli altri soggetti)

 Sono finanziabili

  • le attività di produzione industriale, artigianale, le attività di servizi e professionali, il commercio.

 Sono escluse

  • le attività agricole (ad eccezione della pesca e acquacoltura)
  • riparazione di autoveicoli e motocicli (ad eccezione dei codici attività

45.20 e 45.40.3)

  • attività immobiliari (ad eccezione del codice attività 68.20)

–    I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e dopo la costituzione della società

–    La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di concessione

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

–    Per le società ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un

massimo di 50.000 euro ciascuno con un tetto di 200.000 euro complessivi

–    Per le ditte individuali l’importo massimo del finanziamento è di 60.000 euro.

–    Oltre  al  finanziamento  è  previsto  un  bonus  di  15.000  euro  per  le  ditte individuali e di 10.000 euro per ciascun socio di società (fino a esaurimento fondi)

–    Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili ed è così articolato:

– 50% a fondo perduto

– 50% finanziamento bancario a tasso zero (garantito all’80% dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), da restituire entro 8 anni dalla concessione del finanziamento (le rate semestrali posticipate di pari importo partono dopo 24 mesi di preammortamento; dunque, durano 6 anni)

–    Sono ammissibili le seguenti spese (al netto dell’I.v.a.)

– Opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria (nel limite massimo del 30% del programma di spesa)

– Macchinari,  impianti  ed  attrezzature  nuovi  di  fabbrica,  programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione (TIC)

– Spese di gestione (capitale circolante), nella misura massima del 20% del programma di spesa, per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, maturati entro il termine di ultimazione del progetto imprenditoriale, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata

Non sono ammissibili le seguenti spese

– beni acquisiti in leasing

– beni di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario e dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado

– effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”

– relative a commesse interne, progettazione, consulenze e stipendi

– relative a macchinari, impianti e attrezzature usati

– notarili,  imposte,  tasse,  relative  all’acquisto  di  automezzi,  fatta eccezione per quelli strettamente necessari

– di importo unitario inferiore a euro 500,00

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

50% FINANZIAMENTO BANCARIO

–    In caso di esito positivo della valutazione, al fine di ottenere il Finanziamento bancario, il Soggetto richiedente è tenuto a presentare alla Banca copia della “Comunicazione di ammissione”.

–    La Banca si impegna a concludere la propria istruttoria di merito di credito entro 45 giorni dalla richiesta del Finanziamento bancario

–    Una volta deliberato il Finanziamento bancario, la Banca rilascia al Soggetto richiedente la “Comunicazione di esito di delibera” per attestare ad Invitalia l’avvenuta concessione del Finanziamento bancario. Questo   documento attestante l’avvenuta concessione del finanziamento bancario al soggetto beneficiario da parte della banca finanziatrice deve pervenire al soggetto gestore (invitalia) entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione di esito positivo della valutazione, pena la decadenza della domanda

–    Invitalia si impegna a comunicare alla Banca il Provvedimento di concessione, controfirmato dal Soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla data di ricezione della “Comunicazione di esito di delibera”

–    Il finanziamento bancario viene erogato dalla banca su un conto dedicato

50% CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

-ACCONTO-

–    L’erogazione  del  contributo  a  fondo  perduto  avviene  sul  conto  corrente dedicato su richiesta del soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a due. La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto può avvenire soltanto successivamente all’avvenuta erogazione del finanziamento bancario e deve riguardare almeno il cinquanta per cento del programma di spesa ed avviene mediante la presentazione di

– documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati

– una  dichiarazione  attestante  la  presenza  dei  beni  presso  l’unità produttiva

– documentazione attestante la disponibilità dei locali idonei all’attività garantita per un periodo pari almeno alla durata del finanziamento agevolato

– avanzamento contabile del programma d’investimento

– documentazione attestante l’avvenuta erogazione del finanziamento bancario

-SALDO-

–    La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell’agevolazione. L’erogazione avviene entro 60 giorni dalla richiesta

–    oltre alla documentazione di cui all’acconto occorre presentare

– la  documentazione  attestante  l’evidenza  dei  pagamenti  di  tutte  le spese relative al programma di spesa, i pagamenti dei titoli di spesa oggetto del programma di spesa, devono essere effettuati esclusivamente utilizzando il conto corrente dedicato alla realizzazione del programma, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura

– l’autocertificazione   attestante   il   possesso   di   licenze,   permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività.

