Mobbing del collega di lavoro (anche su Facebook): ecco cosa fare (Cass. n. 18717/2018)

La Corte di Cassazione con una importante e recentissima sentenza, la n. 18717/2018, ha approfondito e rifinito l’identità giuridica della violazione denominata “Mobbing” che consiste in comportamenti, gesti, parole anche scritte che arrecano offesa all’integrità psico-fisica della persona, compromettendo il clima lavorativo in cui si trova a lavorare, stavolta riferendosi all’attività posta in essere da un collega ostile.

Dispetti e umiliazioni al collega di lavoro: ecco cosa fare

Con  la sentenza del 2 maggio n.18717/2018 la Suprema Corte ha affrontato il caso in cui l’attività di denigrazione, umiliazione e di dispetti sul luogo di lavoro, giuridicamente indicato come Mobbing,  non vengono posti in essere dal datore, ma dal proprio collega di lavoro. In questo caso si parla in tali ipotesi di mobbing orizzontale laddove il dipendente “di pari grado” decide di prendere di mira un altro collega umiliandolo, deridendolo isolandolo. Nella procedura presa in esame dalla Cassazione: ” il lavoratore aveva criticato il collega e la propria azienda con un post pubblico su Facebook. ”

In questo caso il comportamento del collega ostile (esibizione delle email offensive, registrazione vocale delle minacce subite, testimonianze del comportamento lesivo) è da esibire e segnalare al datore di lavoro, il quale è responsabile per la salute psicofisica di tutti i dipendenti e potrà optare per l’adozione di misure punitive o per il licenziamento del dipendente aggressivo se ad esempio lo stesso lede l’immagine della propria azienda. Nel caso esista una continuità è possibile anche agire contro il collega attraverso una causa di mobbing,  per ottenere il risarcimento del danno e il licenziamento dello stesso, chiaramente con relativo risarcimento del danno. La Corte di Cassazione evidenzia, poi, che  “se la vittima è costretta a cambiare le proprie abitudini quotidiane, proprio per via della situazione di costante ansia e paura verso il collega molesto che pone in essere vessazioni e umiliazioni continue, creando altresì un danno per la salute della vittima, ecco che può scattare anche una denuncia penale per stalking”.

Anche il “parlar male” del collega, secondo i Giudici Ermellini potrà essere sanzionabile, se dimostrato, con denunce penali e richiami ufficiali. Il rispetto sul luogo di lavoro è dunque, un diritto da tutelare con forza e decisione.

Lo studio Legale Verrengia si occupa da anni di procedure di Mobbing e di Stalking, a tutela dei cittadini e dei lavoratori vittime di questa ingiustificabile violazione personale.

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TAR Campania: il Box auto non necessita assenso dei condomini.

Una sorprendente Sentenza del TAR Campania ha modificato decisamente la giurisprudenza in tema di costruzione di Box auto. Difatti non va più demolito lo stallo coperto in lamiera destinato a box per ricovero auto e non necessita più assenso degli altri condomini.

Ciò perché, nella causa oggetto di sentenza, il manufatto era stato realizzato da alcuni condomini nel cortile comune senza assenso e secondo il TAR, si configura solo un uso più intenso della cosa comune, senza alterare la destinazione d’uso; in questo caso l’opera risulta comunque di natura strettamente pertinenziale rispetto all’immobile di proprietà esclusiva.

Questo nuovo corso lo ha individuato  il TAR Campania con la sentenza n. 1309 depositata il 28 febbraio 2018. In poche parole, secondo i giudici amministrativi, il box auto, costruito da alcuni condomini nel cortile dell’edificio senza il previo assenso degli altri, può rimanere dov’è.

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Punti sulla patente: ecco il modulo per non perderli (cfr Cass. n. 9555 del 18 aprile 2018)

Fac simile per i dati conducente incerto (modulo – Fac simile)

Un nuovo e indirizzo giurisprudenziale sta cambiando l’approccio sulla violazione dell’articolo 126 bis del Codice della strada che obbliga il “multato” alla comunicazione dei dati del conducente, pena una seconda e salata sanzione.

La Seconda sezione civile di Cassazione, con ordinanza n. 9555 del 18 aprile 2018, ha confermato quanto era già stato sentenziato sia dinnanzi al Giudice di pace di Bari ed in secondo grado, dal Tribunale di Bari. Quest’ultimo aveva richiamato i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n.165/2008,  secondo cui occorre differenziare  la condotta di chi omette del tutto di comunicare alla P.A. le generalità del conducente del veicolo al momento dell’infrazione da quella di colui che invece comunichi l’esistenza di validi motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione dei dati richiesti.

Relativamente alla sentenza del  G.d.P. Bari n. 7244\08 e successivamente del Trib. Di Bari n. 4848\14, si era evidenziato che  la opponente  aveva tempestivamente comunicato alla Polizia di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida dell’autovettura di sua proprietà al momento dell’infrazione, a causa sia del notevole tempo trascorso tra l’infrazione e la notifica del verbale di accertamento (più di tre mesi), sia della circostanza che il veicolo era utilizzato oltre che da lei anche dal marito e dalle sue due figlie.

