Locazioni: obbligo del pagamento canoni sino a quando non si riconsegna l’immobile (anche dopo lo sfratto).

Nel 2021 è giunta dal Tribunale Palermo sez. II, 17/03/2021, n. 1146, una conferma in materia locatizia sul caso di occupazione di un immobile anche successivamente alla procedura di convalida dello sfratto. L’idea errata di molti, che l’obbligo di pagamento dei canoni locatizi si concluda al momento della notifica della convalida dello sfratto, è ampiamente confutata. La condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell’immobile locato per la protratta occupazione dell’immobile come previsto dall’art. 1591 c.c.

Pertanto, al conduttore “sotto intimazione” che tarda “per difficoltà”, “per scelta” o, persino, “per dispetto”, suggeriamo caldamente di rilasciare l’immobile senza esitare per non subire un ulteriore richiesta di pagamento dal locatore, ormai lanciato verso la conclusione positiva della controversia.

Ripetiamo, pertanto, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, si può procedere con la richiesta ed emissione dell’ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell’intimazione ma (se richiesto), anche di quelli “da scadere fino all’esecuzione dello sfratto”.

Una richiesta da parte del locatore integrativa della domanda quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l’ordinamento tutela l’interesse del creditore all’ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l’inadempimento.

Cfr Tribunale Palermo sez. II, 17/03/2021, n. 1146

Lo Studio Legale Verrengia difende locatori e conduttori vittime di controversie e abusi dei loro diritti con efficacia ed equilibrio.

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