Tutela dei Marchi locali: disciplina e normativa

La forza dei nostri territori è la produzione alimentare di qualità. Prodotti pregiati e ricchi di storia e sapore che vanno dal Vino alla Mozzarella, dall’Olio alla frutta.

E’ fondamentale, dunque, che le aziende produttrici possano tutelare la propria specificità, conoscendo e azionando le norme nazionali ed europee di salvaguardia dei marchi.

marchi di tutela della qualità sono certificazioni attribuite a prodotti agricoli e alimentari di specifiche qualità e caratteristiche nella Comunità Europea (DOPIGPSTG). Esistono anche altri marchi di qualità con origine in Italia come DOCDOCGIGT. Tutte le certificazioni devono essere una ulteriore garanzia sulla qualità del prodotto.

È opportuno, pertanto, fare un riepilogo dei marchi e delle attestazioni di qualità presenti anche nel nostro territorio campano.

È la Coldiretti a darne una chiara e precisa denominazione, partendo dalle indicazione Europee:

– Il marchio DOP è attribuito dalla CE (Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006) e impone che i prodotti certificati siano realizzati con ingredienti appartenenti ad una specifica località geografica (regione, o un luogo specifico anche ben delimitato) che presentano determinate caratteristiche qualitative ed organolettiche proprio perché appartenenti ad una zona geografica ben precisa con determinate caratteristiche ambientali. La lavorazione del prodotto deve avvenire nella medesima area geografica.

– IGP (Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006) stabilisce che gli ingredienti che andranno a costituire il prodotto debbano provenire da una zona geografica precisa per avere determinate caratteristiche, e che almeno una fase della realizzazione avvenga nella zona geografica di appartenenza del prodotto con marchio IGP. Anche questo certificato è attribuito dalla Comunità Europea.

– STG (Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006) è il marchio, attribuito anch’esso dalla CE, a quei prodotti che hanno una specificità di produzione legata alla tradizione fortemente legata al territorio da cui il prodotto, anche se può essere realizzato anche in una zona diversa rispettando ovviamente i criteri di produzione.

Oltre alle attestazione della UE, esistono da sempre quelle a carattere nazionale, in questo caso, relativamente al vino.

DOC è una certificazione attribuita al vino le cui uve siano selezionate e specifiche ed impiegate in quantità precise (es.: uva tot dal 10 al 20%, uva tot 2dal 15 al 30%), la zona di produzione delle uve e la loro lavorazione deve avvenire in zona di coltivazione delle uve stesse. Il marchio richiede che vi siano fattori ambientali specifici nonché determinati procedimenti di lavorazione.

  • DOCG è un marchio attribuito a vini ancor più pregiati del DOC, tale da consentire la numerazione delle bottiglie prodotte, cosa che può accadere con annate di uve particolarmente pregiate vista la bontà dei fattori ambientali tipici di una zona geografica. Sull’etichetta deve obbligatoriamente essere presente anche il nome della zona viticola di produzione oppure il nome storico del vino insieme alla zona di produzione (esempio: Brunello di Montalcino).
  • IGT è attribuito al vino di una precisa zona geografica, tuttavia il disciplinare di produzione non è così restrittivo come quello DOC, è una certificazione attribuita a molti vini da tavola, che comunque con almeno cinque anni di IGT possono ambire a diventare DOC.

L’attribuzione di un marchio non è una procedura semplice e spesso, neanche breve. Si prevede un iter burocratico, perché gli enti preposti sia in Italia che nella Comunità Europea, prima di poter assegnare una certificazione di qualità devono eseguire tutta una serie di controlli affinché siano rispettati tutti i criteri produttivi per realizzare prodotti di qualità il cui marchio li distinguerà dagli altri.

Una procedura che segue de passaggi ben precisi, che sono il definitivo salto di qualità per una azienda produttrice. Ecco i passaggi fondamentali che sono spiegati qui di seguito in maniera semplice e chiara e su cui lo Studio Legale Verrengia può fornire adeguati aiuti di compilazione:

