Il nostro Studio Legale è spesso consultato dai contribuenti e cittadini per conoscere i termini di prescrizione di Imu e Tasi.
Il termine di prescrizione, per tali imposte, è di cinque anni. Ciò comporta che se la cartella di pagamento viene notificata dopo tale termine non va saldata.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n 28576/17 del 29/11/2017 che ha sancito che se l’Agenzia delle Entrate Riscossione non avvia gli atti di pignoramento entro tale data, né sollecità il pagamento con una intimazione di pagamento, si verifica la prescrizione e il contribuente non deve versare niente al Comune per il mancato pagamento di Imu e Tasi.
È, però, previsto anche un termine di decadenza, decorso il quale il Comune non può più accertare e pretendere il pagamento dell’Imu. Ricordiamo che gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio Imu devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
Facciamo un esempio: se il cittadino non ha pagato l’Imu del 2013, il Comune per non decadere dal diritto di riscuotere l’imposta, deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del 2018. L’accertamento fuori termine (nell’esempio, a partire da gennaio 2019) è illegittimo e il relativo importo non è dovuto.
Il consiglio, prima di procedere ai pagamenti, è quello di verificare accuratamente la data di notifica dell’imposta e nel caso di cartella, la data di notifica di quest’ultima. A quel punto entro 60 gg deve impugnarla in Commissione Tributaria.
Il consiglio è sempre quello di farsi coadiuvare da esperti del diritto per non incorrere in inutili ricorsi che potrebbero comportare inutili aggravi di spese.