–    L’erogazione  del  saldo  del  contributo  a  fondo  perduto  è  in  ogni  caso subordinata all’esito positivo del sopralluogo di monitoraggio degli investimenti realizzati e delle spese sostenute di cui al programma di spesa

SINTESI TEMPISTICA E TERMINI ESSENZIALI

–    i termini essenziali (A PENA DI REVOCA) di cui tenere conto sono i seguenti

  • La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro 24 mesi dal provvedimento di concessione
  • la     documentazione     attestante     l’avvenuta     concessione     del finanziamento bancario deve pervenire al Soggetto gestore entro 180 giorni
  • la  richiesta  di  saldo  del  contributo  a  fondo  perduto  (e  relativa documentazione) deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa (data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile).

Disponibili i fondi “Resto al Sud”: contributi per Giovani Imprenditori del meridione (50% a fondo perduto)- Avv. Alberto Verrengia

Tutto pronto per il Bando denominato “Resto al Sud ” introdotto dal Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91 che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali giovanili in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).

Il Contributo è destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni.

I requisiti

–    Abbiano la residenza in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (da mantenere per tutta la durata del finanziamento così come la sede legale ed operativa dell’impresa e della società)

–    Non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017

–    Non siano stati beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori agevolazioni a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità

–    Risultino  già  costituiti  successivamente  alla  data  del  21  giugno  2017  o  si costituiscano entro 60 giorni dalla data di concessione del finanziamento

–    Non abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (per tutta la durata del finanziamento), a pena di decadenza del provvedimento di concessione

–    (Per i liberi professionisti): non risultino titolari di partita IVA, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella per cui chiedono le agevolazioni

–    Impresa individuale o società anche cooperativa i cui soci abbiano i requisiti per almeno i due terzi (i soci privi di requisiti non devono avere rapporti di parentela con alcuno degli altri soggetti)

 Sono finanziabili

  • le attività di produzione industriale, artigianale, le attività di servizi e professionali, il commercio.

 Sono escluse

  • le attività agricole (ad eccezione della pesca e acquacoltura)
  • riparazione di autoveicoli e motocicli (ad eccezione dei codici attività

45.20 e 45.40.3)

  • attività immobiliari (ad eccezione del codice attività 68.20)

–    I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e dopo la costituzione della società

–    La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di concessione

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

–    Per le società ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un

massimo di 50.000 euro ciascuno con un tetto di 200.000 euro complessivi

–    Per le ditte individuali l’importo massimo del finanziamento è di 60.000 euro.

–    Oltre  al  finanziamento  è  previsto  un  bonus  di  15.000  euro  per  le  ditte individuali e di 10.000 euro per ciascun socio di società (fino a esaurimento fondi)

–    Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili ed è così articolato:

50% a fondo perduto

50% finanziamento bancario a tasso zero (garantito all’80% dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), da restituire entro 8 anni dalla concessione del finanziamento (le rate semestrali posticipate di pari importo partono dopo 24 mesi di preammortamento; dunque, durano 6 anni)

–    Sono ammissibili le seguenti spese (al netto dell’I.v.a.)

Opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria (nel limite massimo del 30% del programma di spesa)

Macchinari,  impianti  ed  attrezzature  nuovi  di  fabbrica,  programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione (TIC)

Spese di gestione (capitale circolante), nella misura massima del 20% del programma di spesa, per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, maturati entro il termine di ultimazione del progetto imprenditoriale, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata

Non sono ammissibili le seguenti spese

beni acquisiti in leasing

beni di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario e dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado

effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”

relative a commesse interne, progettazione, consulenze e stipendi

relative a macchinari, impianti e attrezzature usati

notarili,  imposte,  tasse,  relative  all’acquisto  di  automezzi,  fatta eccezione per quelli strettamente necessari

di importo unitario inferiore a euro 500,00

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

50% FINANZIAMENTO BANCARIO

–    In caso di esito positivo della valutazione, al fine di ottenere il Finanziamento bancario, il Soggetto richiedente è tenuto a presentare alla Banca copia della “Comunicazione di ammissione”.