  • domanda inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali, che deve contenere tutte le informazioni per la corretta identificazione del prodotto, la storia del prodotto nella località di pertinenza, un certificato da parte di un ente riconosciuto ed autorizzato dal Ministero che attesti il rispetto del disciplinare produttivo previsto dal marchio in oggetto. Il disciplinare prevede davvero numerosi parametri da rispettare per presentare la domanda per provare ad avere la certificazione. Ecco qualche richiesta che deve essere presente:
  • nome specifico del prodotto comprensivo di indicazione geografica;
  • descrizione dettagliata del prodotto anche attraverso le sue caratteristiche organolettiche, condizioni igienico sanitarie dei luoghi di produzione e lavorazione, analisi microbiologiche e altre se previste o richieste dal Ministero secondo i certificati da (eventualmente) assegnare;
  • argomentazioni e prove concrete che determinano la veridicità che il prodotto appartiene realmente alla specifica località geografica di pertinenza;
  • la precisa descrizione della realizzazione del prodotto in tutta la sua filiera produttiva;
  • tutte le esatte diciture riportate sull’etichetta degli ingredienti.
  • Terminata questa fase iniziale parte la fase istruttoria da parte del Ministero che deve seguire tutto il suo iter burocratico, al fine di ottenere tutte le informazioni del caso sulla veridicità di quanto attestato nella richiesta, se viene eventualmente accettata la richiesta passa alla fase successiva
  • il Ministero passa la domanda alla Comunità Europea, se venisse accettata restano sei mesi di tempo per chi volesse opporsi a tale assegnazione e dimostrare che non è adeguata;
  • poi una procedura ispettiva da parte di un ente riconosciuto ed autorizzato dal Ministero, che verifica il rispetto del disciplinare.

(cfr fonte af1)

Passiamo alla disciplina della tutela normativa dei marchi e dei nostri prodotti partendo dalle fonti principali

  • La norma cardine è sicuramente la previsione europea per la libertà di circolazione dei prodotti nel mercato unico europeo garantita dall’art. 30 (ora art. 28 del Trattato Ue).
  • In Italia la prima tutela è stata introdotta nel 1934 mentre, successivamente, i marchi collettivi sono stati disciplinati dall’art. 2570 del Codice civile nonché dalla legge sui marchi del 1942. La versione attuale dell’art. 2570 del Codice civile, così come dettata dall’art. 82 della nuova legge sui marchi (Dlg. 4 Dicembre 1992 n. 480 attuativo della Direttiva Ue n. 89/104) è la seguente: «I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti». In particolare tale modifica è stata introdotta dalla normativa sui marchi (n. 480/1992) per quanto riguarda la concessione di marchi collettivi che contengono un riferimento geografico. ( cfr coldiretti –rap Nomisma)
  • Approfondiamo l’art. 2 par. 1 della legge n. 480/1992: «I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti».
  • Tornando all’Europa, va segnalato il Regolamento Ue n. 40/94 che introduce il marchio comunitario, disciplina, agli artt. 64 – 72, i marchi comunitari collettivi riconoscendo il diritto di registrare tali marchi alle: «associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura».
  • Regolamento Ue n. 1726/98 la Commissione europea ha indicato i parametri per il logo del Dop e quello per le Igp
  • Primo Regolamento n. 2081/92 che consentiva di registrare le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza geografica anche nel settore dell’olio d’oliva, l’Italia ha adottato la legge 5 febbraio 1992 n. 169 (con Regolamento d’attuazione contenuto nel Dm 4 novembre 1993 n. 573) che disciplina, nel medesimo settore, le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza geografica per gli oli vergini nazionali.
  • Regolamento n. 1493/19991 che contiene ora sia la disciplina generale dell’Ocm (Organizzazione Comune di Mercato) del vino sia quella relativa ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.).
  • 4, par. 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, «per beneficiare di una denominazione d’origine protetta, un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare».
  • Riforma della normativa delle DOP e IGP, attuata col regolamento (CE) n. 510/2006, che ha abrogato il regime precedente normato dal regolamento (CEE) n. 2081/1992[2], prevede il riconoscimento di DOP e IGP di Paesi terzi(cioè nazioni extra UE).
  • 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un Paese terzo è composta dagli elementi previsti per la registrazioni di una zona geografica situata in UE (i quali sono disciplinati al par. 3, dell’art. 5), nonché dagli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine. Tale domanda di registrazione è trasmessa alla Commissione europea direttamente oppure per il tramite delle autorità del Paese terzo interessato.
  • 10 del regolamento (CE) n. 510/2006, «gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 [regolamento relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
  • 2, par. 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, «sono altresì considerate come denominazioni d’origine […] le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare [che soddisfi i requisiti di qualità previsti per le DOP al par. 1, lettera a
  • Regolamento (CE) n. 491/2009 definisce le DOP del vino come «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto [viticolo] la [cui] qualità e le [cui] caratteristiche [siano] dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani, le [cui] uve […] [provengano] esclusivamente da tale zona geografica e la [cui] produzione [avvenga] in detta zona geografica e [sia] ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera».

Fonti Normative: REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animaliDlgs 297/04 

L 128/98 (artt. 50-57) ; REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ; Articolo 118 ter, regolamento (CE) n. 491/2009; DefinizioniDecreto Legislativo 8 aprile 2010, n.61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88” – camera.it

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Fonti: af1 – coldiretti -wikipedia

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