Autovelox Domiziana: migliaia di multe in arrivo. Ecco le novità.

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Stanno giungendo, in queste settimane, centinaia di contravvenzioni, alcune esosissime, notificate dal Comune di Cellole, per violazioni del Codice della Strada per eccesso di velocità, effettuate dall’apparecchiatura Autovelox situata sulla Via SS Domiziana in Località Borgo Centore di Cellole.

Esso è  attivo 24h su 24h  al  km 3+585 della SS Domiziana n 7 ed il limite massimo di transito è di 80 km\h.

Per molti cittadini, che non ebbero immediata conoscenza della nuova installazione nei primi due mesi di attività, è stata una amara sorpresa. Ci sono casi estremi con decine di contravvenzioni conseguenziali e migliaia di euro da pagare.

Il pool di Legali dello Studio Verrengia, su richiesta di numerosi utenti ed assistiti, per scrupolo professionale stanno procendendo all’analisi di alcune di queste contravvenzioni per verificarne la totale regolarità giuridica relativamente ai parametri di omologazione, taratura, distanze e segnaletica.

E’ proprio sull’omologazione e sulle variazioni normative che si è puntata la lente.

Vi terremo aggiornati.

 

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Invalidità Civile: breve vademecum delle percentuali e dei diritti.

 

domanda-invalidita-civile-1L’ invalidità civile è una condizione psico-fisica prevista dal nostro ordinamento giuridico e tutelata dalla normativa previdenziale, che si associa alla riduzione della capacità lavorativa e di interazione sociale di un cittadino.

I gradi di invalidità vanno da 33,33% al 100% e subiscono variazioni per quanto riguarda acquisizioni di diritti e requisiti economici. Solo dal 33,3% di ridotta capacità lavorativa, sono previste delle agevolazioni, che crescono via via con l’aumento della percentuale. (L’invalidità non deve essere confusa con l’handicap: questa è una condizione giuridica differente ed aggiuntiva rispetto allo stato d’invalido civile, e dà diritto a benefici fiscali e agevolazioni lavorative differenti)

Abbiamo voluto riassumere ed elencare le soglie di percentuale che determinano variazioni di requisiti:

Invalidità superiore al 33,33%

Questa soglia determina il diritto all’utilizzo ed acquisto di protesi ed ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica dell’INPS.

La Commissione medica, inoltre, può, indipendentemente dalla percentuale d’invalidità, indicare sul verbale il diritto al Contrassegno per usufruire dei parcheggi per disabili.

Invalidità superiore al 45%

Questa percentuale comporta la possibilità di accedere al cosiddetto Collocamento Mirato.  E’, infatti, previsto l’accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati previa esibizione , oltre al verbale di invalidità, della Relazione Conclusiva rilasciata dalla preposta Commissione.

I lavoratori con invalidità civile superiore al 45% possono essere conteggiati dall’azienda nelle quote di riserva relative alla legge sul Collocamento obbligatorio, purchè assunti almeno con un contratto part-time del 50% più un’ora (ad esempio, considerando un orario ordinario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore la settimana).

Invalidità superiore al 51%

Il  51% determina la possibilità di fruire di un congedo per cure relative alla malattia, per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno. I costi sono, però, a carico dell’azienda, diversamente da quanto accade per i permessi Legge 104, pertanto la possibilità di ottenere il permesso per invalidità va verificato all’interno del contratto collettivo di riferimento.

Invalidità superiore al 60%

A partire da questa percentuale, il Lavoratore ha la possibilità di essere computato nella quota di riserva dell’impresa nella quale collabora.

Invalidità superiore al 66,66%

Per chi possiede un’invalidità superiore ai 2/3, è prevista l’esenzione totale dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale. Godono inoltre di un’agevolazione per il pagamento dei medicinali prescritti con ricetta medica.

Se dipendenti pubblici, gli invalidi superiori ai due terzi hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, come prescritto dalla Legge 104[3].

 

Invalidità superiore al 74%

Gli invalidi civili sopra il 74% hanno diritto a un assegno di assistenza, concesso a partire dai 18 e sino 65 anni, data in cui avverrà la traslazione previdenziale, il cui importo è di 279,47 Euro mensili, somma ferma al 2015, con un limite di reddito di € 4.805,19.

