Terremoto: ecco le detrazioni (65%) per adeguamento antisismico

Con la legge del decreto n. 63 del 4 giugno 2013, la detrazione fiscale 65% per adeguamento antisismico resta una seria importante agevolazione fiscale per adeguare le proprie abitazioni agli eventi sismici che in Italia ricorrono, oramai, spesso.

La Detrazione fiscale è pari al 65% per quello zone reputate a .

I soggetti beneficiari della detrazione fiscale 65% per adeguamento antisismico

I soggetti che possono usufruire della detrazione 65% sull’adeguamento antisismico quegli edifici

     <!– –>  Introdotta con la con la conversione in legge del decreto n. 63 del 4 giugno 2013, la detrazione fiscale 65% per adeguamento antisismico risulta ad oggi, visto i drammatici eventi di questi giorni, un’importante agevolazione per ridurre l’impatto devastante che in termini di perdite di vite umane, un terremoto può avere, in tutte quelle zone considerate ad alto rischio sismico.

Le categorie  che possono usufruire della detrazione 65% sull’adeguamento antisismico quegli edifici:

  1. adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive presenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003

Per zone sismiche si intende l’incidenza, frequenza e potenza dei terremoti e sono così suddivise:

  • Zona 1, la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti, questa rientra nella Detrazione 65% adeguamento sismico;
  • Zona 2, nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti, anche questa rientra nella Detrazione 65% adeguamento sismico;
  • Zona 3, i Comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti, tale zona non rientra nella Detrazione 65% adeguamento sismico;
  • Zona 4, è la zona meno pericolosa e pertanto non rientra nella Detrazione 65% adeguamento sismico.

Il risparmio riguarda  le spese sostenute, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 (si spera in una proroga), per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.

Importante condizione riguarda il fatto che gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e le opere per la messa in sicurezza statica che rientrano fra i lavori che fruiscono della detrazione per lavori di ristrutturazione, siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano interi edifici (se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari).

Si ricorda, inoltre, che tali spese sono non ricostruttive post terremoto, ma tipo preventivo.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione 65% è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Ecco come poter usufruire dei benefici:

E’ possibile contabilizzare la detrazione fiscale 65% per adeguamento antisismico direttamente della dichiarazione dei redditi.
La spesa sostenuta viene ripartita 10 quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta scontandola dall’IRPEF a carico del contribuente.
l limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è ordinariamente di 48.000 euro per unità immobiliare ma il tetto sale a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016.

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