–    La Banca si impegna a concludere la propria istruttoria di merito di credito entro 45 giorni dalla richiesta del Finanziamento bancario

–    Una volta deliberato il Finanziamento bancario, la Banca rilascia al Soggetto richiedente la “Comunicazione di esito di delibera” per attestare ad Invitalia l’avvenuta concessione del Finanziamento bancario. Questo   documento attestante l’avvenuta concessione del finanziamento bancario al soggetto beneficiario da parte della banca finanziatrice deve pervenire al soggetto gestore (invitalia) entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione di esito positivo della valutazione, pena la decadenza della domanda

–    Invitalia si impegna a comunicare alla Banca il Provvedimento di concessione, controfirmato dal Soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla data di ricezione della “Comunicazione di esito di delibera”

–    Il finanziamento bancario viene erogato dalla banca su un conto dedicato

50% CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

-ACCONTO-

–    L’erogazione  del  contributo  a  fondo  perduto  avviene  sul  conto  corrente dedicato su richiesta del soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a due. La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto può avvenire soltanto successivamente all’avvenuta erogazione del finanziamento bancario e deve riguardare almeno il cinquanta per cento del programma di spesa ed avviene mediante la presentazione di

documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati

una  dichiarazione  attestante  la  presenza  dei  beni  presso  l’unità produttiva

documentazione attestante la disponibilità dei locali idonei all’attività garantita per un periodo pari almeno alla durata del finanziamento agevolato

avanzamento contabile del programma d’investimento

documentazione attestante l’avvenuta erogazione del finanziamento bancario

-SALDO-

–    La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell’agevolazione. L’erogazione avviene entro 60 giorni dalla richiesta

–    oltre alla documentazione di cui all’acconto occorre presentare

la  documentazione  attestante  l’evidenza  dei  pagamenti  di  tutte  le spese relative al programma di spesa, i pagamenti dei titoli di spesa oggetto del programma di spesa, devono essere effettuati esclusivamente utilizzando il conto corrente dedicato alla realizzazione del programma, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura

l’autocertificazione   attestante   il   possesso   di   licenze,   permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività.

–    L’erogazione  del  saldo  del  contributo  a  fondo  perduto  è  in  ogni  caso subordinata all’esito positivo del sopralluogo di monitoraggio degli investimenti realizzati e delle spese sostenute di cui al programma di spesa

SINTESI TEMPISTICA E TERMINI ESSENZIALI

–    i termini essenziali (A PENA DI REVOCA) di cui tenere conto sono i seguenti

  • La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro 24 mesi dal provvedimento di concessione
  • la     documentazione     attestante     l’avvenuta     concessione     del finanziamento bancario deve pervenire al Soggetto gestore entro 180 giorni
  • la  richiesta  di  saldo  del  contributo  a  fondo  perduto  (e  relativa documentazione) deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa (data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile).

Ulteriori chiarimenti sono disponibili direttamente con i nostri collaboratori.

Dunque, è una opportunità storica per chi sogna e crede nella possibilità di sviluppare una propria impresa nel bellissimo meridione d’Italia. Ancor più, con una così ampia quota a Fondo Perduto.

Lo Studio Legale Verrengia è coadiuvato tra i maggiori esperti della Regione Campania e del meridione d’Italia nel settore dei – finanziamenti agevolati regionali, nazionali ed europei –.

La garanzia di trasparenza, onestà, chiarezza ed efficienza sono elementi che ci accompagnano da sempre e saranno il caposaldo per donare serenità e sicurezza a chi vorrà godere di tale opportunità.

Esdebitazione: come cancellare i debiti e tornare ad una vita serena. La L. 3\12 e le novità del 2022.

La Legge 3 del 2012 “Salva Suicidi” in breve

L’art. 6, comma 2, lett. a) della Legge 3/2012 definisce il Sovraindebitamento come: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Il sovraindebitamento non è altro che la condizione di coloro che non riescono a ripagare i propri debiti per insufficienza di risorse economiche disponibili. Tale situazione può derivare da eventi imprevisti (es. perdita del posto di lavoro, motivi di salute) o dall’eccessivo e ingiustificato ricorso al credito come spesso sta accadendo in questi ultimi anni.

La legge 3/2012, entrata in vigore nel 2015 e detta anche “legge salva suicidi”, rappresenta la soluzione per le persone che versano in gravi condizioni economiche e non riescono a pagare e a sostenere i debiti che hanno accumulato nel corso del tempo.