L’assegno d’invalidità civile non prevede contributi ed è cumulabile.

Invalidità superiore al 75%

Per chi ha un’invalidità sopra il 75% sono previsti dei benefici pensionistici: nel dettaglio, per ogni anno lavorato sono accreditati 2 mesi di contributi in più, sino ad un massimo di 5 anni.

Invalidità superiore all’80%

Raggiungere l’80% significa poter adire all’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia ( dal 2016 i requisiti saranno 55 anni e 7 mesi e 60 anni e 7 mesi).

100% d’invalidità

Chi è invalido al 100% può godere dei seguenti benefici:

esenzione dal ticket per le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e sui medicinali;

pensione d’inabilità, concessa per chi ha un reddito sino a 16.532,10 Euro, ed è compatibile, sino al limite di reddito, con l’assegno ordinario d’invalidità o la pensione d’invalidità mensile.

Assegno d’accompagnamento

Si ha diritto all’indennità di accompagnamento, pari a 515,43 Euro mensili (l’importo adeguato annualmente). L’assegno è riconosciuto, indipendentemente al reddito, a chi ha difficoltà a compiere gli atti quotidiani della vita o a chi non può deambulare senza l’aiuto di un’altra persona.

 

Differenza tra Invalidità Civile e Inabilità lavorativa

E’ importane ricordare che  l’invalidità civile non va confusa con l’invalidità lavorativa.
L’invalidità civile è riconosciuta indipendentemente dello svolgimento di un attività lavorativa , non richiede il requisito contributivo trattandosi di prestazione assistenziale ma solo il requisito sanitario, ossia la presenza della patologia o menomazione.

L’inabilità lavorativa presuppone una posizione lavorativa ed un minimo di anni di contribuzione oltre una riduzione della capacità di lavoro dovuta alla presenza di patologie o menomazioni.

 

In breve per capire la differenza tra pensione di inabilità ed assegno di invalidità lavorativa.

PENSIONE INABILITA’ ASSEGNO INVALIDITA’
REQUISITO SANITARIO Perdita assoluta e permanente (100%) a svolgere qualsiasi attività Perdita di almeno due terzi a svolgere la propria attività
REQUISITO CONTRIBUTIVO 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio precedente 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio precedente
IMPORTO/CALCOLO Maggiorato figurativamente dei contributi mancanti al 60° anno di età In base ai contributi effettivamente versati
RENDITA INAIL Non cumulabile Non cumulabile
REVERSIBILITA’ SI NO

Le molestie dei “Contratti” telefonici: la Cassazione condanna l’operatore per truffa.

Chi di noi, non ha dovuto subire, soprattutto, negli orari meno opportuni, le telefonate di società di servizi (telefonia, luce, gas ed altro), pronti a proporvi l’ultima allettante offerta.

Una pratica, questa, volta a ricevere dall’interlocutore una sorta di “nulla osta” per rifilare servizi, promozioni o pseudo contratti.

Vittime di questa assillante forma di marketing, sono le persone della terza età e cittadini che per varie motivazioni non hanno gli strumenti adatti per valutare o per rifiutare l’offerta.

Protagonisti di questa molestia telefonica, i call center delle società, spesso situate in paesi esteri e, spesso, promotori di offerte solo all’apparenza vantaggiose che celano contratti poco chiari.

Lo Studio Legale Verrengia è stato occupato più volte, in questi mesi, per la difesa di assistiti che si erano trovati sottoscrittori virtuali di nuove tariffe o servizi, con bollette lievitate in alto. Abbiamo adottato con successo una difesa volta a far risaltare i provvedimenti delle Autority (condanne milionarie alle società) e gli strumenti del Codice Civile sulla regolarità dei contratti.

Dal 18 settembre, però, un nuovo e potente strumento giurisprudenziale permetterà una difesa ancora più efficace: con la sentenza numero 42515/2017 del 18 settembre 2017, la II sezione penale della Corte di cassazione ha confermato la condanna di un operatore\dipendente  di una società di telefonia per il reato di truffa per aver imposto un contratto in tal modo.

