Sinistri Stradali. la Cassazione conferma: è il proprietario a decidere se riparare o meno un auto anche se il danno supera il valore del mezzo – Avv. Alberto Verrengia

Un provvedimento a favore degli automobilisti quello emerso dall’ Ordinanza della Cassazione, 3° Sezione Civile la numero 10686 del 20.04.2023. Gli Ermellini hanno sostenuto le ragioni di un cittadino che chiedeva venisse rispettato il suo diritto a far riparare un veicolo danneggiato in un incidente, anche se il costo delle riparazioni necessarie superava il valore che il mezzo aveva prima del sinistro.

Dunque, decade l’obbligo assoluto di rottamazione di un veicolo, allorquando il ripristino dello stesso sia antieconomico e cioè quando la riparazione di un’auto supera il valore residuo di una vettura. Precedentemente il risarcimento della compagnia si adeguava al valore di mercato, indipendentemente dal preventivo del carrozziere.

Un limite potrebbe essere individuato, ma su questo si attenderanno dei chiarimenti, dell’aumento del valore del veicolo a seguito della riparazione, che con la nuova Ordinanza però si affievolisce rispetto alle indicazioni del 2022, sempre della Cassazione

Questa Ordinanza della Suprema Corte amplia i diritti del proprietario dell’auto, non più in balia della decisione unilaterale delle Compagnie assicurative; nel caso di specie il danneggiato aveva richiesto ‘una somma pari quasi al doppio del valore del veicolo’

In breve la Cassazione ha sancito che “tener conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo’, il limite per il risarcimento è che non vi sia un aumento di valore del veicolo”.  Inoltre “va considerato che il danneggiato può avere serie di apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad esempio, perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato, o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione”.