Ausiliari del Traffico: cosa possono e cosa NON possono fare nelle loro funzioni – Avv. Alberto Verrengia

Nei primi giorni di applicazione di una nuova disciplina di sosta a pagamento (come è in corso nella mia città di residenza Sessa Aurunca) si può determinare una legittima confusione sulle funzioni reali degli ausiliari del traffico. Talvolta gli Enti Comunali utilizzano delle linee guida troppo estensive e non sempre esatte e viceversa può accadere che i cittadini, mal consigliati, possano impelagarsi in opposizioni inconcludenti.

Ecco, per evitare entrambi gli eccessi, è bene conoscre ed avere le idee chiare sui diritti e doveri.

Partiamo dalla prima distinzione: gli Ausiliari del Traffico possono essere dipendenti comunali o dipendenti di una società concessionaria. Nel primo caso, le funzioni sono più ampie ed incisive, mentre nel caso di Ausiliari non dipendenti comunali, esse sono ben delimitate ed invalicabili, pena la annullabilità delle sanzioni.

Nel caso di Sessa Aurunca (ad esempio), ci troviamo dinanzi al secondo caso, per cui essi sono dipedenti di una società alla quale è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento.

Nel caso di specie, gli incaricati, in materia di sosta, hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta solo sui parcheggi o sulle strade del territorio comunale in cui esistono aree di sosta a pagamento concesse all’azienda o all’impresa da cui dipendono. A questi soggetti è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all’accertamento delle violazioni di cui all’art. 7, comma 15 ecall’art. 157, commi 5, 6 e 8 del Codice della Strada, commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro.

E’, ormai, pacifico che gli Ausiliari del Traffico di società affidatarie, possono intervenire nei casi in cui un veicolo sosti o circoli senza autorizzazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. a) , ovvero sulle strade riservate previste dall’art. 7 comma 1, lett. i) del Codice della strada.

Ben più articolato e controverso, è il caso delle contestazioni su aree non deliminate dalle strisce blu; questa è sicuramente la situazione più complessa e discussa nel ruolo ispettivo degli Ausiliari su cui sorgono dubbi e dilemmi.

Dopo varie sentenze incerte, la Corte di Cassazione si è pronunciata in maniera chiara nel 2009. In tema di circolazione stradale la competenza dei dipendenti del concessionario dei parcheggi (c.d. ausiliari del traffico) è limitata all’accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione, contrassegnate con la segnaletica orizzontale blu e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di un ticket; tale competenza può estendersi anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, ma solo a condizione che i veicoli parcheggiati precludano la funzionalità del parcheggio stesso”.

Pertanto, non sono legittimi gli interventi su aree pubbliche che non abbiano questa caratteristica ben delineata ed ossia: (Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza 3.2.2009, n. 5621) ” “le violazioni in materia di sosta che non riguardano le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree oggetto di concessione, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).“.

Sarò ancora più preciso, per evitare confusioni, specificando che: ” La loro competenza si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, larghi), immediatamente limitrofe ad esse e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano in concreto l’utilizzo da parte degli utenti della strada: solo in tali zone – per relationem – deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata o alla sosta vietata da apposita segnaletica o dalle norme del Codice della strada.”

Dunque, gli Ausiliari non possono contestare alcunchè sulle strade anche ad uso pubblico, che non abbiano queste caratteristiche, se non ricorre l’elemento del pregiudizio alla funzionalità all’area in concessione e del spazio minimo indispensabile.

Questa sembra essere l’interpretazione esatta, accolta dalla giurisprudenza e da gran parte dei Giudici di Pace.

Chiaremente sono aperto alla discussione su ogni valutazione contraria a tale riflessione affinchè i cittadini abbiano chiari i loro diritti anche perchè la disciplina è piuttosto labile nei suoi confini.

Avv. Alberto Verrengia


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