Dunque, oltre alle condanne salate delle società tramite i procedimenti delle Autority, ecco confermarsi anche il reato penale in testa all’operatore che ha posto in essere l’abuso.

Il reato è a querela di parte ed è depositabile dopo l’aver avuto certezza (bolletta o fattura) della attivazione di un contratto non richiesto.

 

Tutela dei Marchi locali: disciplina e normativa

La forza dei nostri territori è la produzione alimentare di qualità. Prodotti pregiati e ricchi di storia e sapore che vanno dal Vino alla Mozzarella, dall’Olio alla frutta.

E’ fondamentale, dunque, che le aziende produttrici possano tutelare la propria specificità, conoscendo e azionando le norme nazionali ed europee di salvaguardia dei marchi.

marchi di tutela della qualità sono certificazioni attribuite a prodotti agricoli e alimentari di specifiche qualità e caratteristiche nella Comunità Europea (DOPIGPSTG). Esistono anche altri marchi di qualità con origine in Italia come DOCDOCGIGT. Tutte le certificazioni devono essere una ulteriore garanzia sulla qualità del prodotto.

È opportuno, pertanto, fare un riepilogo dei marchi e delle attestazioni di qualità presenti anche nel nostro territorio campano.

È la Coldiretti a darne una chiara e precisa denominazione, partendo dalle indicazione Europee:

– Il marchio DOP è attribuito dalla CE (Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006) e impone che i prodotti certificati siano realizzati con ingredienti appartenenti ad una specifica località geografica (regione, o un luogo specifico anche ben delimitato) che presentano determinate caratteristiche qualitative ed organolettiche proprio perché appartenenti ad una zona geografica ben precisa con determinate caratteristiche ambientali. La lavorazione del prodotto deve avvenire nella medesima area geografica.

– IGP (Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006) stabilisce che gli ingredienti che andranno a costituire il prodotto debbano provenire da una zona geografica precisa per avere determinate caratteristiche, e che almeno una fase della realizzazione avvenga nella zona geografica di appartenenza del prodotto con marchio IGP. Anche questo certificato è attribuito dalla Comunità Europea.

– STG (Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006) è il marchio, attribuito anch’esso dalla CE, a quei prodotti che hanno una specificità di produzione legata alla tradizione fortemente legata al territorio da cui il prodotto, anche se può essere realizzato anche in una zona diversa rispettando ovviamente i criteri di produzione.

Oltre alle attestazione della UE, esistono da sempre quelle a carattere nazionale, in questo caso, relativamente al vino.

DOC è una certificazione attribuita al vino le cui uve siano selezionate e specifiche ed impiegate in quantità precise (es.: uva tot dal 10 al 20%, uva tot 2dal 15 al 30%), la zona di produzione delle uve e la loro lavorazione deve avvenire in zona di coltivazione delle uve stesse. Il marchio richiede che vi siano fattori ambientali specifici nonché determinati procedimenti di lavorazione.

  • DOCG è un marchio attribuito a vini ancor più pregiati del DOC, tale da consentire la numerazione delle bottiglie prodotte, cosa che può accadere con annate di uve particolarmente pregiate vista la bontà dei fattori ambientali tipici di una zona geografica. Sull’etichetta deve obbligatoriamente essere presente anche il nome della zona viticola di produzione oppure il nome storico del vino insieme alla zona di produzione (esempio: Brunello di Montalcino).
  • IGT è attribuito al vino di una precisa zona geografica, tuttavia il disciplinare di produzione non è così restrittivo come quello DOC, è una certificazione attribuita a molti vini da tavola, che comunque con almeno cinque anni di IGT possono ambire a diventare DOC.

L’attribuzione di un marchio non è una procedura semplice e spesso, neanche breve. Si prevede un iter burocratico, perché gli enti preposti sia in Italia che nella Comunità Europea, prima di poter assegnare una certificazione di qualità devono eseguire tutta una serie di controlli affinché siano rispettati tutti i criteri produttivi per realizzare prodotti di qualità il cui marchio li distinguerà dagli altri.