Attraverso la definizione del piano di ristrutturazione del debito è possibile sostenere il rientro dalla passività e pagare i tuoi creditori attraverso il proprio patrimonio disponibile attraverso piccole rate sostenibili, garantendo al soggetto e alla sua famiglia quanto è necessario per vivere. La normativa prevede riduzioni dei veri debiti fino al 50-60% delle passività con banche, fisco o altro.

A tale importante normativa si è evoluta con il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza con il Decreto Legislativo n. 14 del 12 Gennaio 2019 (Serie Generale n. 38 del 14.02.2019 – Suppl. Ordinario n. 6) in attuazione della legge 155 2017, che andrà a sostituire la legge 3/2012 perché disciplinerà in un unico corpo normativo il fallimento dell’imprenditore e del consumatore o privato cittadino. L’entrata in vigore è prevista per la il Maggio del 2022.

Chi sono i beneficiari

L’accesso alle procedure previste dalla Legge 3/2012 è consentito a tutti coloro che non rientrano nelle disposizioni previste dalla legge fallimentare e segnatamente:

  • i consumatori intesi come debitori civili che non esercitano attività di impresa (es. lavoratore, pensionato, disoccupato, inoccupato);
  • imprenditori commerciali non fallibili per mancanza di requisiti ed ;enti non commerciali;
  • imprenditori agricoli;
  • lavoratori autonomi e associazioni professionali;
  • start up innovative di cui all’art. 31, D.L. n. 179/2012.

Cosa si può ottenere?

Il requisito fondamentale per ottenere questi benefici è dimostrare di essere un debitore incolpevole.

Il debitore può ottenere una riduzione dei debiti con possibilità di pagarli nel tempo attraverso un’unica rata mensile. Creare un piano di rientro in cui si possono riunire tutti i debiti in un sola rata versata. In altre parole, anziché pagare più rate, ognuna delle quali è destinata al rimborso di un singolo creditore.

Ciò è possibile attraverso con la diminuzione degli importi delle singole esposizioni debitorie (laddove possibile) e determinando una percentuale di reddito, intoccabile, da utilizzare per il sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Chiaramente con l’approvazione del piano saranno sospese tutte le azioni esecutive (pignoramento dello stipendio/pensione, aste immobiliari) e bloccare le trattenute derivanti dalle cessioni volontarie.

Le fasi della procedura

Procedura prevista:

  1. Valutazione preliminare: è necessaria per determinare se il debitore possa accedere alla procedura e se il piano di ristrutturazione dei debiti proposto sia fattibile A tal fine, è indispensabile la raccolta di tutti i documenti, contratti e atti giudiziari oltre alla esibizione della capacità reddituale i e i beni di proprietà.
  2. Formulazione di un piano: la legge 3/2012 prevede differenti procedure, pertanto, è necessario consultarsi con un esperto giuridico che possa indirizzare per la strada più efficace.
  3. Nomina del gestore: il debitore, anche autonomamente, può richiedere all’Organismo di Composizione della Crisi la nomina del Gestore.
  4. Deposito del Piano in Tribunale: A seguito della verifica, da parte del Gestore nominato, della sussistenza dei requisiti di legge e della sostenibilità della procedura, il piano viene trasmesso al Tribunale per la valutazione del Giudice.

La nuova procedura di fallimento, le novità del 2021\2022

Nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa non si parlerà più di fallimento ma di liquidazione giudiziale intesa come: “la procedura che è finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.”.

Le modifiche apportate all’articolo 7 L. 3/2012 riguardano ulteriori circostanze a causa delle quali il debitore sovra indebitato non può formulare la proposta:

  • se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  • se, limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  • se, limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

È inoltre stato espressivamente previsto che l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, colmando una lacuna che aveva indotto i Tribunali ad assumere posizioni spesso contrastanti.

Ricapitolando i Requisiti per applicare la legge salva suicidi

Per applicare la legge 3 del 2012 è necessario che tu NON sia un soggetto fallibile e quindi che non rientri nelle procedure previste dalla legge fallimentare ma devi essere contemporaneamente:

  • in uno stato di insolvenza
  • in uno stato di sovraindebitamento
  • un soggetto non fallibile.

