Stipendio e pensione: ecco gli importi non pignorabili – Avv. Alberto Verrengia

In questo periodo di difficoltà economica per la Pandemia in corso, alcuni termini giudiziari di esecuzione coattiva sono stati sospesi, ma ciò, purtroppo, non durerà a lungo.

Ecco, allora, conoscere bene quali rischi si corrono nel caso si fosse debitori di terze parti e si gode una pensione o di uno stipendio. Conoscere il calcolo della quota pignorabile è importante anche per ragionare sull’opportunità di raggiungere degli accordi con il creditore, se sopperire attraverso prestiti legali o se subire il pignoramento poichè meno gravoso di ogni altra soluzione.

Bisogna anche sapere che se si sceglie la terza ipotesi, ossia subire un pignoramento presso terzi dello stipendio o pensione ci saranno sicuri aggravi di spesa per gli onorari dell’avvocato del creditore procedente.

Veniamo al calcolo. Nel caso si goda di uno stipendio pari ad € 1.500,00 mensile, l’esecuzione riguarderà 1\5 dello stesso ossia € 300,00.

La Legge di Bilancio per il 2020 prevede tempi nuovi e più veloci per la procedura, una azione governativa assolutamente prevaricatrice. Infatti i Comuni creditori potranno aprire il pignoramento di stipendi e pensioni, anche direttamente sul conto corrente, già dopo la mancata risposta all’intimazione di pagamento o all’avviso di accertamento. Una invasione assurda dei diritti del cittadino, quasi a carattere espropriativo.

Per quanto riguarda i limiti alla pignorabilità dello stipendio, questi sono previsti nella misura di:

  • un quinto per i debiti di lavoro e i tributi provinciali e comunali omessi;
  • un terzo per gli alimenti dovuti per legge.

Lo stipendio da lavoro dipendente quindi può essere pignorato, tuttavia la legge impone che il pignoramento assicuri il minimo vitale per condurre una vita dignitosa; questo significa che vi è un limite oltre il quale tale operazione non è più consentita.

Quando il pignoramento interessa lo stipendio già accreditato in banca, il limite varia di anno in anno; mentre se il pignoramento viene eseguito presso l’azienda e trattenuto in busta paga, il limite alla pignorabilità è stabilita in misura fissa. In questa guida, limiti, importi, determinazione del minimo vitale e procedura di pignoramento dello stipendio dei debitori.

Per la pensione, il calcolo viene fatto anche in base al cosiddetto ” Minimo Vitale”: ecco come calcolarlo.

Il riferimento contabile è l’importo dell’assegno sociale erogato dall’Inps (importo annualmente rivalutato) e sommare a questo il 50% dello stesso importo.

Considerato che per il 2020 importo dell’assegno sociale è pari a 459,83 euro, ne deriva che il minimo impignorabile è pari ad euro 689,74 (ovvero 459,83 euro + 229,91 euro, che è il 50% dell’assegno sociale).

Effettuato questo semplice calcolo, ne deriva che la parte di pensione che il creditore può effettivamente cercare di pignorare sarà pari al quinto di ciò che eccede. Ipotizzando una pensione di 1.500 euro, bisognerà dunque sottrarre i 689,74 euro come sopra calcolati e, sul risultato (810,26 euro) così ottenuto, calcolare il quinto (162,05 euro).

Diverso è se il creditore pignorante è l’ente di riscossione incaricato dall’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), infatti in questo caso per le pensioni di importo fino a 2.500 euro, la quota pignorabile è pari a un decimo dell’importo eccedente il minimo vitale; per le pensioni di importo tra 2.500 e 5.000 euro, la quota pignorabile è pari a un settimo dell’importo eccedente il minimo vitale; per le pensioni di importo superiore ai 5.000 euro, la quota pignorabile è pari a un quinto dell’importo eccedente il minimo vitale.

Ci sono altre casistiche, ma qui era importante evidenziare per sommi capi le quote pignorabili della pensione da parte di terzi privati o dello Stato.

Per ogni ulteriore chiarimento, lo Studio Legale Verrengia dell’Avv. Alberto Verrengia è a disposizione personalmente, telefonicamente e via email.

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