Una procedura che segue de passaggi ben precisi, che sono il definitivo salto di qualità per una azienda produttrice. Ecco i passaggi fondamentali che sono spiegati qui di seguito in maniera semplice e chiara e su cui lo Studio Legale Verrengia può fornire adeguati aiuti di compilazione:

  • domanda inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali, che deve contenere tutte le informazioni per la corretta identificazione del prodotto, la storia del prodotto nella località di pertinenza, un certificato da parte di un ente riconosciuto ed autorizzato dal Ministero che attesti il rispetto del disciplinare produttivo previsto dal marchio in oggetto. Il disciplinare prevede davvero numerosi parametri da rispettare per presentare la domanda per provare ad avere la certificazione. Ecco qualche richiesta che deve essere presente:
  • nome specifico del prodotto comprensivo di indicazione geografica;
  • descrizione dettagliata del prodotto anche attraverso le sue caratteristiche organolettiche, condizioni igienico sanitarie dei luoghi di produzione e lavorazione, analisi microbiologiche e altre se previste o richieste dal Ministero secondo i certificati da (eventualmente) assegnare;
  • argomentazioni e prove concrete che determinano la veridicità che il prodotto appartiene realmente alla specifica località geografica di pertinenza;
  • la precisa descrizione della realizzazione del prodotto in tutta la sua filiera produttiva;
  • tutte le esatte diciture riportate sull’etichetta degli ingredienti.
  • Terminata questa fase iniziale parte la fase istruttoria da parte del Ministero che deve seguire tutto il suo iter burocratico, al fine di ottenere tutte le informazioni del caso sulla veridicità di quanto attestato nella richiesta, se viene eventualmente accettata la richiesta passa alla fase successiva
  • il Ministero passa la domanda alla Comunità Europea, se venisse accettata restano sei mesi di tempo per chi volesse opporsi a tale assegnazione e dimostrare che non è adeguata;
  • poi una procedura ispettiva da parte di un ente riconosciuto ed autorizzato dal Ministero, che verifica il rispetto del disciplinare.

(cfr fonte af1)

Passiamo alla disciplina della tutela normativa dei marchi e dei nostri prodotti partendo dalle fonti principali

  • La norma cardine è sicuramente la previsione europea per la libertà di circolazione dei prodotti nel mercato unico europeo garantita dall’art. 30 (ora art. 28 del Trattato Ue).
  • In Italia la prima tutela è stata introdotta nel 1934 mentre, successivamente, i marchi collettivi sono stati disciplinati dall’art. 2570 del Codice civile nonché dalla legge sui marchi del 1942. La versione attuale dell’art. 2570 del Codice civile, così come dettata dall’art. 82 della nuova legge sui marchi (Dlg. 4 Dicembre 1992 n. 480 attuativo della Direttiva Ue n. 89/104) è la seguente: «I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti». In particolare tale modifica è stata introdotta dalla normativa sui marchi (n. 480/1992) per quanto riguarda la concessione di marchi collettivi che contengono un riferimento geografico. ( cfr coldiretti –rap Nomisma)
  • Approfondiamo l’art. 2 par. 1 della legge n. 480/1992: «I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti».
  • Tornando all’Europa, va segnalato il Regolamento Ue n. 40/94 che introduce il marchio comunitario, disciplina, agli artt. 64 – 72, i marchi comunitari collettivi riconoscendo il diritto di registrare tali marchi alle: «associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura».
  • Regolamento Ue n. 1726/98 la Commissione europea ha indicato i parametri per il logo del Dop e quello per le Igp
  • Primo Regolamento n. 2081/92 che consentiva di registrare le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza geografica anche nel settore dell’olio d’oliva, l’Italia ha adottato la legge 5 febbraio 1992 n. 169 (con Regolamento d’attuazione contenuto nel Dm 4 novembre 1993 n. 573) che disciplina, nel medesimo settore, le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza geografica per gli oli vergini nazionali.
  • Regolamento n. 1493/19991 che contiene ora sia la disciplina generale dell’Ocm (Organizzazione Comune di Mercato) del vino sia quella relativa ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.).
  • 4, par. 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, «per beneficiare di una denominazione d’origine protetta, un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare».
  • Riforma della normativa delle DOP e IGP, attuata col regolamento (CE) n. 510/2006, che ha abrogato il regime precedente normato dal regolamento (CEE) n. 2081/1992[2], prevede il riconoscimento di DOP e IGP di Paesi terzi(cioè nazioni extra UE).
  • 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un Paese terzo è composta dagli elementi previsti per la registrazioni di una zona geografica situata in UE (i quali sono disciplinati al par. 3, dell’art. 5), nonché dagli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine. Tale domanda di registrazione è trasmessa alla Commissione europea direttamente oppure per il tramite delle autorità del Paese terzo interessato.
  • 10 del regolamento (CE) n. 510/2006, «gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 [regolamento relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
  • 2, par. 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, «sono altresì considerate come denominazioni d’origine […] le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare [che soddisfi i requisiti di qualità previsti per le DOP al par. 1, lettera a
  • Regolamento (CE) n. 491/2009 definisce le DOP del vino come «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto [viticolo] la [cui] qualità e le [cui] caratteristiche [siano] dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani, le [cui] uve […] [provengano] esclusivamente da tale zona geografica e la [cui] produzione [avvenga] in detta zona geografica e [sia] ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera».

