TAR Campania: il Box auto non necessita assenso dei condomini.

Una sorprendente Sentenza del TAR Campania ha modificato decisamente la giurisprudenza in tema di costruzione di Box auto. Difatti non va più demolito lo stallo coperto in lamiera destinato a box per ricovero auto e non necessita più assenso degli altri condomini.

Ciò perché, nella causa oggetto di sentenza, il manufatto era stato realizzato da alcuni condomini nel cortile comune senza assenso e secondo il TAR, si configura solo un uso più intenso della cosa comune, senza alterare la destinazione d’uso; in questo caso l’opera risulta comunque di natura strettamente pertinenziale rispetto all’immobile di proprietà esclusiva.

Questo nuovo corso lo ha individuato  il TAR Campania con la sentenza n. 1309 depositata il 28 febbraio 2018. In poche parole, secondo i giudici amministrativi, il box auto, costruito da alcuni condomini nel cortile dell’edificio senza il previo assenso degli altri, può rimanere dov’è.

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Locazioni turistiche: disciplina giuridica e distinzioni

Per chi vive in luoghi a trazione turistica o per chi possiede seconde case in zone appetibili, il legislatore ha ben regolato la possibilità di locare\fittare tali immobili con regole contrattuali e fiscali peculiari.

Viene definito  “contratto casa vacanze”, quel rapporto a breve termine con motivazione turistica. Nello stesso  si regolano la durata della locazione; la disdetta del contratto, l’entità del canone, delle spese accessorie nonché del deposito cauzionale; l’utilizzo di spazi accessori, se esistenti (quali la cantina, l’autorimessa, il posto macchina ecc.). Ancora più breve è il cosiddetto  “contratto week-end” con cui si loca un immobile per un breve periodo (un fine-settimana o più). Anche in questo contratto vi sono la specifica menzione della finalità turistica del conduttore, la clausola sull’entità del canone e del deposito cauzionale nonché la pattuizione forfettaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas ecc.). Il conduttore è, inoltre, reso edotto che l’appartamento è sprovvisto di biancheria da bagno e da letto e che deve provvedere direttamente al riassetto quotidiano dell’abitazione (ciò, ad evitare che si ricada nella fattispecie dell’attività di affittacamere).

Dal punto di vista fiscale le “locazioni brevi” sono i contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari immobiliari. Dal l’1 giugno 2017 si applica in via opzionale la cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

Ricordiamo che anche per locazioni inferiori a 30 gg. SERVE SEMPRE UN CONTRATTO SCRITTO.
Diverso è dire che IL CONTRATTO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE OBBLIGATORIAMENTE SOLO SE IL SOGGIORNO E’ DI ALMENO 30 GG.
L’art. 1, c. 4 della Legge n. 431/1998 in combinato disposto con l’art. 13, c. 5, è il PRESUPPOSTO di questo Obbligo.

Ricapitoliamo:
a) LOCAZIONE TURISTICA LUNGA (“Contratto Casa Vacanze”):  incluse clausole su modalità di pagamento del canone, sua rivalutazione in corso di contratto e deposito cauzionale;
b) LOCAZIONE TURISTICA BREVE (“Contratto Brevi Vacanze”): non più di 15/30 giorni, incluse clausole sul recesso, sull’entità delle spese accessorie e su eventuali spazi accessori;
c) LOCAZIONE TURISTICA BREVISSIMA (“Contratto Week-End”): inclusa pattuizione forfetaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas, ecc.).

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