Mobbing del collega di lavoro (anche su Facebook): ecco cosa fare (Cass. n. 18717/2018)

La Corte di Cassazione con una importante e recentissima sentenza, la n. 18717/2018, ha approfondito e rifinito l’identità giuridica della violazione denominata “Mobbing” che consiste in comportamenti, gesti, parole anche scritte che arrecano offesa all’integrità psico-fisica della persona, compromettendo il clima lavorativo in cui si trova a lavorare, stavolta riferendosi all’attività posta in essere da un collega ostile.

Dispetti e umiliazioni al collega di lavoro: ecco cosa fare

Con  la sentenza del 2 maggio n.18717/2018 la Suprema Corte ha affrontato il caso in cui l’attività di denigrazione, umiliazione e di dispetti sul luogo di lavoro, giuridicamente indicato come Mobbing,  non vengono posti in essere dal datore, ma dal proprio collega di lavoro. In questo caso si parla in tali ipotesi di mobbing orizzontale laddove il dipendente “di pari grado” decide di prendere di mira un altro collega umiliandolo, deridendolo isolandolo. Nella procedura presa in esame dalla Cassazione: ” il lavoratore aveva criticato il collega e la propria azienda con un post pubblico su Facebook. ”

In questo caso il comportamento del collega ostile (esibizione delle email offensive, registrazione vocale delle minacce subite, testimonianze del comportamento lesivo) è da esibire e segnalare al datore di lavoro, il quale è responsabile per la salute psicofisica di tutti i dipendenti e potrà optare per l’adozione di misure punitive o per il licenziamento del dipendente aggressivo se ad esempio lo stesso lede l’immagine della propria azienda. Nel caso esista una continuità è possibile anche agire contro il collega attraverso una causa di mobbing,  per ottenere il risarcimento del danno e il licenziamento dello stesso, chiaramente con relativo risarcimento del danno. La Corte di Cassazione evidenzia, poi, che  “se la vittima è costretta a cambiare le proprie abitudini quotidiane, proprio per via della situazione di costante ansia e paura verso il collega molesto che pone in essere vessazioni e umiliazioni continue, creando altresì un danno per la salute della vittima, ecco che può scattare anche una denuncia penale per stalking”.

Anche il “parlar male” del collega, secondo i Giudici Ermellini potrà essere sanzionabile, se dimostrato, con denunce penali e richiami ufficiali. Il rispetto sul luogo di lavoro è dunque, un diritto da tutelare con forza e decisione.

Lo studio Legale Verrengia si occupa da anni di procedure di Mobbing e di Stalking, a tutela dei cittadini e dei lavoratori vittime di questa ingiustificabile violazione personale.

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