Fonti Normative: REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animaliDlgs 297/04 

L 128/98 (artt. 50-57) ; REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ; Articolo 118 ter, regolamento (CE) n. 491/2009; DefinizioniDecreto Legislativo 8 aprile 2010, n.61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88” – camera.it

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Fonti: af1 – coldiretti -wikipedia

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Consigli sui consumi idrici: letture, diritti e bollette.

La nuova normativa approvata alla Camera dei Deputati sull’erogazione dell’acqua pubblica, ha modificato, in parte, alcuni punti fondamentali del rapporto tra cittadini, Enti e il bene principale: l’acqua.

E’ stato riconosciuto il diritto fondamentale di ciascun individuo all’acqua che è stato fissato in 50 litri; tale è il minimo vitale d’acqua giornaliera per persona, che sarà dunque erogata gratuitamente e garantita anche ai morosi.

Questo permette ai meno abbienti di poter usufruire di un minimo vitale di acqua.

Si è poi sostenuta l’importanza di dare maggiore trasparenza alle bollette, alle letture chiare e precise e all’auto-lettura.

Per gli utenti singoli ed unità immobiliare singole, famiglie e condomini, con consumi medi annui fino a 3.000 metri cubi di acqua, i gestori dovranno effettuare almeno 2 tentativi di lettura all’anno, distanziati di almeno 150 giorni l’uno dall’altro.

Oltre i 3.000 metri cubi l’obbligo, invece, diventa di almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni tra loro.

Sarà obbligatorio, inoltre, per i gestori reiterare il tentativo di lettura se per due volte consecutive non fosse andato a buon fine e se non vi fosse alcuna autolettura disponibile.

Ciò è servito ad arginare le cosiddette “letture presunte” che hanno determinato disparità e violazioni da parte di numerose Amministrazioni Comunali e su cui si sono espresse già varie Autorità Giudiziarie, annullando bollette basate su letture presuntive.

La predisposizione del registro elettronico delle utenze con le misurazioni e i tentativi di lettura è una altra novità che servirà come garanzia degli utenti e per certificare i consumi. Difatti, i gestori dovranno dotarsi di modalità che permettano di mettere a disposizione, in caso di contenzioso con i clienti stessi, la misura registrata dai contatori, raccolta e utilizzata per fatturare i consumi. Basterà, ad esempio, esibire una documentazione fotografica.

Inoltre, ora sono ben elencati tutti gli elementi che devono essere presenti nelle bollette e a cui i Comuni dovranno attenersi.

A quanto pare, con questa normativa il rischio di brutte sorprese in bolletta, con cifre spropositate da pagare, potrebbe dunque cessare. A seconda dei casi cambia il numero di bollette emesse all’anno e più acqua viene utilizza, più la si paga in proporzione, in modo da evitare sprechi e usi ingiustificati di acqua.