Fondi PNRR: le opportunità per Giovani, Donne e Turismo. Accesso al credito e sostegno ad imprese e Start-Up – Avv. Alberto Verrengia

Uno dei grandi limiti dell’economia nazionale ed ancor più del Mezzogiorno d’Italia, è da sempre a scarsa capacità di intercettare le grandi possibilità dei fondi europei, oltre che nel pubblico, anche nella sfera privata.

Ora con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), una vasta quantità di finanziamenti giungeranno nella nostra Nazione, caratterizzati e coordinati dal lavoro preventivo del Governo per incentivare lo sviluppo imprenditoriale del tessuto sociale sia nell’ambito pubblico che privato.

Una parte dei fondi verranno quindi veicolati direttamente dallo Stato centrale e dalle amministrazioni locali, attraverso le forme tradizionali degli appalti sugli investimenti che verranno effettuati nelle varie missioni. Che sono sei: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. A cui si aggiungono le riforme di pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione normativa e concorrenza.

Non solo l’ambito pubblico sarà alimentato da questa massa enorme di Euro, anche le imprese godranno di numerose opportunità dirette, attraverso gli appositi fondi e le misure di credito d’imposta che sono previste in particolare sulla missione della digitalizzazione e sul fronte trasversale della competitività.

In primis, per giovani e donne.

Per i giovani nascerà una apposita Sezione Speciale Turismo del Fondo Centrale di Garanzia per facilitare l’accesso al credito per i giovani che intendono avviare una propria attività: 358 milioni di euro (tra il 2021 e il 2025) per l’attivazione di 11.800 imprese turistiche sostenute dal fondo di garanzia per le Pmi.

Granze attenzione anche per il mondo femminile con 400 milioni di euro (dal 2021 al 2026). Tali sono le risorse per incrementare, attraverso la creazione del “Fondo Impresa Donna”, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e sistematizzare e ridisegnare gli attuali strumenti di sostegno all’avvio e alla realizzazione di progetti aziendali per imprese a conduzione femminile o a prevalente partecipazione femminile.

Infine, importante è il finanziamento delle start-up sono previsti 300 milioni, con una misura finalizzata ad integrare le risorse del Fondo nazionale per l’innovazione, lo strumento gestito da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere lo sviluppo del venture capital in Italia. Attraverso questa iniziativa sarà possibile ampliare la platea di imprese innovative beneficiarie del Fondo: l’investimento consentirà di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni di euro (partecipazione media pari a 1,2 milioni di euro). Altri 600 milioni sono destinati all’introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese. L’obiettivo è il potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies: la misura prevede l’attivazione di 5.000 borse di dottorato per 3 anni, con il cofinanziamento privato e l’incentivo all’assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese (fonte Confartigianato)

E’ importante farsi trovare pronti con idee, progetti per partecipare a tali grandi opportunità.

Lo Studio Legale Verrengia è da sempre in prima linea per informare, aggiornare e collaborare giuridicamente con Imprese, giovani e donne per cogliere al volo tali opportunità avvalendosi dei migliori studi di consulenza finanziaria della Regione Campania.

Green Pass: come lo si ottiene ed utilizza. Un Vademecum semplice – Avv. Alberto Verrengia

Sono ancora molte le incertezze sulla ricezione, utilizzo e possesso del cosiddetto Green Pass, in italiano  detto anche  “Certificazione  Verde Covid19”, necessario per poter partecipare ed accedere, a partire dal 6 agosto, a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive.

Una mole impressionante di informazioni hanno, però, confuso i cittadini. Ecco perché il sottoscritto ha creato un Vademecum molto semplice e lineare.

Cos’è il Green Pass

Il Green pass è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. Tale documento cartaceo o digitale è necessario in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Inoltre diverrà fondamentale per godere dei servizi di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.

Viaggi all’estero

Dal  1° luglio, la Certificazione verde COVID-19, è valida nei paesi dell’Unione Europea per poter transitare o recarsi in visita. Il  digital COVID certificate  è valido per i paesi dell’area Schengen.

Quando si ha diritto al Certificato verde\Green Pass?

Tale documentazione si ottiene nei seguenti casi: vaccinazione, test, guarigione (ossia la persona è stata vaccinata contro il COVID-19 o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita da COVID-19)

Come si ottiene fisicamente il Green Pass?

