Invalidità Civile: breve vademecum delle percentuali e dei diritti.

 

domanda-invalidita-civile-1L’ invalidità civile è una condizione psico-fisica prevista dal nostro ordinamento giuridico e tutelata dalla normativa previdenziale, che si associa alla riduzione della capacità lavorativa e di interazione sociale di un cittadino.

I gradi di invalidità vanno da 33,33% al 100% e subiscono variazioni per quanto riguarda acquisizioni di diritti e requisiti economici. Solo dal 33,3% di ridotta capacità lavorativa, sono previste delle agevolazioni, che crescono via via con l’aumento della percentuale. (L’invalidità non deve essere confusa con l’handicap: questa è una condizione giuridica differente ed aggiuntiva rispetto allo stato d’invalido civile, e dà diritto a benefici fiscali e agevolazioni lavorative differenti)

Abbiamo voluto riassumere ed elencare le soglie di percentuale che determinano variazioni di requisiti:

Invalidità superiore al 33,33%

Questa soglia determina il diritto all’utilizzo ed acquisto di protesi ed ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica dell’INPS.

La Commissione medica, inoltre, può, indipendentemente dalla percentuale d’invalidità, indicare sul verbale il diritto al Contrassegno per usufruire dei parcheggi per disabili.

Invalidità superiore al 45%

Questa percentuale comporta la possibilità di accedere al cosiddetto Collocamento Mirato.  E’, infatti, previsto l’accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati previa esibizione , oltre al verbale di invalidità, della Relazione Conclusiva rilasciata dalla preposta Commissione.

I lavoratori con invalidità civile superiore al 45% possono essere conteggiati dall’azienda nelle quote di riserva relative alla legge sul Collocamento obbligatorio, purchè assunti almeno con un contratto part-time del 50% più un’ora (ad esempio, considerando un orario ordinario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore la settimana).

Invalidità superiore al 51%

Il  51% determina la possibilità di fruire di un congedo per cure relative alla malattia, per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno. I costi sono, però, a carico dell’azienda, diversamente da quanto accade per i permessi Legge 104, pertanto la possibilità di ottenere il permesso per invalidità va verificato all’interno del contratto collettivo di riferimento.

Invalidità superiore al 60%

A partire da questa percentuale, il Lavoratore ha la possibilità di essere computato nella quota di riserva dell’impresa nella quale collabora.

Invalidità superiore al 66,66%

Per chi possiede un’invalidità superiore ai 2/3, è prevista l’esenzione totale dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale. Godono inoltre di un’agevolazione per il pagamento dei medicinali prescritti con ricetta medica.

Se dipendenti pubblici, gli invalidi superiori ai due terzi hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, come prescritto dalla Legge 104[3].

 

Invalidità superiore al 74%

Gli invalidi civili sopra il 74% hanno diritto a un assegno di assistenza, concesso a partire dai 18 e sino 65 anni, data in cui avverrà la traslazione previdenziale, il cui importo è di 279,47 Euro mensili, somma ferma al 2015, con un limite di reddito di € 4.805,19.

L’assegno d’invalidità civile non prevede contributi ed è cumulabile.

Invalidità superiore al 75%

Per chi ha un’invalidità sopra il 75% sono previsti dei benefici pensionistici: nel dettaglio, per ogni anno lavorato sono accreditati 2 mesi di contributi in più, sino ad un massimo di 5 anni.

Invalidità superiore all’80%

Raggiungere l’80% significa poter adire all’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia ( dal 2016 i requisiti saranno 55 anni e 7 mesi e 60 anni e 7 mesi).

100% d’invalidità

Chi è invalido al 100% può godere dei seguenti benefici:

esenzione dal ticket per le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e sui medicinali;

pensione d’inabilità, concessa per chi ha un reddito sino a 16.532,10 Euro, ed è compatibile, sino al limite di reddito, con l’assegno ordinario d’invalidità o la pensione d’invalidità mensile.

Assegno d’accompagnamento

Si ha diritto all’indennità di accompagnamento, pari a 515,43 Euro mensili (l’importo adeguato annualmente). L’assegno è riconosciuto, indipendentemente al reddito, a chi ha difficoltà a compiere gli atti quotidiani della vita o a chi non può deambulare senza l’aiuto di un’altra persona.

 

Differenza tra Invalidità Civile e Inabilità lavorativa

E’ importane ricordare che  l’invalidità civile non va confusa con l’invalidità lavorativa.
L’invalidità civile è riconosciuta indipendentemente dello svolgimento di un attività lavorativa , non richiede il requisito contributivo trattandosi di prestazione assistenziale ma solo il requisito sanitario, ossia la presenza della patologia o menomazione.

L’inabilità lavorativa presuppone una posizione lavorativa ed un minimo di anni di contribuzione oltre una riduzione della capacità di lavoro dovuta alla presenza di patologie o menomazioni.

 

In breve per capire la differenza tra pensione di inabilità ed assegno di invalidità lavorativa.

PENSIONE INABILITA’ ASSEGNO INVALIDITA’
REQUISITO SANITARIO Perdita assoluta e permanente (100%) a svolgere qualsiasi attività Perdita di almeno due terzi a svolgere la propria attività
REQUISITO CONTRIBUTIVO 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio precedente 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio precedente
IMPORTO/CALCOLO Maggiorato figurativamente dei contributi mancanti al 60° anno di età In base ai contributi effettivamente versati
RENDITA INAIL Non cumulabile Non cumulabile
REVERSIBILITA’ SI NO

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