Infine, elenchiamo gli schemi di consumo:

  • per consumi fino a 100 metri cubi l’anno, si prevede che il gestore possa emettere una fattura semestrale;
  • per consumi tra i 101 e i 1.000 metri cubi vanno notificati e richiesti ogni quattro mesi, tra i
  • per consumi 1.001 e i 3.000 metri cubi, ogni tre mesi.
  • Se si supera quota 3.000 metri cubi, la fatturazione diventa bimestrale. In caso di raddoppio dei consumi, o sforamenti ancora più alti, può essere accordato un pagamento rateale delle bollette. Bisogna farne richiesta, però, entro 10 giorni dalla ricevuta della bolletta incriminata, sulla quale si chiede la rateizzazione.

I consigli dello Studio Legale Verrengia sono i seguenti:

1-  verificare accuratamente la bolletta, in special modo, le indicazioni del consumo (metri cubi, scaglioni ed eccedenze)

2 – utilizzare l’autolettura, ma se ci sono diatribe, incongruenze e difformità, chiedere l’accesso di un letturista del Comune.

3-  verificare se il proprio consumo rientra nelle categorie sopra elencate per chiedere la rateizzazione prevista dalla legge

4 – impugnare le letture presuntive (a forfait)

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Procedure a buon fine grazie alla trasparenza: il vanto dello Studio Verrengia

 

Da anni lo Studio Legale Verrengia utilizza metodi chiari e trasparenti nel rapporto con gli assistiti.

Preventivi, quantificazioni precise, indicazione dei tempi e rapporto di fiducia con tutti.

Questo è stato il modus operandi dello Studio sin dalla sua fondazione.

L’avv. Alberto Verrengia è garanzia di affidabilità grazie ai suoi rapporti locali, nazionali ed internazionali che gli permettono risoluzioni celeri ed efficaci.

Ecco uno dei motivi per cui, la gran parte delle procedure dello Studio Legale Verrengia, vanno a buon fine.

La gran parte delle cause e dei mandati hanno avuto esito positivo, grazie all’azione dello staff e soprattutto, alla sincera esposizione iniziale sulle possibilità di riuscita delle proprie ragioni di diritto.

La sincerità e l’efficienza, armi vincenti nel mondo forense.

 

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Bonus prima casa 2017: aspetti giuridici e convenienza

 

Ricordiamo che le agevolazioni sulla prima casa sono state prorogate anche per tutto il 2017 , bonus che prevede la possibilità di usufruire di una riduzione dell’Iva, del credito d’imposta e di detrazioni Irpef.

Le agevolazioni del bonus prima casa si applicano per gli acquisti effettuati da imprese, da privati, ma anche per acquisti su successioni e donazioni. Ovviamente per accedere alle agevolazioni sull’acquisto della prima casa rivolte dallo Stato i beneficiari dovranno rispettare alcuni requisiti, anche se per il 2017 la misura è stata estesa anche ai possessori di una casa, diversamente da quanto invece stabilito al 2015.

Importante è la novità per cui potranno usufruire del bonus prima casa 2017 anche i cittadini che risultano, al momento dell’acquisto di nuova proprietà immobiliare, già possessori di un’abitazione.

Approfondiamo

Agevolazioni prima casa 2017: gli aspetti giuridici del Bonus

Il “bonus prima casa 2017″ è un’agevolazione economico fiscale che rende l’acquisto dell’abitazione più conveniente.

Il  DdL Milleproroghe, approvato alla Camera e al Senato, ha esteso la possibilità di beneficiare della detrazione del 50% sull’Iva, una misura abbastanza conveniente, corrisposta per l’acquisto di immobili ad alta prestazione energetica, ovvero le case in classe A e B acquistate direttamente dal costruttore. Non si tratta esclusivamente di un’agevolazione per l’acquisto della prima casa: potranno beneficiarne, nel 2017, anche coloro che intendono acquistare una seconda abitazione. Ciò può valere anche per gli immobili rientranti nelle cat.  A7, A8, A9, ovvero le case di lusso. Pertanto prima di procedere con l’acquisto della casa è opportuno chiedere verifica delle caratteristiche dell’immobile ad esperti, geometri, ingegneri e architetti.