Il certificato si riceve tramite notifica emessa e rilasciata dal Ministero della Salute, via posta elettronica o SMS oppure scaricabile direttamente accedendo alle piattaforme digitali dedicate oppure con il sostegno di servizi che in seguito elencheremo per una consegna fisica diretta.

Ecco una ulteriore spiegazione che semplifica.

Nella compilazione della documentazione per la vaccinazione, si è trascritta la propria posta elettronica nel modulo. Pertanto, a seguito dell’inoculazione della dose, su tale indirizzo mail giungerà un messaggio di questo tenore:  “Ministero della Salute” (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it) o il messaggio SMS da “Min Salute“.

Nello specifico la Certificazione verde COVID-19 contiene un codice a barre bidimensionale (QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute per impedirne la falsificazione.

Forme di utilizzo e di possesso (digitale e cartaceo)

Il certificato può essere scaricato e conservato nel proprio cellulare e, dunque, mostrato se richiesto. Basterà che sia esibito il Codice QR che permetterà di risalire alla vostra posizione sanitaria sul Covid19. Il Green Pass potrà, però, essere anche stampato su carta per i meno pratici dei sistemi tecnologici e conservato nel portafoglio o borsa pronto all’uso.

L’autenticità e validità della certificazione sono verificate in Italia attraverso l’APP nazionale VerificaC19 (con limitazioni di registrazione per la privacy).

Ricordiamo che il certificato è gratuito e chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) o  è in difficoltà tecnica,  le Amministrazioni Comunali, Farmacie e le ASL (tramite il proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ) permettono stampa e recupero della propria Certificazione verde COVID-19.

Le piattaforme digitali per scaricare il Green Pass?

Sarà possibile visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso le seguenti piattaforme digitali: sul sito del governo tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie); scaricando AppImmuni: o App IO; presto anche dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.

Come si scarica il Green Pass?

Come abbiamo indicato, si può infatti scegliere tra canali digitali e canali fisici. La disponibilità della Certificazione viene comunicata tramite email o SMS (ai contatti indicati in fase di prestazione sanitaria: vaccinazione, test o guarigione) con un codice per scaricarla. Si dovrà trascrivere la tessera sanitaria (ultimi numeri), il codice, scegliere la lingua, digitare la parola di accesso che compare sulla schermata e cliccare sul pulsante che comparirà in basso. I Canali digitali sono : via APP Immuni, dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.

“App IO: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti dell’app IO (che già la usano o intendono scaricarla) che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio. Oppure tramite un sito dedicato, è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria Certificazione. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al SSN) e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.”

“Fascicolo sanitario elettronico, accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la propria Certificazione.”

Dunque, non è difficile recepire e possedere tale certificazione. Spesso i cittadini sono andati in confusione per la mole di informazioni, talvolta contrastanti.

Speriamo che tali spiegazioni siano state chiare e semplici.

Avv. Alberto Verrengia

Nasce il Bonus genitori separati o divorziati (fino a 800euro) nel Decreto Sostegni – Avv. Alberto Verrengia

Importante provvedimento di sostegno per i cittadini separati e divorziati nella nuova legge di conversione del decreto Sostegni ora all’esame del Senato,. È un emendamento in fase di conversione che prevederà l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 2021 con lo scopo di un sostegno ai redditi in crisi post pandemia.

Si tratterà di una dotazione di 10 milioni di Euro per l’anno in corso che servirà per erogare un assegno (cfr art. 156 codice di civile) ai genitori separati o divorziati per un importo massimo previsto di € 800,00 mensili.

Si attende con grande attesa la conversione, ossia i 60 giorni previsti, affinchè poi si conoscano i criteri e le modalità di erogazione di questi aiuti.

Nell’emendamento si individuano quali beneficiari i “genitori divorziati o separati che abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria.”

La misura a sostegno dei genitori diverrà ufficiale con l’approvazione della legge di conversione del decreto Sostegni. La scadenza è fissata al 21 maggio 2021.

Intanto ricordiamo che dal 1° luglio è atteso l’avvio dellassegno unico per i figli previsto dalla Legge delega del 1 aprile 2021 numero 46 che, stando alle ultime novità, dovrebbe entrare in vigore a regime soltanto a partire da gennaio 2022.

Lo Studio Legale Verrengia è da sempre attento a tutti i diritti dei propri assistiti nella massima trasparenza ed efficienza.