Accade spesso che nei Comuni di mia appartenenza ossia Sessa Aurunca e Cellole (municipi confinanti), ci siano disguidi di versamento per cui dei pagamenti IMU\TASI sono inviati ad uno o all’altro ente per mera confusione di compilazione. Il nostro Studio Legale ha spesso affrontato tale problematica e ve ne dà un rapido sunto.
Quando si effettua un versamento IMU o TASI è bene verificare preliminarmente il codice tributo esatto. Non è raro, però, che il contribuente si accorga di avere erroneamente compilato il modello di versamento F24 attribuendo, ad esempio, errati codici tributo oppure distribuendo in modo errato l’imposta per i diversi immobili. Molto spesso si determinano confusione anche tra Enti limitrofi come il caso indicato. Tale errore può essere frutto dello stesso contribuente o di un mediatore professionale o dell’intermediario dell’Ufficio di pagamento (banca o posta).
Le due possibili controversie sono le seguenti:
- Delega compilata correttamente ma digitata erroneamente dall’operatore dell’intermediario finanziario (banca, posta o altro)
- Codice errato a monte dal contribuente o dal professionista delegato, nella stessa delega
Sul primo caso è intervenuta una nota dell’Agenzia delle Entrate nel 11 dicembre 2014 che ha regolato la casistica: i contribuenti che hanno correttamente presentato le deleghe F24, da un punto di vista tributario, devono essere considerati a tutti gli effetti adempienti, anche in caso di errore di rendicontazione dell’intermediario della riscossione. Principio ribadito dalla Cassazione con Ordinanza n. 7154 del 26 marzo 2014 (la quietanza rilasciata dall’intermediario della riscossione, che attesta l’esatto versamento del modello F24, è idonea a liberare il contribuente dal debito tributario con il Fisco).
Su istanza del contribuente, gli Istituti bancari/uffici postali, DEVONO procedere alla rettifica della delega errata ed alla sua riproposizione nella forma corretta (punto 5 della Circolare MEF n. 2/DF del 13/12/2012 e Convenzione siglata tra l’Agenzia delle Entrate ed Intermediari della riscossione).
II tal modo l’intermediario provvede all’annullamento del modello F24 errato e ad inviarlo nuovamente con i dati corretti affinchè la somma sia riversata al Comune “giusto”.
Si precisa che nessun Ente può chiedere direttamente la correzione della delega, in quanto si tratta di un rapporto di tipo privatistico tra la banca/posta ed il contribuente.
Può accadere, però, che sia lo stesso utente ad aver indicato erroneamente il codice catastale del comune come nel caso di specie sopraindicato. Su tale confusione è intervenuto il Dipartimento delle Finanze, con la circolare 1/DF del 14 aprile 2016 ha chiarito che la disposizione del comma 722 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che prevede i riversamenti tra comuni in caso di errore del contribuente. La normativa indica che è possibile risolvere direttamente su segnalazione del debitore entro 180 giorni preferibilmente portando a conoscenza entrambi gli enti coinvolti. Inoltre, il riversamento al comune competente deve essere effettuato entro 180 giorni dal momento in cui il Comune che ha ricevuto il pagamento indebito ne è venuto a conoscenza. L’operazione, che a volte subisce ritardi per indisponibilità di somme stanziate a tal fine, comporta l’adozione di una apposita DETERMINA dirigenziale che dispone il riversamento a favore del comune competente.
Tale problematica riguarda solo rapporti tra Comuni, molto più articolata se è un rapporto di indebito versamento tra Comune\Stato.
Ricordiamo che il contribuente deve inviare una comunicazione o recarsi in presenza sia al Comune competente sia al Comune incompetente (Circolare ministeriale 14/04/2016, n. 1/DF).
Elenchiamo quali sono gli elementi essenziali nella domanda di rettifica\storno\sgravio dal Comune che ha incassato erroneamente il pagamento:
1) generalità del contribuente
2) comune di reale appartenenza e destinatario del tributo
3) comune indebitamente beneficiario del versamento erroneo
4) l’importo versato
5) i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il rapporto fiscale
Pertanto, mai disperare per l’errore di imputazione municipale o immobiliare del pagamento IMU TASI. Capita e capiterà, ma ci sono le procedure per recuperare e risolvere la casistitica.
Avv. Alberto Verrengia