Da ciò l’intervento della Seconda sezione civile di Cassazione che con ordinanza n. 9555 del 18 aprile 2018, ha confermato che il tribunale, esercitando il proprio potere discrezionale di apprezzamento in fatto, aveva ritenuto di escludere la responsabilità della opponente specificando una sostanziale differenza tra la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente e chi invece dichiari in termini negativi o di impossibilità di comunicazione dei dati del conducente con motivazioni valutabili dall’organo giudicante.

In poche parole, ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi “si disinteressi della richiesta di comunicare i dati del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice di volta in volta, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità“.

Lo Studio Legale Verrengia ha formulato un modulo indicativo, integrabile, affinché possa essere utilizzato per questa seconda ipotesi (quando sussistano motivi fondanti).

 

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Buste paga più basse del contratto di lavoro? Imprese rischiano condanna penale.

Diritto del lavoro/Diritto Penale

La Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 25979/2018, ha affermato che i datori di lavoro che, costringendo i dipendenti ad accettare buste paga più basse, entrano in conflitto con i termini stabiliti dal contratto di lavoro siano punibili penalmente. Secondo i giudici, i reati di cui devono rispondere sia l’imprenditore sia la società, sulla base del decreto 231 del 2001, sono quelli di estorsione e del autoriciclaggio.
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Locazioni turistiche: disciplina giuridica e distinzioni

Per chi vive in luoghi a trazione turistica o per chi possiede seconde case in zone appetibili, il legislatore ha ben regolato la possibilità di locare\fittare tali immobili con regole contrattuali e fiscali peculiari.

Viene definito  “contratto casa vacanze”, quel rapporto a breve termine con motivazione turistica. Nello stesso  si regolano la durata della locazione; la disdetta del contratto, l’entità del canone, delle spese accessorie nonché del deposito cauzionale; l’utilizzo di spazi accessori, se esistenti (quali la cantina, l’autorimessa, il posto macchina ecc.). Ancora più breve è il cosiddetto  “contratto week-end” con cui si loca un immobile per un breve periodo (un fine-settimana o più). Anche in questo contratto vi sono la specifica menzione della finalità turistica del conduttore, la clausola sull’entità del canone e del deposito cauzionale nonché la pattuizione forfettaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas ecc.). Il conduttore è, inoltre, reso edotto che l’appartamento è sprovvisto di biancheria da bagno e da letto e che deve provvedere direttamente al riassetto quotidiano dell’abitazione (ciò, ad evitare che si ricada nella fattispecie dell’attività di affittacamere).

Dal punto di vista fiscale le “locazioni brevi” sono i contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari immobiliari. Dal l’1 giugno 2017 si applica in via opzionale la cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

Ricordiamo che anche per locazioni inferiori a 30 gg. SERVE SEMPRE UN CONTRATTO SCRITTO.
Diverso è dire che IL CONTRATTO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE OBBLIGATORIAMENTE SOLO SE IL SOGGIORNO E’ DI ALMENO 30 GG.
L’art. 1, c. 4 della Legge n. 431/1998 in combinato disposto con l’art. 13, c. 5, è il PRESUPPOSTO di questo Obbligo.

Ricapitoliamo:
a) LOCAZIONE TURISTICA LUNGA (“Contratto Casa Vacanze”):  incluse clausole su modalità di pagamento del canone, sua rivalutazione in corso di contratto e deposito cauzionale;
b) LOCAZIONE TURISTICA BREVE (“Contratto Brevi Vacanze”): non più di 15/30 giorni, incluse clausole sul recesso, sull’entità delle spese accessorie e su eventuali spazi accessori;
c) LOCAZIONE TURISTICA BREVISSIMA (“Contratto Week-End”): inclusa pattuizione forfetaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas, ecc.).

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Autovelox SS Formia: accolti i nostri ricorsi.

Ennesimo successo dello Studio Legale Verrengia  in tema di contravvenzioni ed autovelox, dopo le note vicende dell’apparecchiatura insistente sulla SS Domiziana nel Comune di Cellole.

Con sentenza del 27 Aprile 2018, il Giudice di Pace di Cassino, dott. Marraffino, ha accolto la nostra tesi sulla irregolarità dell’installazione dell’Autovelox presente lungo l’arteria Statale che conduce dalla Regione Campania nelle Regione Lazio, direzione Formia (prima del Centro Commerciale Panorama).

Nonostante la costituzione e la difesa del Comune di Minturno, il Giudice ha ritenuto fondate le doglianze presentate da questo studio ed ha pertanto annullato l’esosa sanzione amministrativa. Una vittoria per i cittadini troppo spesso vessati da mezzi di rilevazione automatica che non rispettano i requisiti di legge.

Inutile ricordare che i limiti di velocità vanno rispettati a prescindere, per tutelare la nostra e l’altrui incolumità. Altresì, anche i comuni che decidono di installare tali mezzi devono attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal Legislatore per far sì che la “prevenzione” non si trasformi in “vessazione economica”.

Un ringraziamento per l’impegno e la dedizione al p. Avv. Giuseppe Ardone.

 

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