I beneficiari del bonus prima casa 2017 dovranno inoltre rispettare alcuni requisiti, ovvero:

  • non possedere abitazioni in tutto il territorio nazionale per i quali si è fruito delle agevolazioni, oppure venderle entro 1 anno;
  • non essere proprietario di abitazione nello stesso Comune in cui si richiedono le agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
  • essere residente nel Comune in cui si acquista casa o stabilirvi la residenza in 18 mesi dall’acquisto agevolato, ovvero dimostrare che la propria sede di lavoro è situata nel suddetto Comune;
  • non essere titolare di diritto d’uso, usufrutto o abitazione di altro immobile nello stesso Comune in cui si richiede l’agevolazione sull’acquisto della prima casa.

Come abbiamo precedentemente ricordato il bonus prima casa 2017 potrà essere utilizzato anche dai contribuenti già in possesso di abitazione ma il vincolo è la vendita dell’immobile precedentemente posseduto entro 18 mesi dal nuovo acquisto.

Ecco tutti i bonus prima casa 2017 di cui i beneficiari dell’agevolazione potranno usufruire.

Ecco tutte le agevolazioni.

Le agevolazioni prima casa 2017 di cui si può usufruire nel dettaglio:

  • Riduzione dell’Iva dal 21% al 4%: è rivolto ai contribuenti che acquistano casa direttamente dall’impresa costruttrice, pagando in misura fissa 200 euro per imposta ipotecaria e catastale;
  • Acquisti per successioni o donazioni: si applicano imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, ovvero 200 euro;
  • Imposta di registro al 2%: per gli acquisti da privati è prevista la riduzione dell’imposta di registro. In base a quanto stabilito, il bonus prima casa 2017 per acquisti da privati permetterà di pagare l’imposta in oggetto sul valore catastale dell’immobile, sulla base del principio prezzo/valore. Imposta catastale e ipotecaria ammontano in questo caso a 50 euro;
  • Detrazione Irpef 19%: per acquisti da agenzie immobiliari è prevista la detrazione Irpef sull’importo erogato dall’agenzia, nel limite di 1.000 euro;
  • Credito d’imposta: il bonus prima casa 2017 per i soggetti che vendono e riacquistano casa entro 12 mesi usufruendo delle agevolazioni prevede la possibilità di sottrarre l’imposta da pagare con quella già pagata per l’acquisto della precedente abitazione.

 

Schema attinto da http://www.informazionefiscale.it/bonus-prima-casa-2017-agevolazioni-beneficiari

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Mai più sorprese amare dell’Avvocato. Ora c’è il preventivo scritto per conoscere i costi di una procedura.

Lo Studio Legale Verrengia, anche prima dell’applicazione normativa del preventivo scritto, forniva dati chiari ed univoci sulle spese intercorrenti per affrontare qualsiasi procedura.

Dalla semplice missiva di messa in mora alla più complessa delle cause, lo Studio Legale Verrengia fornirà sempre uno schema chiaro e trasparente sulle spese da affrontare durante tutto il percorso della procedura.

Verranno mostrate le ripartizioni tra onorari, spese, accessori di legge, IVA e CPA e saranno spiegate in maniera semplice e rassicurante.

Mai più spese incerte ed amare sorprese dell’ultimo momento.

Questa è garanzia di serietà e di chiarezza.

 

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Competenza e Trasparenza: lo Studio Legale Verrengia applica la “Carta dei diritti del cliente”

 

Nasce la carta dei diritti del cliente, con una serie di tutele e con una trasparenza che garantisce l’assistito da ogni “spiacevole” sorpresa.

Lo Studio Legale Verrengia applica in pieno questa normativa, garantendo ai proprio clienti qualità e trasparenza.

 

Ecco la “Carta dei diritti del cliente”:

1. Il cliente ha diritto alla trasparenza e a essere reso edotto del curriculum vitae dell’avvocato, delle sue specifiche aree di competenza e dei percorsi formativi svolti. Tale diritto è esteso anche a tutti coloro che collaboreranno nell’assistenza e che parteciperanno alle udienze in qualità di sostituti.

2. Il cliente ha diritto ad essere informato sui costi che dovrà affrontare per intraprendere il giudizio tenendo conto anche delle spese che potrebbe dover sostenere in caso di nomina di consulenti tecnici e di quelle che potrebbero rendersi necessarie in ogni grado del giudizio.

3. In conformità a quanto previsto dall’art. 13 comma 5 della legge 247/2012 il cliente ha diritto a richiedere un preventivo scritto sulla prevedibile misura del costo della prestazione (1).

4. Il cliente ha diritto di conoscere i rischi di una possibile soccombenza nonché di avere informazioni sulla concreta possibilità di dare esecuzione a eventuali provvedimenti favorevoli.

5. Il cliente ha diritto ad essere costantemente e tempestivamente informato sull’andamento della causa.

6. Il cliente ha diritto di ricevere le copie di tutti gli scritti difensivi anche delle altre parti in giudizio.

7. Il cliente ha diritto a essere informato sulle possibilità di intraprendere soluzioni transattive anche in corso di causa al fine di pervenire a una composizione bonaria della lite.

8. Il cliente ha diritto a ottenere la restituzione del fascicolo consegnato all’avvocato, con tutte le carte e i documenti, durante la causa o alla sua cessazione, anche se ancora non abbia corrisposto all’avvocato il relativo onorario per l’attività svolta.

9. Il cliente ha diritto, in caso di revoca dell’avvocato, ad avere una completa e dettagliata relazione sull’attività svolta, sullo stato della causa e sulla data di successiva udienza. Tale diritto non è subordinato al pagamento del compenso dell’onorario per l’attività svolta.

10. In caso di rinuncia al mandato da parte dell’avvocato, il cliente ha diritto di ricevere un preavviso adeguato alle circostanze e di essere informato su quanto è necessario fare per non pregiudicare la propria difesa.

11. Il cliente ha diritto a ricevere copia di tutti gli atti giudiziari depositati nel corso della causa nonché di tutta la corrispondenza inviata, in suo nome, dall’avvocato e di quella ricevuta. Il diritto si estende a tutti i provvedimenti del giudice emessi nel corso della causa, ivi compresa la sentenza finale.

12. Il cliente che sia stato ammesso al gratuito patrocinio non deve versare alcuna ulteriore somma all’avvocato, neanche a titolo di spese vive. In caso contrario ha diritto di contestare il comportamento del professionista al competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

13. Il cliente ha diritto di conoscere tutte le circostanze di natura impeditiva tali da non consentire l’assunzione del mandato. Egli inoltre ha il diritto di essere messo al corrente dell’esistenza di possibili conflitti di interesse tra l’avvocato e le parti in causa (anche con riferimento a situazioni connesse ad altri incarichi professionali e non), che potrebbero compromettere lo svolgimento del mandato e il perseguimento del proprio interesse.

14. Il cliente ha diritto di sapere se, ai fini dello svolgimento del mandato, è necessaria l’integrazione di competenze oltre a quelle dell’avvocato difensore o, comunque, l’assistenza da parte di altri colleghi o tecnici (per esempio commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri ecc.). In questo caso il cliente ha il diritto di conoscere il profilo professionale di tali soggetti e prestare il consenso alla loro attività, anche se retribuiti dallo stesso avvocato cui è stato conferito mandato.

15. Il cliente ha il diritto ad essere informato sulla durata e gli oneri ipotizzabili del processo.

16. Il cliente ha il diritto ad essere informato circa i casi in cui la preventiva mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per il giudizio; ha anche diritto a sapere che, comunque, la mediazione è possibile e facoltativa anche in tutte le altre controversie inerenti materie ove non sia espressamente sancita come obbligatoria.

17. Il cliente ha diritto a conoscere gli estremi della polizza assicurativa dell’avvocato contratta per la responsabilità civile professionale.

18. Il cliente ha diritto a che l’avvocato emetta regolare fattura con indicazione delle attività svolte o da svolgersi, tenendo da esse distinte le spese vive. Ha altresì diritto ad ottenere, dietro richiesta, prova documentale circa le spese vive sostenute dal professionista richieste nella parcella.

19. Salvo diverso accordo tra le parti, il cliente ha diritto di ricevere immediatamente dall’avvocato le somme che questi ha riscosso per suo conto.

20. Anche se il mandato processuale non è stato ancora firmato, ma l’avvocato ha già (oralmente o per iscritto) accettato l’incarico conferitogli dal cliente, quest’ultimo ha diritto a che la prestazione sia eseguita correttamente, diligentemente e nel rispetto dei termini processuali, onde non vedersi privato della tutela dei propri diritti.

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